-  Gasparre Annalisa  -  11/03/2015

CAVALLA MORTA: MANCA PROVA CAUSA DEL DECESSO, NESSUNO RESPONSABILE - Trib. Frosinone, 13.10.14 - A.G.

- custodia della cavalla a fini di riproduzione

- infortunio e decesso

- il ctu non individua il nesso eziologico tra il ferimento e il decesso: risultato, cavallo morto, nessun colpevole, nessun risarcimento, a rimetterci è solo l'animale

 

La cavalla era stata data in custodia ad un'azienda agricola a fini di riproduzione. Tuttavia, un giorno il proprietario dell'animale riceveva una telefonata in cui si comunicava che la cavalla aveva avuto una lieve ferita ma il titolare dell'azienda agricola dove era custodita rassicurava che avrebbe pensato lui alle cure. Senonché dopo dieci giorni comunicava al proprietario del cavallo che le condizioni erano peggiorate. Il proprietario allora faceva visitare la cavalla dal veterinario di fiducia che, ciò malgrado, decedeva.

Di qui il giudizio civile per il risarcimento del danno.

Secondo il giudice nè l'uno nè l'altro hanno tenuto una condotta del tutto ineccepibile per evitare il decesso dell'animale. La perizia disposta, inoltre, affermava che non era stato possibile individuare il rapporto eziologico tra la ferita e il decesso, affermando altresì di non poter dire con certezza se le cure - che si diceva essere state prestate - erano effettivamente state somministrate.

Insomma, tra i due litiganti, il danno l'ha avuto solo la cavalla, pagato con la vita.

 

Trib. Frosinone, Sent., 13-10-2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

IL GIUDICE

In composizione monocratica in persona del dott. Mario G. Palladini ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 8033/07 degli affari contenziosi dell'anno 2007 all'udienza del​ ​20.05.2014 con i termini di cui all'art.190 c.pc. posta in decisione

TRA A.F. con l'avv. L. Palumbo

E Azienda

​----- con l'avv. G. Lavorgna e A. Ficoroni

CONVENUTO

E

​----- ass.ni s.p.a con l'avv. I. De Cesaris

TERZO CHIAMATO

Avente ad

OGGETTO: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che la L. n. 69 del 2009 dispone che nella motivazione della Sentenza non debba essere pedissequamente descritto lo svolgimento del processo e che la motivazione debba essere succinta con la esposizione dei motivi di fatto e di diritto essenziali e che tale normativa si applica anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della su richiamata normativa si procede Immediatamente alla motivazione

Tuttavia brevemente :

Con atto di citazione regolarmente notificato A.F. conveniva in giudizio l'azienda

​---- in persona del suo titolare C.G. per farla dichiarare responsabile dell'infortunio occorso alla cavalla di nome "Strena" e del conseguente aggravamento che l'avrebbe portata alla morte e al pregiudizio economico per la presunta capacità riproduttiva della stessa cavalla.

L'attore quantificava il danno nella somma di Euro 47.000,00 di cui Euro 5.000,00 per il valore commerciale della cavalla ed Euro 42.000,00 per mancato guadagno conseguente Alla impossibile riproduzione di frutti del parto conseguenti al decesso ,oltre interessi e rivalutazione​.​

L'attore a base della sua pretesa premetteva che nel mese di marzo 2005 aveva affidato in custodia alla Azienda ​----- una sua cavalla fattrice affinchè venisse montata dallo stallone di nome Nil vincitore di numerose corse al fine di ottenere un puledro di razza da destinare alle gare ippiche.

Assumeva inoltre che in data 16.05.2005 aveva ricevuto un telefonata con la quale il sig. G.C., ​t​itolare della convenuta gli comunicava che la cavalla aveva avuto una lieve ferita al garretto ,ma che avrebbe pensato lui a farla curare .Successivamente dieci giorni dopo aveva ricevuto altra comunicazione nella quale gli diceva che le cure effettuate non avevano avuto esito positivo e che le condizioni dell'animale erano peggiorate.​ ​A seguito di tali circostanze faceva visitare e curare l'animale dal suo veterinario di fiducia e che tuttavia la cavalla periva ,a suo dire a causa della grave zoppia alla zampa posteriore sinistra imputabile agli esiti della artrite settica come da certificazione del suo veterinario.

Sosteneva che con raccomandata del 11.07.05 aveva chiesto inutilmente il risarcimento al convenuto.

Costituitosi in giudizio il convenuto,​ ​dopo aver ottenuto la chiamata in manleva della propria società assicuratrice, contestava la pretesa dell'attore sostenendo che la cavalla dell'attore si trovava nella azienda agricola convenuta in ragione di un contratto standard sottoscritto che prevedeva clausole di esonero da responsabilità per ogni incidente o malattia rimandando al proprietario dell'animale la facoltà di contrarre polizze assicurative a copertura di tali rischi,​ ​come da consuetudine nell'ambiente dei cavalli.

Sosteneva che pur essendo stato avvisato nella immediatezza l'odierno attore che si era disinteressato della salute della cavalla e si era anche opposto al prospettato intervento chirurgico suggerito dal veterinario della azienda agricola​ -----​.

Sosteneva inoltre che solo venti giorni dopo essere stato informato del sinistro il sig. A. si era interessato e che al momento in cui aveva ripreso la cavalla,​ ​questa era in buona salute e gravida dello stallone "Nil".

Contestava inoltre il valore economico della cavalla e chiedeva il rigetto della domanda​.​

In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attore al pagamento della monta della cavalla e alle spese di trattenimento dell'animale nella località Azienda​----- .

Nel corso del giudizio venivano effettuati interrogatori delle parti ed escussi testi.

