-  Conzutti Mirijam  -  10/06/2010

Cass pen sez III 10 giugno 2010 n. 22035 pres Onorato, rel Sarno - VEICOLO FUORI USO E' UN RIFIUTO PERICOLOSO

L'iscrizione del veicolo negli elenchi PRA non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione.


L’art. 3 comma 1 lett. b) del decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, richiamato dall’art. 231 del DLvo 152/06, definisce infatti «veicolo fuori uso», un veicolo ... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche”.

Il successivo comma 2 recita: “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”. Ora se è vero che alla lettera a) si precisa che è considerato rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA, appare ingiustificatamente riduttivo limitare a questo solo caso l’ipotesi in cui il veicolo fuori uso debba essere considerato rifiuto atteso che il decreto legislativo in questione persegue l’obiettivo di attuare la direttiva 2000/53 CE che tale limitazione non opera.

Inoltre,  all’art. 2 n. 2) la citata direttiva prevede che debba intendersi per “veicolo fuori uso”, un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee.




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