-  Simona Arcangeli  -  22/02/2016

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:FRAZIONABILITA' DELLA DOMANDA?-Cass.ord.1251/16-Simona ARCANGELI

Rapporto di lavoro e abusiva parcellizzazione del credito

Improponibilità delle domande successive

La parola alle Sezioni Unite

Con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 26 gennaio 2016 la Corte di Cassazione ha investito il Primo Presidente di una interessante questione giuridica riguardante l"applicabilità del principio di infrazionabilità giudiziale della domanda alle pretese creditorie derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In virtù di tale principio, sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 23726/2007, la condotta del soggetto che, per ottenere il soddisfacimento delle ragioni creditorie derivanti da un unico rapporto obbligatorio, promuova una pluralità di azioni giudiziarie, costituisce violazione del principio di buona fede e del principio costituzionale del giusto processo, in quanto tale contegno processuale si traduce in un abuso degli strumenti che l"ordinamento giuridico offre alla parte a tutela dei suoi diritti. Per tali ragioni, la parte che agisce in giudizio è tenuta a formulare tutte le richieste promuovendo un"unica azione giudiziale, pena l"improponibilità delle successive domande.

La soluzione all"interessante questione ora sottoposta all"esame delle Sezioni Unite - ovvero l"applicabilità di tale principio anche nell"ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro - dipenderà quindi dall"inquadramento giuridico che la Suprema Corte offrirà del rapporto di lavoro: rapporto obbligatorio unitario ovvero rapporto dal quale discendono una pluralità di obbligazioni aventi diverso titolo (a seconda dei casi, legale o contrattuale) tutelabili con azioni distinte e autonome?

Il fatto trae origine dalla domanda formulata da un lavoratore che, cessato il rapporto di lavoro, dopo aver agito con separato ricorso per domandare la rideterminazione del TFR, si rivolgeva nuovamente al Giudice del lavoro per domandare il pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell"indennità per il premio di fedeltà.

Il Tribunale di Torino dichiarava l"improponibilità della domanda in quanto i crediti fatti valere nelle due cause, derivando dalla cessazione del medesimo rapporto di lavoro, avrebbero potuto e dovuto essere azionati congiuntamente, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726/2007.

La Corte d"Appello di Torino, mutando il precedente orientamento in materia, osservava al contrario che il principio dell"infrazionabilità della domanda"opera all"interno di un rapporto obbligatorio ritenuto unico in senso proprio, mentre dal rapporto di lavoro discende una pluralità di obbligazioni, ognuna con una specifica fonte, di natura legale oppure contrattuale, concernente istituti economici diversi".

 Il principio di infrazionabilità della domanda opererebbe quindi con esclusivo riferimento a ciascuno di questi rapporti obbligatori, non riguardando il complesso di essi. 

Della stessa opinione sembra essere la Cassazione nell'ordinanza in commento, la quale, ritenendo di non condividere l"orientamento espresso in alcuni precedenti, nei quali i Giudici della Suprema Corte avevano sostenuto l"applicabilità del principio di infrazionabilità con riferimento alle pretese creditorie aventi titolo nella cessazione del rapporto di lavoro, evidenzia  da un lato l"inesistenza, nell"ordinamento positivo, di una regola che imponga al lavoratore, in presenza di plurimi crediti, di azionarli in un unico contesto e, dall'altro, l"impossibilità di ricavare tale regola "in via interpretativa da norme processuali dettate ad altri fini e di ergerla a tertium genus (tra prescrizione e decadenza) di limite temporale unificante per l"esercizio di plurime pretese".

In conclusione, secondo quanto espresso dalla Cassazione in questo provvedimento, l"unitarietà del rapporto obbligatorio non sarebbe rinvenibile nell"ipotesi di diritti derivanti da un pluralità di titoli rispetto ai quali "la cessazione del rapporto di lavoro, ove pure costituisca elemento costitutivo delle singole fattispecie, non per questo consente di ritenere esistente un solo rapporto obbligatorio".




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