-  Conzutti Mirijam  -  02/01/2012

CESSIONE DEL CREDITO, NATURA GIURIDICA, ECCEZIONI - Mirijam CONZUTTI

La cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio.

 

 

Il credito passa al cessionario con gli stessi caratteri, le stesse garanzie ed eccezioni che aveva quando si trovava nella titolarità del cedente.

In tema di cessione del credito, la questione attiene al fatto se sia un negozio che produce un effetto o, se per converso, possa ritenersi l'effetto di un  negozio diverso

Su questo punto il contrasto permane; vi è chi reputa che la cessione sia l"effetto di un separato negozio e che nel suo presupposto vada individuata la causa; dall"altra parte, invece, c"e" chi ritiene che per le sue peculiarità e con le variabili da applicare al caso concreto, il negozio di cessione del credito è una fattispecie autonoma, con una giustificazione causale che produce un effetto autonomo e originario.

Tale disputa si ripercuote, tra l"altro, sulla vexata quaestio se la cessione sia o meno un negozio astratto. I sostenitori della tesi effettuale, per i quali la cessione non è un negozio autonomo, ma l"effetto di un altro negozio, partono dal presupposto che la cessione rimanda ad una diversa fonte, che può essere una vendita, una donazione o altro negozio atipico di garanzia, escludendo così valenza autonoma alla causa di cessione. Per converso, coloro che optano per la tesi secondo cui il negozio è un negozio autonomo e non l" effetto di un altro negozio a monte, si dividono in due filoni e cioè, tra coloro che ritengono che la legge considera efficiente il negozio indipendentemente dalla causa, e quelli che sostengono che il negozio ha autonomia causale; segnatamente con causa variabile non compiutamente tipizzata dal legislatore che si rinviene nella ragione specifica della singola operazione circolatoria che può essere onerosa, gratuita, solutoria o di garanzia. In sintesi, la cessione del contratto sarebbe un"esplicazione della cd causa in concreto

Più in generale l"istituto della cessione, è collocato nell"ambito della disciplina delle obbligazioni, anziché dei contratti tipici e, per questo motivo, dà luogo ad un"opzione sistematica nuova rispetto al codice del "65, ovvero pone il problema di stabilire se la cessione sia un negozio con causa propria ovvero un negozio con un effetto proprio di altre fattispecie negoziali, nel cui ambito il diritto di credito viene ad atteggiarsi come oggetto di un'operazione economico giuridica. Ad avallare tale funzione, l"art 1198 c.c. che annette alla cessione una particolare funzione, ovvero quella di sostituire l"adempimento. Tuttavia, ci sono in dottrina anche opinioni contrastanti che affermano essere la fattispecie  una specificazione di quella più generale di cui all"art . 1260 c.c , rispetto alla quale presenta una differenza significativa consistente nell"automatica insorgenza della garanzia del cedente per l"inadempimento del ceduto. Controverso è anche il fatto se la cessione costituisca uno strumento idoneo per il perseguimento della funzione di garanzia; più nel dettaglio, si è posto il dubbio che la cessione del credito a scopo di garanzia, possa configurare un negozio nullo per violazione di norma imperativa di cui all"art 2744 c.c., relativa al divieto del patto commissorio. La giurisprudenza ha ritenuto che il negozio è valido perché viene a determinarsi un effetto traslativo immediato, a prescindere dall"inadempimento dell"obbligazione principale da parte del debitore; se fosse, per converso, risolutivamente condizionato all"adempimento di un"obbligazione principale, potrebbe configurarsi l"ipotesi vietata di cui all"art 2744 c.c., anche se, resterebbe salva la cessione ove vi accedesse il patto cd marciano, relativo alla restituzione al cedente della parte di prestazione eccedente il credito garantito.

Come sopra esposto in modo sintetico, la causa del negozio di cessione può essere anche quella della garanzia. Segnatamente, in dottrina si è affermato che lo scopo di garanzia può realizzarsi in modi diversi tenuto conto delle esigenze delle parti. Tra le diverse soluzioni, due sono quelle che raccolgono maggiore credito, ovvero, la prima che riconduce lo scopo di garanzia allo schema del negozio fiduciario, ipotizzando che la causa di garanzia si esplichi solo sul piano obbligatorio, tramite la limitazione ab estrinseco della posizione creditoria acquistata dal cessionario, derivante dalla contestuale assunzione da parte dello stesso dell"obbligo di retrocedere il diritto al cedente ove questi adempia, oppure, in caso di inadempimento di retrocedergli la differenza di valore tra il credito ceduto e quello garantito. La seconda posizione ravvisa, invece, nella cessione a scopo di garanzia un negozio risolutivamente condizionato all"adempimento dell"obbligazione garantita, soluzione che consente di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina dell"opponibilità ai terzi propria del vincolo condizionale. Secondo questa ricostruzione, accolta anche in giurisprudenza, l"estinzione totale o parziale, dell"obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, si trasferirebbe automaticamente nella sfera giuridica del cedente, secondo un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza che occorra un"attività negoziale del cessionario diretta a tal fine.