Occorre rilevare che i testi di parte attrice e di parte convenuta erano stretti parenti o comunque interessati al giudizio e pertanto le loro testimonianze vanno interpretate con prudenza.

Premesso che la terza chiamata assicuratrice era stata resa edotta della richiesta di risarcimento da parte dell'attore al convenuto oltre un anno prima della sua chiamata in causa,​ ​la domanda di mancanza di legittimazione passiva della ​---- s.p.a deve essere accolta per prescrizione annuale a chiedere il risarcimento,​ ​rilevato che nella data di cui al procedimento vigeva il termine annuale dal momento del fatto per la richiesta di risarcimento.

Dagli elementi di causa è emerso che era irrimediabilmente decorso il termine di cui all'art.​ ​2952 c.c comma 2 e 3. Giurisprudenza consolidata della Suprema corte ha stabilito che...​ ​"il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta​, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale,​ ​il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che,ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente,​ ​il detto termine decorre dalla data di tale richiesta,​ ​da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato" (Cass. Civ. sez. III 18 agosto 89, n.3724 e altre ).

Dagli atti è emerso che in data 21.07.2005 la convenuta Azienda​---- aveva ricevuto lettera racc. nella quale le veniva richiesto il risarcimento dei danni e solo in data 14.06.2007 la convenuta chiamata assicuratrice aveva ricevuto la notifica della chiamata in manleva nel giudizio de quo.

Per tali emergenze sui deve accogliere la istanza di estromissione dai giudizio della chiamata​____Ass.ni s.p.a per difetto di legittimazione passiva susseguente alla suindicata prescrizione.

Quanto alla richiesta dell'attore il sistema probatorio ha potuto far accertare che sia l'A. che il titolare della azienda convenuta hanno avuto una condotta non del tutto ineccepibile sulla reale causazione della morte della cavalla per cui si chiede il risarcimento e in via riconvenzionale le spese sostenute per la asserita tenuta nella azienda.

Giova rilevare che nonostante il convenuto abbia prodotto in giudizio un contratto sottoscritto dalle parti relativo alle modalità di soggiorno della cavalla nella azienda agricola,​ ​l'attore aveva candidamente dichiarato che,​ ​tale contratto non lo aveva neppure guardato,​ ​e che i rapporti con il convenuto erano tali che l'accordo per la pensione della cavalla e per la sua monta erano basati su relazioni di amicizia.

Quanto alle affermazioni del convenuto relativa al fatto che aveva avvisato immediatamente della ferita al garretto della cavalla il sig A.F. e che era necessario intervenire chirurgicamente,​ ​si deve rilevare che l'attore non confermava tale circostanza,​ ​e che al contrario sosteneva la sua totale inconsapevolezza.

L'attore giunge anche a contestare quanto dichiarato dal veterinario di fiducia della convenuta,​ ​dott. C​---- ,laddove aveva affermato che all'animale erano state effettuate le cure del caso e che al momento della riconsegna della cavalla avvenuto ben oltre venti giorni dal sinistro occorsole e che la momento del rilascio la stessa cavalla era in stato di guarigione e gravida dello stallone dalle parti indicato per la produzione.

La perizia del C.T.U. agli atti tuttavia sostiene che non era stato possibile individuare il rapporto eziologico tra la ferita della cavalla e il suo decesso.​ ​In particolare riferisce:​ ​"..si può evincere che non possiamo sapere se le terapie prescritte dai veterinari siano state realmente eseguile,​ ​e soprattutto non possiamo sapere,​ ​se nel caso in cui la cavalla fosse stata ricoverata immediatamente,​ ​così come sarebbe stato opportuno e corretto, si sarebbe salvata ". Ancora :.." in medicina per quanto riguarda i valori in percentuale, ​vengono indicati solamente se avvalorati da studi scientifici, quindi non è possibile indicare una percentuale di rapporto eziologico tra l'evento occorso e il decesso del cavallo.

Quanto alle affermazione delle convenuta,​ ​laddove dichiara di aver prestato le cure all​'animale nella totale indifferenza del proprietario,​ ​oggi richiedente il risarcimento, si deve rilevare che la C.T.U. dichiara di non poter affermare la veridicità delle cure effettivamente somministrate.

Sia la parte attrice che la convenuta assumono posizioni diametralmente opposte rispetto alla dinamica degli accadimenti,​ ​ma senza prove obiettivamente valutabili,​ ​sia per la poca credibilità del testi,​ ​stretti parenti delle parti​ ​(N.G. fratello del convenuto), A.A. (stretto congiunto dell'attore),​ ​altri testi lavoratori nelle diverse parti in causa sia per la diversa certificazione veterinaria dei medici veterinari,​ ​rispettivamente della attrice e della convenuta.

Giova rilevare che il sig, G.P.,​ ​teste di parte attrice, aveva dichiarato durante l'escussione nel giudizio, di essere a conoscenza dei fatti perché riferitigli dal suo amico F.A. Alla luce di tali emergenze si deve concludere per il rigetto della domanda attrice sia per mancanza di elementi probanti la sua doglianza sia per la contraddittorietà delle circostanze emerse. Del pari deve essere rigettata la riconvenzionale del convenuto per le medesime ragioni.

Rigetta la domanda riconvenzionale per la mancanza di prova della avvenuta monta da parte del suo stallone e la mancanza di prova delle cure prestate alla cavalla.​

Le spese possono essere compensate tra le parti​.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza disattesa decide come segue

Rigetta la domanda attrice siccome non provata per le r​a​gioni esposte in motivazione

Rigetta la riconvenzionale per le stesse motivate ragioni

Dichiara la mancanza di legittimazione passiva della chiamata​____Ass.ni s.p.a

Compensa le spese di lite tra (...) e parti

Così deciso in Frosinone, il 13 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2014.




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