-  Comand Carol  -  11/07/2015

CIRCOSTANZE SUPPLETIVE, LA CORTE COSTITUZIONALE SCIOGLIE I DUBBI - Corte Cost. n. 139/15 - Carol COMAND

La contestazione in fase dibattimentale di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell"esercizio dell"azione penale consente all"imputato di avvalersi della facoltà di richiedere al giudice del dibattimento di essere giudicato, in relazione al reato oggetto della nuova contestazione, con rito abbreviato.

Questo quanto deciso dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 139/2015, depositata in data 09.07.2015.

Sebbene giunga a seguito di diverse sentenze che hanno dichiarato l"illegittimità dei principali articoli relativi alle contestazioni suppletive nella parte in cui non consentivano l"accesso ai riti alternativi a seguito di contestazione tardiva di fatti diversi o di reati concorrenti (solo con la sentenza n. 184/14 si è giunti a decidere in relazione alle circostanze ed esclusivamente in relazione alla facoltà di accesso all"applicazione della pena su richiesta) non menzionati nel decreto che aveva disposto il giudizio, la pronuncia si caratterizza per il peculiare accento posto dall"interprete nella lettura della norma.

 Di possibile immediata constatazione, il fatto che una delle "circostanze" interessate dal giudizio  non rientrasse, a differenza di quanto deciso dalla sentenza n. 184/14, tra le circostanze ad effetto speciale. Le ordinanze di rimessione erano due - e, nella prima, ad emergere in corso di giudizio innanzi al giudice del dibattimento era stata, assieme ad un reato concorrente, la circostanza di cui all"art. 609 ter c.p., mentre, nella seconda, la circostanza di cui all"art. 80 comma 1 lettera a) del D.p.r. n. 309/90.

 In relazione alla circostanza aggravante prevista dall"art. 609 ter primo comma n. 1 c.p. si è infatti affermato che: "prevedendo l"aumento di un quinto della pena prevista dall"art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della competenza" (così Cass. pen. sez. I, n. 5081/99).

 La contestazione determinante la declaratoria di illegittimità dell"art. 517 in relazione ad una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio che ha interessato la Corte nel 2014 riguardava, invece, due aggravanti (commi 2 bis e 2 sexies art. 186 C.d.S.) "particolari", una definita dallo stesso giudice come privilegiata in quanto in relazione ad essa il legislatore ha stabilito l"impossibilità di effettuare il c.d. bilanciamento di circostanze e l"altra rientrante fra le circostanze ad effetto speciale in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo.

Allora, la Corte, pur avendo affermato, in generale, che anche la "trasformazione dell"originaria imputazione in una ipotesi circostanziata" determinasse un significativo mutamento del quadro processuale, aveva poi effettuato precise considerazioni circa la peculiare rilevanza sull"entità della sanzione delle circostanze in questione:

"Le circostanze in questione possono incidere sulla entità della sanzione anche in modo rilevante, laddove il legislatore contempla la previsione di specie diversa o di pena della stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti per il reato base, o talvolta, sullo stesso regime di procedibilità del reato o, ancora, sull"applicabilità di alcune sanzioni sostitutive".

Nella pronuncia in commento - in entrambi i giudizi innanzi al giudice rimettente si rilevava l"impossibilità, date le preclusioni processuali, di instaurare giudizio abbreviato avente ad oggetto il reato diversamente circostanziato -, come anticipato, si è posta innanzitutto attenzione alla possibile variazione sostanziale dell"imputazione derivante dalla nuova contestazione dell"aggravante - comportante una situazione pregiudizievole all"esercizio del diritto di difesa - per poi rilevare una violazione del diritto di uguaglianza ed un"ingiustificabile sperequazione di trattamento, conseguente ai precedenti interventi della stessa Corte.

La semplice emersione di circostanze relative al reato menzionato nel decreto di rinvio a giudizio rende dunque possibile l"instaurazione di un giudizio abbreviato per il reato diversamente circostanziato.

 Ed in questa peculiare prospettiva che, ribadita dalla medesima Corte l"impossibilità di usufruire della facoltà di accesso al rito alternativo richiesto per l"eventuale intero cumulo di reati oggetto (o risultato) dell"imputazione originaria - non ostante la spesso affermata unicità di procedimento dovuta a connessione - ma impregiudicata la possibilità di fare richiesta, in sede di esecuzione, di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, si rileva altresì la possibilità, sebbene piuttosto rara e non eclatante, di una una possibile dichiarazione di incompetenza, solo "parziale", rispetto alla formulazione iniziale dell"imputazione. (c.c.)





Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film