-  Zanasi Francesca Maria  -  12/05/2017

Cassazione 11504 del 10 maggio 2017… Autosufficienza ed abitudini! - Francesca Maria ZANASI e Alberto FIGONE

 

Il caso in breve

In un procedimento di divorzio la moglie aveva chiesto il riconoscimento di un assegno che il Tribunale e la Corte d"Appello le avevano negato sulla base del presupposto che, con le proprie disponibilità economiche, la richiedente avrebbe potuto procacciarsi un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.

La signora è quindi ricorsa alla Suprema Corte di Cassazione che ha deciso la controversia confermando l"orientamento del giudice di merito ma con diversa motivazione.

 

Legge e giurisprudenza sino al 9 maggio 2017

Per avere contezza del nuovo orientamento giurisprudenziale è importante comprendere quale sia stato in precedenza il quadro interpretativo delle norme attinenti agli assegni di separazione e di divorzio.

SEPARAZIONE: l"art. 156 cc prevede "il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri." e che "L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.".

Il criterio dell"adeguatezza fa riferimento al tenore di vita ma, come noto, con la separazione il matrimonio permane e sussistono pur sempre obblighi di solidarietà reciproca, quindi nessuna diversa visione è stata offerta dagli Ermellini.

Le circostanze invece sono rappresentate da tutti quegli elementi di carattere patrimoniale che devono essere tenuti in considerazione dal giudice per ricostruire la capacità economica delle parti.

DIVORZIO: all"art.5 comma VI la legge sul divorzio prevede che presupposti per il riconoscimento dell"assegno siano la mancanza di mezzi adeguati e l"impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (senza individuare il criterio cui parametrare detta inadeguatezza che tuttavia negli anni la giurisprudenza ha articolato come si vedrà a breve).

Si legge in particolare all"art. 5 che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.".

In base alla interpretazione giurisprudenziale della norma, l"accertamento del diritto all"assegno di divorzio si articola in due fasi.

1) L"an debeatur (diritto all"assegno)

Sotto il profilo dell"esistenza del diritto all"assegno in astratto si deve aver riguardo:

a) alla sperequazione tra i redditi dei due coniugi;

b) alla inesistenza di mezzi adeguati;

b) alla impossibilità di procurarsi quei mezzi adeguati.

Rispetto a cosa si misurano i mezzi adeguati? L"adeguatezza dei mezzi, fino alla decisione in commento, veniva parametrata al tenore di vita che i coniugi godevano durante il matrimonio ovvero a quello che sarebbe stato immaginabile ritenere sulla base di legittime e motivate aspettative sorte durante la convivenza.

2) Il quantum debeatur (quantificazione dell"assegno)

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nella seconda fase della liquidazione dell"assegno divorzile: "il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell"assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione" (così in termini Cass. 17 maggio 2007, n. 11522; conf. Cass. 14 gennaio 2008, n. 593; Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; Cass. 19 marzo 2003, n. 4040).

Pertanto, laddove venga riconosciuta la titolarità astratta di un assegno divorzile, per procedere alla sua determinazione concreta in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di cui all"art.5 l. div. il Giudicante deve tenere presente i seguenti parametri:

a) condizioni dei coniugi;

b) contributo personale ed economico alla conduzione familiare;

c) contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio familiare;

d) il reddito di entrambi;

e) durata del matrimonio.

 

La semina del terreno…

In passato è stato condivisibilmente osservato che rapportare il riconoscimento del diritto all"assegno divorzile al tenore di vita beneficiato dai coniugi durante il matrimonio, ovvero a quello frutto di aspettative sorte nel corso del matrimonio stesso, potrebbe equivalere, in buona sostanza, ad attribuire al matrimonio (quanto ai profili economici naturalmente) una sorta di efficacia ultrattiva, pur dopo il suo scioglimento, con una eccessiva valorizzazione di quelle finalità di natura assistenziale, sottese all"assegno medesimo.

Tale contraddittorietà intrinseca aveva portato a sollevare questione di legittimità costituzionale dell"art. 5 l. div., che la Consulta respinse con sentenza n.11 del 2015 affermando che il tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale rappresenta il tetto massimo sulla cui base può essere liquidato l"assegno divorzile, nell"esercizio della discrezionalità del giudice.

 

La motivazione della Corte

Con la decisione in commento gli Ermellini affermano che con il divorzio ciascuno dei coniugi diventa persona singola. Ed è pertanto svincolato da quei doveri di assistenza morale e materiale che l"art.143 cc riconduce al matrimonio. Di conseguenza, rispetto all"assegno di divorzio, la Corte esclude doversi fare riferimento ad una situazione pregressa, ormai risoltasi, quale il matrimonio.

