-  Redazione P&D  -  30/01/2009

Cass., Sez. III civ., 30 gennaio 2009, n. 2460, pres. Segreto, rel. Travaglino – PROFESSIONE INTELLETTUALE, CURATELA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E ASSICURAZIONE (R.C. DOTTORE COMMERCIALISTA) – Riccardo RICCÒ

Degna di nota mi pare l’affermazione, contenuta nella sentenza n. 2460 ora segnalata, per cui il curatore del fallimento è un ausiliario di giustizia, con ciò che sembra conseguirne ai fini della terzietà della procedura rispetto al fallito. Terzietà a mio avviso non ancora universalmente condivisa, e comunque da circostanziare: cfr. ad es. Trib. Milano, 30 giugno 2003, g.u. D’Isa, Banca Borsa Tit., 2005, II, 199, 201; in generale cfr., sempre ad es.: BONELLI (G.), Del Fallimento, II, Milano, 1923, 16, 25-28; e anche STANGHELLINI, Il curatore: una figura in transizione, Fall., 2007, 997 ss.




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