-  Conzutti Mirijam  -  23/11/2010

Cass pen sez VI , 23 novembre 2010, n.41366 - INGENTE QUANTITA' DI DROGA NON PROVA LO SPACCIO - mc

Con sentenza in data 17-12-2004 il Tribunale di Benevento assolveva G. Elio e C. Agostino dal reato di illecita detenzione a fini di spaccio di 105 grammi di hashish, perché il fatto non sussiste.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in riforma di tale decisione, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava i due imputati colpevoli del reato loro ascritto e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti.

Il G., con un primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990. Deduce che la Corte di Appello, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto certa la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella vettura degli imputati, valorizzando il solo dato quantitativo, senza tener conto delle circostanze concrete (la sostanza in sequestro non era suddivisa in singole dosi; non sono stati rinvenuti, nemmeno in sede di perquisizione domiciliare, strumenti utili per il frazionamento della droga; gli imputati provenivano da Napoli, luogo di acquisto della sostanza, ed erano privi di denaro), che non lasciavano trasparire alcun elemento di prova, nemmeno indiziario, da cui ricavare una destinazione diversa dall’uso personale. Rileva che anche il dato quantitativo è stato mal valutato dalla Corte territoriale. A seguito delle analisi effettuate dall’ARPAC, infatti, a fronte di una quantità di circa 100 grammi (e non 105, come riportato nel capo d’imputazione), è stato rilevato un principio attivo di appena il 5,6% di Delta 9 THC, pari a mg. 5.610,4 di principio attivo totale; il che corrisponde a un numero di 10 dosi medie giornaliere e, quindi, a una scorta di 5 dosi medie giornaliere per ciascuno dei prevenuti.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, avendo la Corte di Appello determinato la pena base (anni uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa) per l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, in base alla normativa successiva alla novella del 2006, e non alla stregua della disciplina, più favorevole, prevista dall’art. 73, comma 4 (ante 2006), che prevedeva, in relazione alle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 2 e 4, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329,00.

Il C., con un primo motivo, si duole dell’erronea applicazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990. Sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che dalla droga trovata in possesso dei due imputati (grammi 100,66 di hashish) potessero ricavarsi 500 dosi e, in mancanza di elementi di prova certa, ha arbitrariamente ritenuto che la sostanza fosse destinata a fini di spaccio. In base al principio attivo risultante dalle analisi dell’ARPAC, infatti, era possibile ricavare appena 11,2 dosi medie giornaliere, da ripartire tra i due imputati, i quali avevano acquistato la droga al fine di assicurarsi una scorta personale.

Con un secondo motivo il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della pena, calcolata in base alla normativa - meno favorevole - successiva alla novella del 2006, pur risalendo i fatti contestati all’agosto 2003.

Le censure mosse dai ricorrenti col primo motivo dei rispettivi atti di impugnazione sono fondate.

Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insonstenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione del fatto non può basarsi sulla semplice differente valutazione, ma deve fondarsi su dati fattuali che conducono univocamente al convincimento circa la colpevolezza dell’imputato (Cass. Sez. 6, 20-4-2005/16-2-2006 n. 6221; Sez. 5, 17-10-2008 n. 42033; Sez. 6, 29-4-2009 n. 22120).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel ribaltare la pronunzia assolutoria di primo grado, ha attribuito rilevanza essenziale al dato ponderale, rappresentato da 105 grammi di hashish, idonei, secondo quanto si legge in sentenza, al confezionamento di “ben 500 dosi, come emerge dall’accertamento effettuato presso l’ARPAC”.

La quantità di sostanza sequestrata, che il Tribunale aveva ritenuto di per sé inidonea a provare con certezza l’accusa di spaccio, a fronte degli elementi emersi a sostegno della tesi difensiva della destinazione ad esclusivo uso personale (mancato rinvenimento, nella disponibilità dei predetti, di strumenti per il confezionamento di singole dosi; assenza, addosso ai prevenuti, di somme di denaro, dalle quali desumere il compimento di attività illecite; esito negativo delle successive perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti degli imputati), è stata invece considerata dal giudice del gravame tale da rendere evidente, per la sua consistenza, la destinazione dello stupefacente, per lo meno in parte, alla cessione a terzi.

Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte distrettuale non solo ha omesso di effettuare una rigorosa e penetrante analisi critica degli elementi che avevano indotto il giudice di primo grado a mandare assolti gli imputati, ma ha travisato il contenuto del certificato di analisi dell’ARPAC (allegato in copia al ricorso del G.), nel quale non è affatto specificato il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro, ma viene indicato solo il valore percentuale di principio attivo (5,6% di Delta 9 THC) e il principio attivo totale (mg. 5.610,4). L’elevato numero (500) di dosi indicato nella sentenza impugnata, pertanto, non trova riscontro negli accertamenti tecnici richiamati nella sentenza impugnata; sicché risulta illogico anche l’ulteriore passaggio della motivazione, col quale il giudice del gravame ha ritenuto erronee le dichiarazioni del maresciallo De Vita Giovanni, secondo cui dall’hashish in sequestro potevano ricavarsi 100 dosi, proprio sul rilievo che, in base agli accertamenti praticati presso l’ARPAC, il numero di dosi ricavabili deve stabilirsi in 500.

Resta incerto, dunque, il numero di dosi effettivamente confezionabili con la sostanza detenuta dagli imputati; e ciò vale a scardinare l’intero impianto motivazionale posto a base della pronuncia di condanna, fondato essenzialmente proprio sul dato quantitativo.

S’impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà procedere a una nuova e più esauriente valutazione della vicenda, colmando le evidenziate lacune motivazionali.




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