Del resto l"art.5 l. div. si limita a richiamare quali presupposti per l"assegno la mancanza di mezzi adeguati e l"impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, senza individuare il criterio cui parametrare detta inadeguatezza che è stato quindi demandato alle interpretazioni giurisprudenziali.

In altri termini il così detto "tenore di vita" rappresenta un parametro di elaborazione giurisprudenziale e non normativa.

Nella sentenza in esame la Cassazione propende per l"individuazione di altro e diverso parametro rispetto al tenore di vita rappresentato dalla indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente. E solo se viene accertato che il coniuge non è economicamente autosufficiente potrà essergli liquidato l"assegno divorzile.

La Corte ha quindi enucleato i criteri di valutazione della autosufficienza che, secondo il nuovo orientamento, sono rappresentati (all"interno di quella che è la prima fase valutativa relativa all"an debeatur):

a) dal possesso di redditi di qualunque specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;

b) dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale;

c) dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Solo se tali indici dovessero condurre ad una valutazione di non autosufficienza economica, il giudice potrà liquidare un assegno sulla scorta di tutti gli elementi già ricordati nella precitata fase n.2 del quantum debeatur, sulla base delle allegazioni documentali e delle prove offerte secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell"onere della prova.

Sostanzialmente gli Ermellini hanno precisato che l"adeguatezza dei mezzi di cui alla prima fase attinente all"an debeatur non può essere più rapportata al tenore di vita matrimoniale ma alla autosufficienza.

 

Il criterio principe è l"autosufficienza

Non è chiaro a cosa intenda riferirsi la Suprema Corte con il richiamo all"autosufficienza.

Si ritiene che l"autosufficienza vada infatti sempre contestualizzata.

Pare che la Corte abbia sostanzialmente ampliato l"indagine volta all"accertamento del diritto all"assegno divorzile, includendovi voci di valutazione che prima attenevano alla quantificazione dell"assegno stesso, dimenticando tuttavia di offrire un parametro cardine dell"indagine che rimane ancora indeterminato.

Ed invero: a cosa va parametrata l"autosufficienza? Alla vita che il coniuge richiedente conduceva prima del matrimonio, durante lo stesso o verosimilmente a quella che potrà condurre dopo la sua fine? Oppure a parametri terzi, quali lo stipendio medio dell"italiano? Oppure alla capacità di sostenere quelle abitudini acquisite durante il matrimonio che fanno comunque ormai parte della vita del coniuge più debole?

Ad esempio, se il coniuge richiedente non può "coprire" i propri vizi (parrucchiere settimanale, vacanze in località famose, sport costosi, iscrizioni a circoli esclusivi, acquisto in negozi di marca e così via) il giudice disporrà un assegno di divorzio o obbligherà il coniuge a ridimensionare i propri bisogni?

Ad oggi è stato creato un vuoto interpretativo di cui non avevamo certamente bisogno e per avere maggiore chiarezza occorrerà attendere l"impatto di questa sentenza sulla futura giurisprudenza di merito.

Senza dimenticare che la decisione di cui si tratta oggi proviene dalla sezione I della Corte di Cassazione e che, senza nulla togliere alla autorevolezza della stessa, le questioni più importanti e controverse sono rimesse alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Ancora una volta, peraltro, si assiste ad un fenomeno di supplenza del giudice, mentre spetterebbe al legislatore fornire dati certi a cui parti, avvocati e magistrati possano far riferimento.

 

Domande

Se è stato disposto un contributo al mantenimento con la separazione, al divorzio cosa succede?

La risposta sarebbe stata agevole prima della decisione in esame perché di regola l"assegno di separazione si trasformava in assegno di divorzio, a maggior ragione dopo l"introduzione del così detto divorzio breve.

Con la sentenza in commento questo automatismo non dovrebbe più operare poiché, almeno in teoria, l"assegno di divorzio e quello di separazione hanno presupposti ben diversi.

Quindi può succedere che, se gli assetti delle parti non sono cambiati, il giudice di merito neghi l"assegno divorzile, ovvero lo riduca rispetto a quello di separazione laddove le necessità del coniuge richiedente fossero "coperte" da disponibilità proprie.

Se è stato disposto un assegno divorzile oggi può essere rivisto?

Non è da escludere che anche se le situazioni di fatto non fossero mutate, il giudice possa disporre una revisione dell"assegno divorzile a fronte della nuova interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione.




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