-  Storani Paolo  -  20/06/2013

CHI HA PAURA DELLA MEDIAZIONE 2.0? - L'OPINIONE FAVOREVOLE DI CARLO RECCHIA - Paolo M. STORANI

Ringraziamo l'Avv. Carlo RECCHIA del Foro di Roma che propone una sua riflessione sull'attuale disciplina della mediazione, ripescata nell'obbligatorietà per alcune materie (non la responsabilità civile automobilistica) a seguito della riforma apportata dal "Decreto del Fare" varato dal Governo il 15 giugno 2013.

In proposito P&D è intervenuto con il profondo articolo di Nicola TODESCHINI, intitolato "Mediazione - di nuovo - obbligatoria: la credibilità dell'avvocatura ai minimi storici", pubblicato il 18 giugno 2013, che vi invitiamo a consultare a questa medesima catalogazione di lemma.

Rimandiamo anche alla completa disamina del provvedimento, seppur a prima lettura, frutto della penna di Cristiano DE GIOVANNI, online in data 16 giugno 2013.

 

"CHI HA PAURA DELLA MEDIAZIONE 2.0?" - Carlo RECCHIA 

 

La reintroduzione della c.d. mediazione obbligatoria sta già scatenando sul web una sommossa di avvocati e giuristi, tornati a gridare alla privatizzazione della giustizia, e alla lesione del diritto di difesa.

            Le critiche sono sempre legittime, ed anche in questo sito ne sono state pubblicate alcune, tutte ben illustrate e corrette, nei toni e nelle argomentazioni ( una cosa è la critica anche aspra ad un provvedimento del governo, ripeto sempre legittima ed aggiungerei doverosa per un giurista degno di questo nome, altro è scadere nell'insulto a prescindere).

Non è quindi ai redattori di personaedanno.it che si rivolgono queste brevi osservazioni, ma alla generalità dei miei colleghi avvocati, molti dei quali hanno accolto la novità opponendo un clima di rifiuto assoluto e fermo, e a mio personale avviso, poco ragionato.

            Se è forse vero che la prima versione del decreto legislativo 28 del 2010 veniva pubblicizzata come una normativa "ammazza-avvocati" ( ricordiamo il famigerato spot della Carlucci, grazie al cielo andato in onda solo poche volte) e quindi potevamo ritenere fisiologica la reazione della categoria, che all'improvviso, ma a torto, sembrava diventata inutile, obiettivamente dobbiamo riconoscere che questa seconda versione, questa mediazione 2.0, conferisce finalmente all'avvocatura il posto che le compete.

Non mi riferisco alla circostanza che all'improvviso ci siamo risvegliati tutti mediatori ope legis, perché questa mi sembra una norma che cerchi inutilmente di accattivarsi le simpatie di chi, magari penalista puro, del titolo di mediatore non sa che farsene, e perché l'arte di dirigere un negoziato si impara sul campo con l'esperienza, e non certo con un corso di 50 ore o per decreto legislativo, ma al fatto che secondo le nuove disposizioni ( art. 12), il verbale di accordo assume la possibilità di divenire titolo esecutivo, solo se sottoscritto dalle parti tutte assistite dal loro difensore.

Di fatto, con questo principio si conferisce all'Avvocato il potere/dovere di assistere le parti nella procedura di mediazione, e di assicurare con la sua presenza attiva e sottoscrizione del verbale di accordo, che i verbali stessi siano redatti in modo tale da essere giuridicamente validi ed efficaci, nonché di evitare che siano lesivi dei reali interessi delle parti. L'Avvocato pertanto, termina di essere visto come una sorta di intruso o di mero accompagnatore nella procedura, e acquista un ruolo decisivo, a mio avviso in linea a quella che dovrebbe essere la figura di un avvocato moderno.

            Per troppi anni infatti, e per troppi avvocati, il lavoro del civilista è stato visto e riconosciuto degno solo e soltanto se svolto all'interno delle aule di giustizia, si è cementata la figura dell' avvocato processualista, a mio avviso in danno di tutte le altre competenze e funzioni dell' Avvocato che non è corretto vedere solo e soltanto come mero "produttore di contenzioso".

La permanente crisi del sistema giudiziario, il crollo dei profitti anche nel mondo delle professioni, deve spingere l'Avvocato a riacquisire il suo ruolo di "giureconsulto", in grado di fornire consulenze a 360 gradi, e soprattutto di suggerire la migliore strada al proprio assistito, se del caso, anche quella di una mediazione.

            Riflettiamo sulla circostanza che un procedimento alternativo di risoluzione, consente all'avvocato di negoziare una soluzione satisfattiva per il proprio cliente, in prima persona, e senza subordinazione alla decisione del giudicante ( dunque ci consente di riottenere un ruolo principale, nella gestione della controversia).             Riflettiamo anche sul fatto che un sistema liberale e democratico, così come garantisce l'autonomia negoziale delle parti, così deve garantire e mettere a disposizione idonei strumenti normativi, per consentire ai consociati la risoluzione autonoma di propri conflitti su diritti, per l'appunto, disponibili, senza essere costretti a ricorrere necessariamente all'autorità statale.

            La mediazione civile, cosi come disciplinata oggi, non è denegata giustizia, ma semplice espressione della libertà negoziale dei soggetti di diritto, e la presenza dell'avvocato, ripeto, qui investe di negoziatore e giureconsulto, garantisce che la libertà negoziale si attui nel rispetto delle norme ordinamentali.

Sinceramente, io continuo a vederla come un'occasione professionale e di crescita, mi dispiace molto non cogliere lo stesso spirito in molti miei colleghi. (P.S. la visione dell'avvocato quale moderno giureconsulto è ripresa da "autorevole dottrina" : Avv. Giuseppe Valenti).




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