-  Gobbi Cristiano  -  30/04/2009

Cass. sez. trib. 6 marzo 2009, n. 5508, pres. Cicale, rel. Merone - PROCESSO TRIBUTARIO: LA NULLITA' DELLA NOTIFICA E' SANATA DALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE NOTIFICATA - Cristiano GOBBI

Con la sentenza 6 marzo 2009, n. 5508 la Suprema Corte ritorna sul tema della notificazione nulla.

Nel caso di specie, la notifica dell'atto di appello era stata effettuata personalmente alla parte e non nel domicilio eletto in primo grado.

A questo proposito l'art. 17 del d. lg. 31 dicembre 1992, n. 546 dispone che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nela residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.
Nessun dubbio sussiste circa l'applicabilità della norma anche alle impugnazioni.

Ritornando all'odierno caso, l'atto di appello veniva notificato alla parte personalmente e non al difensore, dando luogo alla nullità della notifica.
Circa la nullità della notifica nulla quaestio: il Giudice di legittimità ha costantemente sanzionato di invalidità le comunicazioni eseguite in luogo diverso da quello dovuto; precisando altresì che la notifica eseguita in luogo diverso da quello dovuto è inesistente solo in difetto di ogni attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo col destinatario.

Negli altri casi, quando cioè la notifica sia in un qualche modo correlabile al luogo del destinatario, la stessa si deve ritenere nulla ma sanabile con effetto ex tunc con la costituzione in giudizio della parte cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cp.c.

La Corte ha poi chiarito che il principio di cui all'art. 156 c.p.c. “La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, è valevole anche per le notificazioni.
In questo senso la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza.

Perchè si verifichi la sanatoria della notifica dell'atto introduttivo o dell'impugnazione è tuttavia necessario che la parte resistente o appellata si costituisca ritualmente. 
In carenza di tale condizione non si può produrre l'indicata sanatoria.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film