-  Ricc√≤ Riccardo  -  28/02/2016

CAUSA E RESPONSABILITÀ NELLE MALATTIE PROFESSIONALI – Cass. 2326/2016 – Riccardo RICCÒ

Anche se gli amministratori e/o i dirigenti sono assolti in sede penale, una volta accertata la mancata adozione dei dispositivi di sicurezza atti a prevenire la lesione, verificatasi questa, ne risponde l"ente datoriale.

Ciò pur se una possibile causa primaria, innescante, sia da addebitarsi allo stesso danneggiato.

 

Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2016, n. 2326, Pres. Venuti, Est. Berrino.

 

Confermativa della prevalente giurisprudenza civile, che non esita a disporre la condanna del datore di lavoro anche nei casi in cui si possa fondatamente ritenere dubbio se la patologia derivi da "causa lavoro" o non piuttosto dal tabagismo che già affliggeva il danneggiato, a motivo dell"effetto possibilmente sinergico delle distinte cause.

 

Cfr. Cass. 9.9.2005, n. 17959, RIML, 2006, 691; Cass. 12.52004, n. 9057, RGL, 2005, II, 204; Cass. 23.5.2003, n. 8204, MGC, 2003, 5.

 

In questi casi la condanna dell"imprenditore (o dell"ente assicurativo-previdenziale) è spesso motivata alla stregua di argomenti di registro epidemiologico.

 

V. ex professo Cass. 26.5.2006, n. 12559, RCDL, 2006, 947; ma anche Cass. 5.9.2006, n. 19047, RIML, 2008, 342, con nota di Barni; Cass. 17.3.2005, n. 5890, RIML, 2006, 418; Cass. 12.5.2004, n. 9057, RGL, 2005, II, 204; Cass. 29.9.2000, n. 12909, MGC, 2000, 2019; Cass. 27.6.1998, n. 6388, MGC, 1998, 1413; Cass., sez. un. civ., 4.6.1992, n. 6846, RCP, 1994, 275).

 

E, invero, la mancata utilizzazione del criterio epidemiologico da parte del giudice del merito, nonostante motivata richiesta, può essere denunciata per cassazione.

 

Cass. 26.5.2006, n. 12559, RCDL, 2006, 947; Cass. 27.4.2004, n. 8073, RIML, 2005, 1283.




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