-  Storani Paolo  -  24/03/2014

CHIUSURA LITI PENDENTI - PROROGA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE - RATE SCADUTE - Cass. 5664/14 - Ilaria CORRIDONI

"CHIUSURA LITI PENDENTI EX L. 289/2002 - PROROGA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE - RATE SCADUTE" - Ilaria CORRIDONI

 

Merita di essere segnalata ai visitatori di P&D la novità della questione affrontata su ricorso dell'Agenzia delle Entrate da Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2014, n. 5664, Pres. Aurelio CAPPABIANCA, Rel. Biagio VIRGILIO.


Nel rito allora vigente del quesito di diritto, l'Ufficio impositore propone ricorso (mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva e non si è nemmeno costituita) avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con cui, recependo il gravame interposto da una S.a.s., veniva annullato il provvedimento di diniego della definizione della lite pendente, invocata dal contribuente a mente degli articoli 16 della L. 289/2002 e 1 del d.l. 143/2003.


Tali norme, integrate dall'art. 97 Cost., costituiscono il basamento del ricorso al S.C. con cui l'Agenzia delle Entrate invoca la violazione e la falsa applicazione del tessuto legislativo che disciplina la materia.


Bandolo della matassa in disamina ed oggetto su cui verteva il quesito formulato dall'Ufficio è il passo legislativo in cui viene imposto il versamento delle rate trimestrali già scadute contestualmente all'effettuazione del pagamento della prima rata.


Ne scaturisce che le rate già scadute non possono ritenersi quali rate successive alla prima il cui omesso versamento non provoca l'inefficacia della definizione delle liti pendenti.


Il S.C. accoglie il ricorso sul presupposto, ancorato sia all'ermeneutica letterale della norma, sia al suo scopo, che l'efficacia della proroga contemplata dalla legge che qui interessa è subordinata al contestuale versamento di tutte le rate trimestrali già scadute, da intendersi in pratica conglobate alla prima rata così come prorogata.


Talché, tali scaglioni di pagamento non possono e non debbono considerarsi come rate successive alla prima ed equiparabili alla disciplina dettata in materia dall'art. 16, secondo comma, che, prendendo a prestito le chiare espressioni del giudice di legittimità, "concerne un inadempimento sopravvenuto e non originario dell'obbligazione".


Nella parte sottostante è possibile consultare il testo integrale della significativa pronuncia, con cui il S.C. ha accolto il ricorso e compensato le spese di lite, stante l'innovatività della questione.

L'Autrice, patrocinante in cassazione, è esperta nella materia fiscale, è master tributario ed è conciliatore professionale.

Un ringraziamento va alla Dott.ssa Annamaria FASANO dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.




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