-  Mottola Maria Rita  -  05/02/2009

Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858, pres. Preden, rel. Bisogni - CYCLETTE PERICOLOSA - Maria Rita MOTTOLA

La Cassazione esamina un caso di infortunio occorso all’utente di una palestra che era nel contempo socio dell’associazione che la gestiva e conferma la sentenza della Corte territoriale, ritenendola correttamente motivata.
Coloro che gestiscono la palestra sono anche custodi delle attrezzature ivi contenute e messe a disposizione dei soci che le utilizzano. Rispondono, pertanto, per difetto di custodia secondo il consolidato orientamento della giustizia di legittimità, secondo cui <<la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante. Quanto agli incidenti causati da un’anomalia della strada, ad esempio un avvallamento, scatta l’obbligo di risarcimento in capo all’ente proprietario, che ha il potere-dovere di vigilare - al di là delle dimensioni dell’infrastruttura e del patrimonio viario - salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno>> (Cass, 25 luglio 2008, n. 20427, D&G 2008). 

Ciò che è interessante rilevare è, piuttosto, il riconoscimento dellla legittimazione attiva del socio – utente a richiedere i danni subiti invocando l’art. 2051 c.c., mentre l’associazione mantiene la legittimazione passiva a meno che dia prova che anche il socio direttamente partecipa alla gestione delle attrezzature. 



Sono state già ampiamente illustrate le ragioni per le quali si ritiene corretta la decisione che si è fondata sul riconoscimento di una responsabilità dei gestori a seguito del riscontro dei presupposti per l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.. Tale affermazione di responsabilità non ha posto in essere alcuna ultra (o extra) petizione da parte del giudice di merito che ha pronunciato, a seguito della proposizione di un'azione di risarcimento basata sull'affermazione dell'omessa vigilanza, da parte degli amministratori dell'associazione che gestisce la palestra in cui è avvenuto l'infortunio, su una attrezzatura in stato difettoso e quindi pericolosa. Nè può ritenersi che la qualificazione della responsabilità come extra contrattuale abbia avuto l'effetto di eludere il difetto di legittimazione attiva del danneggiato in quanto socio e passiva dei gestori. La qualità di socio, è stato rilevato correttamente dalla Corte di appello, non esclude la proponibilità e la fondatezza di una azione risarcitoria nei confronti dei gestori dell'associazione che abbiano posto in essere un comportamento lesivo del principio del neminen laeder




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film