-  Mazzon Riccardo  -  22/01/2014

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E REATO URBANISTICO-EDILIZIO - RM

Pur rimandando alle pubblicazioni specialistiche in materia per un miglior approfondimento (c.f.r., dello stesso autore, Le Cause di Giustificazione, CEDAM 2006), è interesante notare come, in materia di reato urbanistico-edilizio, un istituto che merita d"esser affrontato, considerata la cospicua applicazione dello stesso, da parte della giurisprudenza,

"in materia edilizia, l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave" Cass. Pen. 26.1.06, n. 19811, CED, 2006, 234316 (cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto);

è quello delle cause di giustificazione (cc.dd. "scriminanti"),

"in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente" Cass. Pen. 20.9.07, n. 41577, CED, 2008, 238258;

 ed, in particolare, della causa di giustificazione prevista dall"articolo 54 del codice penale (stato di necessità):

 "in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva, pur potendosi ritenere corretta un'interpretazione estensiva di tale scriminante che riconduca ai diritti personali tutelati dall'art. 54 c.p. (nella specie: la libertà fisica o morale) anche situazioni strumentali connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio, si impone, comunque, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante (sussistenza di una situazione di pericolo la cui causa non sia voluta dall'agente; necessità di salvarsi, e impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto), sicché, per poterla utilmente applicare, deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità innocua di evitare il danno grave. Ne deriva che gli estremi della scriminante non sono ipotizzabili nel reato di costruzione abusiva quando il pericolo di restare senza abitazione risulti concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale. (Nella specie, da queste premesse la Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di merito che aveva negata l'applicabilità della scriminante rilevando come alla prospettata "necessità abitativa" ben si poteva ovviare altrimenti che mediante realizzazione della costruzione abusiva, non difettando ai prevenuti risorse di denaro per reperire un'abitazione in locazione per sistemarvi la propria famiglia)" Cass. Pen. 26.1.06, n. 19811, GDir, 2006, 35 80;

"ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità - in relazione al reato di abusiva costruzione edilizia - se è vero che nel concetto di danno grave alla persona possono rientrare anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentino alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio, d'altra parte per l'operatività dell'esimente stessa è necessaria la esclusione in modo assoluto della sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno (come, ad esempio, il dimorare temporaneamente presso parenti od amici ricercando contemporaneamente un alloggio): la via dell'illecito penale in altri termini deve rappresentare la "extrema ratio", dopo che l'imputato si è mosso nel rispetto della legge e delle procedure senza alcun risultato (il che non è nel caso in cui l'imputato nonostante i numerosi richiami ha perseverato nella condotta illecita, dimostrando così di voler ricorrere alla stessa non a fronte di una situazione di urgente impellenza ma in via permanente)" Trib. Milano, sez. XI, 21.12.05, FAmb, 2005, 4 460.

 




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