-  Conzutti Mirijam  -  21/03/2011

Cass sez I, 21 marzo 2011 n. 6339 pres Luccioli rel Felicetti - AFFIDAMENTO CONDIVISO MODIFICABILITA', CONDIZIONI - mc

VB (), elettivamente domiciliata in , presso l'avvocato , che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 12/12/2006, n. 650/06 c.c.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito, per la controricorrente, l'Avvocato che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
1. Il sig. G con ricorso 31 maggio 2006 al tribunale di Terni domandava la modifica delle condizioni della separazione personale dalla moglie sig.ra B omologate dal tribunale di Rieti in data 17 gennaio 2006, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore M, con i provvedimenti consequenziali. Nel ricorso il sig. B lamentava che la moglie si fosse trasferita, allegando ragioni di lavoro, avendo preso servizio quale medico pediatra presso l'ospedale di N, senza averlo concordato con lui e contrariamente all'interesse della minore, da Rieti a Fornole di Amelia, in provincia di Terni, portando con sè la figlia minore e così rendendo più gravose le possibilità d'incontro di esso ricorrente con la figlia. Instauratosi il contraddittorio, il tribunale di Terni disponeva l'affidamento condiviso, collocando la minore presso la madre, a condizione che essa risiedesse in Rieti, ritenendo ciò rispondente all'interesse della minore. La sig.ra V proponeva reclamo, mentre il sig. B proponeva reclamo incidentale chiedendo che la figlia fosse collocata presso di lui e la sig.ra Vecchi fosse condannata al risarcimento dei danni nei confronti suoi e della figlia per il suo comportamento, con irrogazione di una sanzione. La Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 12 dicembre 2006, notificato il 19 dicembre 2006, accoglieva il gravame della sig.ra V disponendo il collocamento della minore presso la madre nella sua nuova residenza, ritenendo non emulativo il trasferimento in essa bensì giustificato da motivi di lavoro e non pregiudizievole per la figlia.
Modificava pertanto il regime d'incontri della minore con il padre in relazione alla nuova situazione determinatasi. Il sig. B ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale provvedimento formulando due motivi. La sig.ra Vecchi resiste con controricorso. 

Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di legge sotto il profilo dell'omessa e/o insufficiente motivazione ovvero di suo contrasto con la disciplina dell'affido condiviso". Si deduce in proposito che la Corte d'appello avrebbe modificato il decreto del tribunale, che condizionava il collocamento della minore presso la madre alla sua residenza in Rieti, sulla base della sola considerazione che il trasferimento avrebbe una plausibile giustificazione nella ricerca di una sua promozione professionale, dalla quale potenzialmente potrebbero derivare anche benefici alla minore. Tale statuizione si porrebbe in contrasto con l'art. 155 cod. civ., dandosi sostanziale preminenza all'interesse attuale di un genitore rispetto a quello del minore, in relazione al quale si terrebbe presente solo un potenziale interesse economico, trascurandosi quello preminente alla crescita in un ambiente idoneo a mantenere i preesistenti rapporti sociali e affettivi. La statuizione, secondo il ricorrente, sarebbe viziata anche sul piano motivazionale, avendo invertito la gradazione degl'interessi fra quello della figlia e quello della madre, anteponendo l'appagamento delle ambizioni professionali della madre al soddisfacimento del bisogno della figlia di continuare a vivere nel contesto sociale e familiare in cui era nata, mentre sarebbe senza rilievo la circostanza, valorizzata dalla Corte d'appello, che tale situazione sarebbe ormai stabilizzata. Mancherebbe inoltre la motivazione della conferma del collocamento presso la madre e non presso il padre. Si formulano i seguenti quesiti: 1) Si chiede alla Corte di cassazione se sia legittimo e conforme alla, legge il provvedimento della Corte d'appello che, nel riformare il decreto del tribunale di Terni concernente i rapporti tra genitori e figlia a seguito del suo improvviso trasferimento con la madre, non ha tenuto presente, ai fini della decisione assunta, l'effettivo interesse della minore, ne' ne ha dato conto nella motivazione. 2) Si chiede alla Corte di cassazione di verificare se il decreto della Corte d'appello di Perugia sia legittimo e conforme a legge, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di affido condiviso, laddove non spieghi per quale motivo la figlia debba essere collocata presso la madre e non il padre. E soprattutto in considerazione del fatto che il tribunale di Terni, nell'affermare che la collocazione della minore presso la madre era subordinata al mantenimento della residenza in Rieti, aveva chiaramente affermato che in caso contrario la figlia sarebbe stata con il padre, per le riconosciute sue capacità (anche dalla stessa ex coniuge come si evince dal testo del decreto di omologa della separazione).
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente con esso ha prospettato un vizio di "violazione e falsa applicazione di legge", ma ha poi in concreto compiuto una commistione fra profili di difetti motivazionali, prospettabili solo con riferimento alla motivazione sull'accertamento dei fatti e non alla motivazione in diritto (Cass. sez. un. 17 novembre 2004, n. 27712; 10 gennaio 2003, n. 261) e profili di violazione di legge. In tale contesto i quesiti formulati ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., si rivelano del tutto inadeguati, in quanto attinenti entrambi al profilo relativo alla "violazione o falsa applicazione di legge", rispetto al quale i quesiti esigevano (Cass. 7 maggio 2009, n. 8463; 19 febbraio 2009, n. 4044, 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769) che in essi venisse identificata la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato e ne venisse sinteticamente contestata la fondatezza proponendosi la esatta, alternativa, "ratio decidendi".
Viceversa il primo quesito è formulato postulando un vizio motivazionale, inammissibile in relazione alla dedotta violazione di legge e il secondo in modo del tutto generico, rinviando alla disciplina generale in materia di affido condiviso ed, ancora, a vizi motivazionali circa il collocamento della minore presso la madre. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 54 del 2006. Si deduce al riguardo che la Corte d'appello, pur avendo disposto l'affido condiviso avrebbe poi utilizzato le modalità d'esercizio secondo criteri propri della previgente disciplina di affido esclusivo, limitando la frequentazione del padre con la minore a tre week-end al mese, così violando l'art. 155 cod. civ. - che riconosce al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale - e determinando una situazione deteriore per il padre rispetto alla frequentazione disposta dal tribunale. Secondo il ricorrente la su detta limitazione svuoterebbe di significato l'affido condiviso, ponendosi in contrasto con la sua stessa "ratio". Si formulano in proposito i seguenti quesiti: 1) Si chiede alla Corte dì cassazione di voler affermare che il provvedimento reso dal giudice di merito, con il quale lo stesso adotta i provvedimenti relativi ai figli minorenni, sia dichiarato come assunto in violazione di legge, e segnatamente della disciplina dettata dagli artt. 155 e segg. cod. civ., in quanto dal suo esame emerge chiaramente uno squilibrio dei rapporti della minore con uno dei due coniugi e ciò con riferimento a indici immediatamente rilevabili quali l'asimmetrica ripartizione dei tempi di frequentazione, il cui rapporto (nel caso di specie di uno a cinque) è manifestamente iniquo, e tale ripartizione non risponde ad alcuna esigenza del minore e, in via gradata ed eventuale, dei genitori. Dovendosi in tale ambito affermare l'illegittimità del provvedimento soprattutto perché è ingiustamente e immotivatamente limitativo del rapporto fra il padre e la minore, nonostante egli abbia manifestato la volontà e disponibilità a mantenere uno stretto rapporto con la figlia, e quando non siano state mai contestate e/o messe in dubbio le sue capacità di provvedervi. Si chiede inoltre alla Corte di cassazione di affermare che il provvedimento della Corte d'appello sia stato reso in violazione di legge in quanto dimostra di non avere minimamente contemperato le diverse esigenze del minore e dei coniugi, proponendo delle modalità di frequentazione che non sono rispettose da un lato della pari dignità dei ruoli e dei diritti di ciascun genitore, e non è realmente funzionale al mantenimento di un equilibrato e continuativo rapporto con la minore, non essendo idoneo, e quindi rispettoso della "ratio legis" un sistema incentrato solo su delle limitazioni, peraltro non necessitate da alcuna esigenza e tali da impedire al padre di partecipare alla vita della figlia durante l'arco della settimana o in particolari periodi, escludendolo dalla sua vita quotidiana e negandogli la possibilità di vederla e frequentarla in via autonoma al dì fuori dei ristretti limiti temporali indicati dal giudice, che dovrebbero strutturarsi come limiti minimi a garanzia della frequentazione padre-figlia e non come limiti massimi che ne frustrino lo sviluppo. E ciò in considerazione del fatto che di per sè la rigida e limitativa disciplina disegnata dalla Corte d'appello da solo, è idonea a condizionare e, per quanto di ragione, impedire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 155 cod. civ., pregiudicando così l'interesse della minore. 2) Si chiede alla Corte di cassazione di verificare se il decreto della Corte d'appello sia conforme a legge, ovvero in sua violazione laddove, nel modulare la disciplina dei rapporti tra la minore e i genitori, a seguito dell'intervenuto trasferimento della madre con la bambina, non ha adottato misure volte a mitigare la difficoltà che ciò ha frapposto all'ordinaria frequentazione padre-figlia, ma le ha accentuate riducendo drasticamente le occasioni (tre fine settimana) d'incontro in via autonoma. Non prevedendo cioè la possibilità che il padre continuasse a trascorrere con la figlia due o tre pomeriggi alla settimana. Statuizione quella della Corte d'appello che modifica immotivatamente "in peius" il contenuto dell'accordo consensuale tra i coniugi in sede di separazione ove, nonostante la previgente disciplina, è stato riconosciuto al padre un ampio diritto di visita alla figlia. La Corte d'appello, pur prendendo atto che "quanto alla questione principale agitata dalla reclamante - che non è la condivisione dell'affido, verso la quale non sono espresse particolari critiche - ma l'imposizione della residenza a Rieti quale condizione del mantenimento della convivenza con la madre", vale a dire che motivo di doglianza della Dott.ssa Vecchi non era l'affido condiviso, ne' l'ampiezza del diritto di visita del padre, immotivatamente in extrapetizione e "contra legem" ha ridotto drasticamente la possibilità d'incontro autonomo (vale a dire senza la presenza della madre e/o dei nonni materni) tra figlia e padre,. E ciò in violazione sia dell'accordo omologato dal tribunale di Rieti che ha forza di legge, sia del combinato disposto degli artt. 155, 155 ter e 155 quater cod. civ. che è risultato frustrato nella sua applicazione concreta.
Il motivo va rigettato, essendo infondato nella parte in cui con esso si deduce extrapetizione, rientrando la rimodulazione dei periodi in cui il ricorrente potrà tenere presso di sè la figlia, in relazione alla nuova situazione determinatasi, nei poteri officiosi del giudice nella materia "de qua". È invece inammissibile per la parte restante, con la quale in effetti si censurano valutazioni di mero merito, inerenti alla su detta rimodulazione, incensurabili in questa sede non rinvenendosi in esse profili d'incongruità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio




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