-  Storani Paolo  -  03/02/2014

CAUSA AL FONDO DI GARANZIA MA PIU' CHE UN SINISTRO PARE UNA RISSA - GdP Palermo 31.12.13 - Paolo M. STORANI

Va un ringraziamento particolare al Giudice di Pace di Palermo, Dott. Vincenzo VITALE, sempre fecondo con il nostro P&D, per questa pronuncia che illustra in modo esauriente quale differenza passa tra un sinistro da porre a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed un fatto che, invece, per dati peculiari, esorbita da tale lineare concetto.

La pronuncia è dell'ultimo dell'anno appena trascorso, 31 dicembre 2013, e respinge la domanda risarcitoria avanzata nei riguardi di Fon-Sai, oggi UnipolSai, che gestisce per la Regione Siciliana il FGVS.

L'attore è un pedone che riferisce di essere stato travolto da un pirata della strada datosi alla fuga.

Ma le cose stanno davvero così?

Per il GdP della Sez. VIII di Palermo no.

Una panoramica giurisprudenziale integra la motivazione.

E così l'istante viene condannato alla refusione di spese e compensi a vantaggio della Compagnia ora assorbita nel Gruppo Unipol.

Oltre alla padronanza della complessa materia colpisce la tempistica davvero concentrata con cui, pur dovendo istruire il processo civile, il GdP sia pervenuto a sentenza: l'atto introduttivo della lite è della metà di marzo 2013e nello stesso anno viene deciso il giudizio.

Ora rimane il dubbio: ma l'attore accetterà di buon grado il responso o impugnerà il rigetto avanti al Tribunale di Palermo?

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

n. Sent. .../2013 

nella causa iscritta al n. .../13 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

 

..., rappresentato e difeso dall"Avv. ..., presso il cui studio, sito in via ..., ha eletto domicilio

attore

contro

 

Fondiaria-Sai S.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in via ..., presso lo studio dell"Avv. ..., che la difende

convenuta costituita

Oggetto : R. C. A.

Conclusioni : come in atti.

FATTO E DIRITTO

 

Con atto introduttivo del 14/03/2013, l"attore, sig. ..., conveniva in giudizio la Fondiaria - Sai S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Vittime della Strada.

Lo stesso riferiva infatti che in data 01/09/2011, mentre percorreva a piedi la via R. Marciano, veniva travolto da un"autovettura che, invece di fermarsi, si dava alla fuga.

Il ricorrente veniva successivamente portato al Pronto Soccorso dell"Ospedale Villa Sofia-Cervello, avendo subito danni di natura fisica (trauma cranio facciale con avulsione dentaria, frattura delle osss nasali e trauma toracico chiuso), che – a mezzo di C.t.p. – venivano quantificati nell"importo di € 9.860,00.

Si costituiva in giudizio la Fondiaria - Sai S.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la quale rilevava l"infondatezza di ogni pretesa attorea, per mancanza di adeguata prova, avanzando seri dubbi sull"effettivo verificarsi del sinistro stradale.

Procedendosi all"assunzione dei mezzi istruttori, veniva anzitutto escusso il testimone oculare dell"incidente, Sig. ..., il quale – pur confermando la versione dell"investimento stradale, fornita dall"attore – non risultava particolarmente attendibile, come appresso si dirà.

Veniva inoltre acquisita la scheda cartacea ed audio della Centrale Operativa 118 di Palermo, ove si faceva riferimento a "persona aggredita", sulla scorta della registrazione sonora della telefonata di soccorso, nel corso della quale l"utente riferiva della necessità di un"ambulanza, essendovi stata "una specie di rissa", ed in ogni caso negando la verificazione di "incidente stradale".

Orbene, sul piano normativo l"art. 2967 c.c. dispone che del codice civile, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento.

Secondo la Suprema Corte, poi, incombe sul danneggiato l"onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta colposa di altro veicolo, il cui conducente sia rimasto sconosciuto (cosi", Cass. Civ. 10484/2001).

L"attore, viceversa, nel corso del processo, non si rivelava in grado di provare quanto asserito in citazione.

La valutazione di tutti gli elementi indiziari e probatori, forniti dalle parti in causa, esaminate ex art. 116 c.p.c., porta infatti a ritenere destituito di fondamento l"an, ossia l"accadimento storico, posto a base della pretesa risarcitoria dell"attore.

In tal senso, le considerazioni logico-giuridiche svolte dalla convenuta costituita appaiono significative, laddove mettono in forte dubbio la stessa verificazione di un sinistro stradale in riferimento ai danni riportati dal sig. ... che, per la loro natura e tipologia (trauma cranico facciale con avulsione dentaria, frattura ossa nasali e trauma toracico chiuso) appaiono la conseguenza di una colluttazione, piuttosto che di un investimento stradale, evento quest"ultimo che, per prassi medica consolidata, interessa maggiormente altre parti del corpo, quali gli arti inferiori e l"addome.

La superiore confutazione trovava peraltro conferma nella scheda cartacea ed audio della Centrale Operativa 118 di Palermo, ove si faceva riferimento a "persona aggredita", sulla scorta della registrazione sonora della telefonata di soccorso, nel corso della quale l"utente riferiva della necessità di un"ambulanza, essendovi stata "una specie di rissa", ed in ogni caso negando la verificazione di "incidente stradale".

Ancora, lo stesso testimone oculare escusso nel corso dell"udienza istruttoria – pur confermando l"investimento dell"attore (allorchè questi attraversava la pubblica via) – si rivelava particolarmente inattendibile : lo stesso infatti, per un verso, in sede di dichiarazione stragiudiziale riferiva che il sinistro si verificava alle ore 10:00 del mattino, laddove l"invio dell"ambulanza del 118, a seguito di telefonata d"emergenza, viene stabilito alle ore 16:21 del pomeriggio ; per altro verso appariva contraddittorio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate nel corso del processo.

In specie, il teste ... non ricordava, infatti, "il tipo né il colore della macchina che investì l"attore", giustificando peraltro la circostanza di non avere "prestato soccorso all"attore in quanto avevo fretta".

Parte attrice, infine, pur depositando C.T.P. in ordine ai danni fisici subiti, non si dimostrava in grado di provare, nell"ambito della stessa perizia di parte, a firma del Dr. ..., il c.d. nesso di causalità fra l"evento–sinistro riferito e le lesioni fisiche riportate.

In subiecta materia, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che "la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali"…avuto riguardo …alle circostanze del caso concreto" : occorre – continua la Cassazione – dimostrare "una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico e…al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche…la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente" (per tutte, Cass. Civ. 745/2011).

Per tutti questi motivi, ai sensi dell"art. 2697 c.c. vanno rigettate le domande attoree, spiegate dal sig. ... nei confronti della Fondiaria-Sai S.p.a., in quanto sfornite di adeguata prova.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, ex D.M. 140/12, nell"importo di € 1.150,00, oltre Iva e Cpa.

P. Q. M.

 

Rigetta le domande attoree, proposte dal sig. ..., come sopra rappresentato e difeso, in data 14.03.2013, nei confronti della Fondiaria-Sai S.p.a., in quanto sfornite di adeguata prova ai sensi dell"art. 2697 c.c.

Condanna l"attore ... alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 1.150,00, oltre Iva e Cpa, in favore della convenuta costituita Fondiaria-Sai S.p.a., come sopra rappresentata e difesa.

 

Cosi" deciso in Palermo il 31/12/2013.                                                               Il Giudice di Pace




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