-  Gasparre Annalisa  -  07/04/2016

Chi deve occuparsi della sorte degli animali in caso di separazione? – Trib. Como 3.2.2016 – Annalisa Gasparre

Oggetto della questione è un breve saggio pubblicato recentemente da Key Editore (Degli animali & della famiglia, ovvero gli animali nel Libro I del Codice civile) che affronta criticamente lo stato della legislazione e della prassi sul tema dei rapporti famigliari – matrimoniali o di fatto – in cui vi sono animali.

Per quanto non sia la priorità, neppure nelle agende di chi si occupa di animali, certamente si tratta di questioni molto diffuse e che generano conflitti non sempre risolvibili facendo appello alle normative esistenti.

Senza anticipare il volume cui si è fatto cenno, si mette a disposizione un recente provvedimento del Tribunale di Como che si è occupato di una separazione consensuale in cui i coniugi si sono accordati riguardo agli animali con loro conviventi. Nulla di strano, non è il primo provvedimento di questo tipo.

Il giudice, in conformità a precedenti arresti pretori, chiarisce di non essere tenuto ad occuparsi dell"assegnazione degli animali ai coniugi separandi; tuttavia, non contrastando gli accordi con norme cogenti o di ordine pubblico e riguardando, in parte, questioni di natura patrimoniale, nulla osta in caso di accordo liberamente assunto a proposito.

Infatti i coniugi avevano, tra le altre questioni, concordato la gestione dell"animale, sia sotto il profilo economico che relazionale. L"accordo era esplicitato nelle condizioni di separazione, accordo che ha natura negoziale incidendo su diritti soggettivi. Rispetto a tale negozio l"omologa del Tribunale ha funzione di controllo di compatibilità del patto rispetto a norme cogenti e ai principi di ordine pubblico.

Riguardo alle condizioni di gestione dell"animale, è critico il giudice – e, per quanto valga, mi trova d"accordo – rispetto all"utilizzo di terminologia analoga a quella adottata in tema di affidamento, collocamento e protocollo di visita dei figli minori, ritenendo improprio ricalcare tali espressioni.

In disparte tale considerazione, il giudice evidenzia che si tratta di relazione con l"animale che riveste un particolare interesse per i coniugi e che risulta meritevole di tutela, non esaurendosi peraltro alla sola sfera patrimoniale.

È interessante notare il suggerimento finale del giudice che, dopo aver rilevato che nulla osta all"omologa, invita gli interessati "a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico", in luogo di farne clausola da inserire nelle condizioni di separazione.



 

Trib. Como, decreto 3 febbraio 2016 (Pres. Rel. Donatella Montanari) 

IL TRIBUNALE DI COMO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE 

Composto da dott.ssa Donatella Montanari Presidente relatore dott.ssa Elisabetta De Benedetto Giudice dott. ssa Cristiana Caruso Giudice a scioglimento della riserva che precede, vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai coniugi … e … in data …-1-2016; osservato che: le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi), la gestione di un animale domestico della coppia (cane …) sotto il profilo sia economico sia relazionale; essendo l'accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l"atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, talchè la parte che si dolga di vizi del consenso circa gli accordi separativi può agire con la azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà dei coniugi; in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13); ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3-4- del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talchè nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa; quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l"animale (paragrafo 5 e parte del 3), esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l"animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso; trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia (secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13-11-1987 e alla legge R. Lombardia 20-7- 2006), non v"è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 cc; come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2-3-2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all"uno o all"altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, (almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell"oggetto dei procedimenti di famiglia, come evincesi dal disegno di legge 3231 della XVI legislatura, che prevede di introdurre l"art. 455 ter cc "affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi" con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale); per contro nella presente sede, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico 

PQM 

Omologa le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi come da verbale 11-1-2016. Si comunichi al competente ufficio di stato civile a cura della cancelleria. 

Così deciso in Como, in camera di consiglio, addì 3-2-2016 

Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari 

 

 

 

 

 

 




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