-  Mazzon Riccardo  -  12/10/2013

CHIAREZZA DEL BILANCIO DI SRL: AMMORTAMENTI ANTICIPATI, VALUTAZIONE DI SCORTE E PARTECIPAZIONI - Riccardo MAZZON

In ambito di bilancio di società a responsabilità limitata - ed, in particolare, del rispetto del principio diichiarezza nella redazione di quest'ultimo: cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -,è stato precisato costituire violazione del principio di chiarezza l'esecuzione di ammortamenti anticipati e l'applicazione dei criteri fiscali - anziché civilistici - nel calcolo delle quote di ammortamento,

"costituisce violazione dei principi di chiarezza e precisione, e comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio, l'esecuzione di ammortamenti anticipati e l'applicazione dei criteri fiscali - anziché civilistici - nel calcolo delle quote di ammortamento, qualora ciò abbia determinato un'alterazione dell'effettivo utile conseguito" (App. Cagliari 9.5.2007, n. 152, RGSarda, 2009, 1, 62),

l'adozione di un criterio di valutazione delle scorte di magazzino (metodo cd. LIFO a scatti), non adeguatamente motivato nella relazione allegata al bilancio,

"costituisce violazione dei principi di chiarezza e precisione, e comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio, l'adozione di un criterio di valutazione delle scorte di magazzino (metodo cd. LIFO a scatti) non adeguatamente motivato nella relazione allegata al bilancio, ove ciò abbia comportato l'evidenziazione di un utile di esercizio inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito" (App. Cagliari 9.5.2007, n. 152, RGSarda, 2009, 1, 62),

la mancata integrazione nella nota integrativa della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni delle società controllate e la loro corrispondente frazione del rispettivo patrimonio netto,

"è illecito il bilancio di esercizio di una società di capitali quando sia in contrasto con i principi di chiarezza e di precisione di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. Di conseguenza, è nulla la delibera di approvazione del bilancio nell'ipotesi in cui la mancata integrazione nella nota integrativa della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni delle società controllate e la loro corrispondente frazione del rispettivo patrimonio netto comportano l'impossibilità di conoscere con esattezza la reale situazione patrimoniale della società" (Trib. Milano, sez. VIII, 5.6.2006, n. 6632, DPSoc, 2007, 6, 77), 

la modifica dei criteri di valutazione, rispetto a quelli seguiti in precedenti esercizi, senza darne adeguata spiegazione nella nota integrativa:

"il precetto di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, come oggi espresso dall'art. 2423 c.c., è sancito a tutela dell'interesse generale all'informazione circa la situazione economica delle società di capitali e quindi presenta autonoma rilevanza, non restando subordinato al c.d. principio di verità del documento contabile; dunque, l'azionista ha interesse ad impugnare la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, per farne dichiarare la nullità, se tale documento è stato redatto violando il principio di chiarezza, anche quando non ne sia derivata un'alterazione del risultato dell'esercizio: infatti la rappresentazione contabile non fornisce ai soci e ai terzi un'esatta informazione della situazione economica e finanziaria della società (nella specie per le rimanenze non figuravano i prodotti finiti, nonostante la società ne avesse trattenuti in quantità cospicua in attesa di spedirli a un cliente; inoltre erano stati modificati, per altri beni rimasti, i criteri di valutazione rispetto a quelli seguiti in precedenti esercizi, senza che ne fosse data un'adeguata spiegazione nella nota integrativa)" (Trib. Milano 13.5.2002, GI, 2002, 2344, Soc, 2003, 756).

 




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