Degna di nota mi pare l’affermazione, contenuta nella sentenza n. 2460 ora segnalata, per cui il curatore del fallimento è un ausiliario di giustizia, con ciò che sembra conseguirne ai fini della terzietà della procedura rispetto al fallito. Terzietà a mio avviso non ancora universalmente condivisa, e comunque da circostanziare: cfr. ad es. Trib. Milano, 30 giugno 2003, g.u. D’Isa, Banca Borsa Tit., 2005, II, 199, 201; in generale cfr., sempre ad es.: BONELLI (G.), Del Fallimento, II, Milano, 1923, 16, 25-28; e anche STANGHELLINI, Il curatore: una figura in transizione, Fall., 2007, 997 ss.