-  Redazione P&D  -  18/04/2007

Cass. pen., III Sez., 18 aprile 2007, n. 21806, pres. Papa, rel. Petti – E' REATO GESTIRE UN CENTRO DI MEDICINA ESTETICA SENZA AUTORIZZAZIONE



le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate sono quelle dotate di attrezzature, ancorché minime, in cui si esercita l'attività medica con finalità speculativa da parte di operatori privati .
In altre parole l'autorizzazione è richiesta per tutte le strutture che abbiano un'interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie anche di natura dermatologica, le quali in relazione alla loro funzione assumono un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera.
Sono esclusi dal l'autorizzazione gli studi dei professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento.

Nella fattispecie la prevenuta gestiva come imprenditrice una struttura da lei stessa definita "Centro medico specializzato in depilazione permanente consulenza medica-dermatologica". Appare quindi evidente che si trattava di locali ove si svolgeva anche attività di medicina estetica e dermatologica per fini imprenditoriali e, perciò, occorreva l'autorizzazione sanitaria.

(continua)




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