-  Conzutti Mirijam  -  27/07/2010

Cass pen sez III 27 luglio 2010 n. 29617 pres De maio, rel Amoroso - REATI EDILIZI, SEQUESTRO PREVENTIVO, PRESUPPOSTI

In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo, anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa. Ma devono essere verificati la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello di pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, (Cass., sez. III, 5/07/2005 - 23/09/2005, n. 34142). Ne discende che, nel caso sia ipotizzato un aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento cautelare.

Anche in materia urbanistica, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. Cass., sez. III, 11/02/2009 - 15/04/2009, n. 15717 - con riferimento ad una fattispecie di intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse e Cass., sez. III, 6/07/2004, n. 29203, con riferimento all'utilizzo quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito edilizio di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comportava in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico)


In sede di riesame di sequestro preventivo (ovvero anche di sequestro probatorio), il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato; tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza; l'accertamento, pertanto, della sussistenza del reato deve essere compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi instaurare un processo nel processo, ma è chiamato a svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'integrabilità dei presupposti del sequestro, (Cass., sez. un., 20/11/1996 - 29/01/1997, n. 23). Sicché, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità. (Cass., sez. V, 24/03/2009 - 18/05/2009, n. 20818; Cass., sez. VI, 26/06/2008 - 24/09/2008, n. 36710; Cass., sez. VI, 14/04/2008 - 7/07/2008, n. 27710). Pertanto, al giudice compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal p.m. e quindi l'accertamento della sussistenza del reato va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati dal p.m..

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. In particolare, contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores in indicando" o "errores in procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. (Cass., sez. un., 26/06/2008, n. 25932). Va ancora precisato che, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo, che dovrebbe giustificare il provvedimento, manchi del tutto ovvero risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Conf. Cass. sez. V, 11/11/2009, n. 43068; Cass., sez. IV, 26/02/2009, n. 8804). Pertanto solo la totale mancanza di motivazione ovvero la motivazione meramente apparente, che è sostanzialmente equiparabile alla mancanza di motivazione, integrano l'ipotesi di violazione di legge deducibile avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame o di appello in tema di sequestro preventivo. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il requisito del periculum, quale presupposto per la adozione della misura cautelare del sequestro preventivo, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie (Cass., sez. V, 7/02/2008 - 13/03/2008, n. 11247).




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