Passando ad esaminare la struttura della fattispecie, quest"ultima non necessita, ai fini della perfezione della stessa, la partecipazione del debitore ceduto, differenziandosi in questo dalla cessione del contratto; mentre, invece, sono previsti particolari requisiti di forma e sottoposizione a norme speciali quando la cessione dei crediti è effettuata nei confronti della Pa.

La cessione del credito si distingue dal mandato irrevocabile all"incasso conferito anche nell"interesse del mandatario, posto che la prima produce l"immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che diviene l"unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentre con il mandato irrevocabile all"incasso, viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante; la giurisprudenza ha anche escluso che il mandato all"incasso integri una cessione del credito a scopo di garanzia per cui, anche dopo il conferimento del mandato può anche dopo il conferimento del mandato, può ancora cedere validamente il proprio credito ai terzi, almeno fintanto che il mandatario non incassi le somme, fatto, quest"ultimo, che determina l"estinzione del credito, e rende impossibile la cessione.

Sul piano del contenuto la cessione può avere ad oggetto qualsiasi credito che non abbia carattere personale o la cui insuscettibilità di cessione non sia prevista dalla legge o voluta dalle parti con la stipulazione di un patto di non cessione, opponibile al cessionario che ne avesse conoscenza al momento della cessione. Per orientamento consolidato, la dottrina e la giurisprudenza si pongono nel senso di ammettere la cessione di crediti futuri nonché sospensivamente condizionati; si ammette anche la cessione di crediti in blocco, anche futuri, che costituisce oggetto di specifica e autonoma disciplina con riferimento ai crediti pecuniari di impresa ceduti a istituti di credito o intermediatori finanziari.

E" possibile che la cessione del credito esplichi una funzione solutoria con riguardo ad un rapporto obbligatorio distinto rispetto a quello trasferito, segnatamente la cd cessione di credito in luogo di adempimento. Si esclude che la stessa possa avere titolo di novazione soggettiva del credito e ciò in ragione della incompatibilità che intercorre tra l"effetto traslativo proprio della cessione quale schema negoziale volto ad attuare la successione nel diritto e l"effetto estintivo che la novazione dispiega rispetto al credito che ne forma oggetto.

Oggetto del credito può essere anche un credito futuro; qualora il cedente nei confronti del credito futuro, sia titolare di una posizione di aspettativa che, per effetto dell"accordo, sarà immediatamente trasferita al cessionario; in particolare è immediatamente operativa la cessione di un credito sottoposto a condizione sospensiva, perché l"aspettativa esiste già presente nel patrimonio del cedente all"atto della conclusione del negozio.

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con tutti i privilegi, garanzie personali e reali e con gli accessori. Mentre la dottrina tradizionale includeva le azioni e le eccezioni tra gli accessori che si trasferiscono con il credito, la dottrina oggi prevalete nega la correttezza di tale qualificazione.

Per quanto concerne la struttura della cessione, secondo la tesi prevalente, la cessione avrebbe sempre struttura bilaterale, trattandosi di un negozio stipulato tra cedente e cessionario al quale il debitore rimane estraneo. Per la validità del contratto di cessione non sarebbe richiesto, quindi, il consenso del debitore ceduto. Ai fini del perfezionamento e dell"efficacia tra le parti della cessione sarebbe sufficiente l"incontro dei consensi del cedente e del cessionario, in omaggio al principio di cui all"art 1376 c.c.

La notifica e l"accettazione hanno un duplice rilievo, che si ricava dal combinato disposto degli artt 1264, e 1265 c.c. In primo luogo tali incombenti, una volta integrati, sono requisiti di opponibilità della cessione al debitore al fine di impedire in senso assoluto l"efficacia liberatoria del pagamento in un momento successivo nei confronti del creditore originario originario; infatti, il debitore ceduto che paga al cedente paga male; all"opposto, in assenza di una notifica e dell"accettazione, il pagamento eseguito nei confronti del cedente produce effetto liberatorio, in omaggio al principio dell"efficacia liberatoria del pagamento effettuato al creditore apparente ex 1189 c.c.

Nel caso di cessione plurima di credito, prevale la cessione che sia stata accettata per prima o di cui per prima sia stata effettuata la notifica. La notifica o l"accettazione preventivamente intervenute fungono, quindi, anche da requisiti di opponibilità per i terzi.

In definitiva la legge, pur non richiedendo il consenso del debitore ceduto, ai fini della validità o dell"efficacia della cessione, attribuisce rilievo all"accettazione o alla notifica della stessa in una duplice direzione, verso il debitore e verso i terzi; nell"art 1264 c.c. si afferma che il soggetto che paga il cedente dopo la notifica o l"accettazione non è liberato, a differenza di colui che paga prima dell"accettazione e della notifica.

La Cassazione si è occupata anche dell"interesse del debitore a far valere l"invalidità del negozio di cessione, del dovere di informare il debitore nonché del regime delle eccezioni opponibili al cessionario dal debitore ceduto in caso di sopravvenienza di fatti incidenti sul credito.

