-  Redazione P&D  -  21/11/2008

Cass., Sez.I, 21 novembre 2008, n. 27775, pres. Morelli, rel. Salmè - MANTENIMENTO DELLA EX MOGLIE GIOVANE - Mirijam CONZUTTI






Per quanto riguarda l'entità del contributo di mantenimento, che la corte territoriale ha ritenuto adeguato al tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale e alle capacità economiche del P., lo stesso non ha indicato in quale atto del giudizio di merito abbia dedotto l'incidenza sulla determinazione di detto contributo della breve durata della convivenza coniugale, e pertanto non può individuarsi rispetto a tale circostanza uno specifico onere motivazionale, mentre non risulta che della circostanza stessa, emergente dagli atti, il giudice del merito non abbia tenuto implicitamente conto. 

Con riferimento alla possibilità che la moglie, data la giovane età, avesse la possibilità di trovare un'attività lavorativa che le consentisse di avere un autonomo reddito, è noto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sono la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il precedente tenore di vita, sussistendo disparità economica tra le parti, mentre l'inattività lavorativa del richiedente l'assegno costituisce circostanza estintiva dell'obbligo di corresponsione a carico dell'altro coniuge, solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunità di lavoro, non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete, rifiuto che il ricorrente non ha neppure allegato nel giudizio di merito. 


Con il ricorso incidentale la Pe. deduce l'omessa motivazione del rigetto della richiesta di aumento del contributo di mantenimento per sé e per i figli, di corresponsione degli arretrati e degli interessi e di prestazione di garanzie reali e personali per il pagamento di detto contributo (primo motivo) nonché l'omessa motivazione del rigetto del motivo d'appello concernente la compensazione delle spese di giudizio.
L'esame del ricorso incidentale deve tuttavia essere preceduto da quello dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, avente lo stesso oggetto.

L'eccezione, tuttavia è infondata perché il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione personale non solo non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, ma, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal 1° comma dell'art. 343 c.p.c., in quanto il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere in sede di udienza camerale (Cass. n. 1179/2006).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film