-  Conzutti Mirijam  -  09/06/2010

Cass sez I 9 giugno 2010 n.13899 pres Luccioli rel Gincola - PENSIONE DI REVERSIBLITA' E ASSEGNO DI DIVORZIO

Perché si realizzi il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, non è sufficiente che l’ex-coniuge versi nelle condizioni per ottenere l’assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un qualsivoglia assegno di mantenimento, ma occorre che l’assegno sia stato attribuito con provvedimenti giurisdizionali che abbiano attitudine ad attribuire un “assegno di divorzio”, qualificabile come tale per gli effetti che ne conseguono in relazione all’art. 9, commi 2 e 3, della L. n. 898 del 1970.

Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali che hanno attitudine ad attribuire un “assegno di divorzio” non rientrano i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall’art. 4, n. 8, della legge sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale ed immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di divorzio, la quale soltanto, ai sensi dell’art. 4 comma 10 (ora 13) legge div., in tale giudizio ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo.




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