Per quanto riguarda il primo aspetto si è osservato che il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito o questa gli sia stata notificata, non ha titolo per pretendere la verifica delle condizioni alle quali la cessione sia stata effettuata, essendo per lui indifferente pagare all"uno o all"altro soggetto. Proprio per questa ragione il debitore ceduto ha interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che una volta accertata l"invalidità del negozio di cessione potrebbe essere non liberatorio.

Secondo opinione prevalente,la circolazione del credito si basa sul mero incontro dei consensi, applicando così il canone consensualistico inciso nell"art 1376 c.c., con la conseguenza che la notifica e l"accettazione di cui si occupano gli artt 1264, e 1265 c.c. assume importanza ai soli fini di escludere l"efficacia liberatoria del pagamento al vecchio creditore. È quindi superata l"idea secondo cui la notifica e l"accettazione sarebbero elementi di perfezionamento o requisiti di efficacia della cessione, nei confronti del debitore, perché la circolazione è perfetta ed efficace anche verso il ceduto, con la semplice cessione, ovvero con il semplice incontro di volontà.

La notifica al debitore ceduto costituisce anche il criterio per risolvere l"eventuale conflitto tra successive cessioni; al riguardo l"art 1265 c.c. dispone che se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima, o quella che è stata accettata per prima. La giurisprudenza ha poi vagliato la questione se la regola vale solo quando la notificazione o l"accettazione intervenga prima del pagamento o dopo. Secondo alcuni il cessionario che per primo ha notificato o la cui cessione per prima è stata accettata, prevale sempre anche laddove la notifica o l"accettazione sia intervenuta dopo il pagamento. A questa tesi si obietta, ritenendo che il pagamento equivale ad accettazione e che quindi nella maggior parte dei casi il pagamento consapevole ad un cessionario equivale ad accettazione. Inoltre, tale ricostruzione supera il principio consensualistico di cui all"art 1376 c.c., in applicazione del quale si deve concludere che il contratto di cessione produce effetti tra le parti e nei confronti del ceduto per effetto del mero consenso con la conseguenza che il pagamento al primo cessionario, in mancanza di notifica o accettazione, è un pagamento fatto bene perché indirizzato verso l"unico e legittimato creditore; ed allora, il pagamento, avrà efficacia liberatoria non sulla scopra del principio di apparenza, ma in base al fatto che è stato fatto al nuovo e reale creditore.

Quindi, secondo questa impostazione, in caso di avvenuto pagamento prima della notifica o dell"accettazione, il criterio di risoluzione del conflitto tra più cessionario non è insito nell"art 1265 c.c., ma va ricercato nell"art 1376 c.c.

L"art 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali, reali e con gli altri accessori. Mentre la dottrina tradizionale includeva le azioni e le eccezioni fra gli accessori che si trasferiscono con il credito, la dottrina oggi prevalente nega la correttezza di tale qualificazione. Constatata, quindi la mancanza di disposizioni riferibili alla materia, la questione viene affrontata collegando la decisione circa i trasferimento al grado di connessione con il credito, ma per una diversa prospettiva, attenta al significato proprio delle singole azioni e eccezioni, piuttosto che al loro collegamento al credito.

Secondo l"orientamento prevalente, il debitore ceduto potrebbe opporre al cessionario le eccezioni che riguardano l"originario creditore, relative alla fonte negoziale del credito, quelle aventi per oggetto fatti posteriori al sorgere del rapporto, ma anteriori alla cessione; quelle riguardanti fatti posteriori alla cessione ma anteriori alla propria conoscenza della cessione stessa, tra le quali, attenta dottrina, escludo , però, la remissione del debito eventualmente effettuata dal creditore che avendo operato la cessione non può per tal emotivo più disporre del credito.

In giurisprudenza, si è riconosciuta in particolare l"opponibilità delle eccezioni riguardanti la validità del rapporto originario della nullità e annullabilità, nonché le eccezioni dirette a far valere l"avvenuta estinzione del credito, quali pagamento, prescrizione e risoluzione per inadempimento. Si è ritenuto, tuttavia, in opponibile l"eccezione relativa alla risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta tra il cedente e il ceduto dopo il perfezionamento della cessione e con conoscenza, da parte del ceduto stesso, dell"intervenuta cessione.

Controversa è la possibilità, per il ceduto, di opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del negozio di cessione; secondo un primo orientamento il debitore, in linea generale, non potrebbe opporre tali eccezioni al cessionario e ciò in quanto egli rimane estraneo al rapporto che si è costituito tra cedente e cessionario; deroga è stata ritenuta ammissibile quando la nullità dell"atto risulti dai documenti con cui il debitore giunge a conoscenza dell"avvenuta cessione. Altra parte della dottrina, che ha ripreso la tradizionale tesi tedesca sul tema ha, invece, sostenuto che il debitore che vuole evitare di eseguire un pagamento non liberatorio, sarebbe tenuto ad eccepire tutte le circostanze relative al negozio di cessione impeditive del trasferimento del credito. Nel senso che il ceduto sarebbe legittimato a fare valere il suo interesse ad evitare un pagamento e che una volta accertata l"invalidità della cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio.




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