-  Redazione P&D  -  11/05/2017

Claims made: nulla la clausola che esclude lindennizzo con richiesta danni post scadenza del contratto - Cass. Civ. 10506/2017 C. Nicoletti

La Cassazione chiarisce la portata del requisito della meritevolezza delle clausole claims made

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Il fatto in breve: un paziente conveniva in giudizio una azienda ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di cui lamentava l"imperita esecuzione.

La struttura sanitaria citata, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito, chiamava in causa la propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile.

L"assicurazione si costituiva in giudizio sostenendo di non essere tenuta al risarcimento sulla base di una clausola contenuta nel contratto assicurativo (c.d. clausola claims made) secondo la quale la garanzia per i fatti illeciti commessi dall"assicurato era esclusa qualora la richiesta del risarcimento da parte del danneggiato fosse pervenuta dopo la scadenza del periodo di assicurazione indicato in polizza, pur se il fatto illecito fosse stato commesso durante la vigenza del contratto.

Nel caso di specie, infatti, la richiesta di risarcimento era stata avanzata dal paziente dopo la scadenza della polizza.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del danneggiato ma rigettava quella di garanzia della struttura ospedaliera escludendo l"indennizzabilità del sinistro.

L"appello proposto dalla azienda ospedaliera veniva accolto sulla base della considerazione che la clausola claims made in questione fosse atipica e, per questo, vessatoria.

Secondo il giudice di secondo grado, infatti, la clausola claims made nella sua forma tipica dovrebbe prevedere una retroattività della copertura assicurativa per i 10 anni precedenti la stipula del contratto. Nel caso di specie, invece, il contratto prevedeva una copertura retroattiva per i fatti commessi dall"assicurato entro i 3 anni precedenti il contratto; per tale ragione la pattuizione era da considerarsi vessatoria e nulla in quanto non espressamente sottoscritta dall"assicurato.

La sentenza di appello viene quindi impugnata dalla Compagnia assicurativa la quale lamenta l"accoglimento della domanda della struttura ospedaliera sulla base della presunta vessatorietà di una clausola che non era neppure rilevante ai fini della decisione che quindi, non doveva essere applicata nel caso di specie.

Bisogna considerare, infatti, che non era in esame il fatto che l"assicuratore dovesse o non dovesse coprire i fatti illeciti commessi prima della stipula della polizza, bensì se dovesse coprire quelli avvenuti durante la vigenza del contratto ma per i quali la richiesta di risarcimento fosse stata avanzata dopo la scadenza dello stesso.

La Suprema Corte reputa tale motivo fondato.

Il Giudice di seconda istanza ha poi considerato vessatoria la clausola non perché restrittiva della responsabilità dell"assicuratore rispetto alla legge o a altri patti contrattuali, ma perché restrittiva rispetto a quanto previsto da una clausola claims made c.d. "tipica".

La Cassazione, però, sottolinea che non esiste una clausola claims made tipica se non sul piano prettamente commerciale e che il parametro di vessatorietà può essere solo la legge o un patto contrattuale contenuto nello stesso contratto.

Premesse queste considerazioni, però, la Cassazione non cassa la sentenza impugnata, condividendo il merito della decisione del giudice di appello, ma ne modifica soltanto la motivazione.

A tal proposito, riprende la famosa sentenza 9140/2016 delle Sezioni Unite, con la quale è stato stabilito che:

1) la clausola claims made, nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi prima della stipula del contratto assicurativo, non è nulla e non rende nullo il contratto per inesistenza del rischio;

2) la medesima clausola, nella parte in cui subordina l"indennizzo alla circostanza che la richiesta del risarcimento venga effettuata prima della scadenza della polizza, delimita l"oggetto del contratto e non la responsabilità dell"assicuratore e, per tale ragione, non è vessatoria;

3) tale clausola, però, pur non essendo vessatoria potrebbe nei singoli casi specifici difettare di meritevolezza ex art 1322 c.c.. A tal proposito occorre valutare:

-          se la clausola subordina l"indennizzo alla circostanza che sia il danno, sia la richiesta di risarcimento avvengano durante la vigenza del contratto

-          la qualità delle parti

-          la circostanza che la clausola possa comportare la presenza di buchi di garanzia per l"assicurato.

La Cassazione ritiene che, nel caso di specie, la clausola claims made non possa considerarsi diretta a realizzare un interesse meritevole di tutela.

Come noto, infatti, clausole di tal tipo costituiscono una pattuizione atipica e, quindi, le parti possono prevederla solo se la stessa sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.).

La meritevolezza non va intesa soltanto come liceità del contratto; essa, infatti, non è un requisito del contratto, bensì un giudizio e deve investire non il contratto in sé, bensì il risultato che esso persegue.

Non basta, quindi, che la clausola non contrasti non norme positive, ma è necessario che non contrasti anche con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento giuridico pone alla base dei rapporti privatistici.

La Suprema Corte fa poi un excursus di alcune pronunce nelle quali è stato compiutamente analizzato il concetto di meritevolezza e giunge alla conclusione che sono considerati immeritevoli i patti che:

1) attribuiscono a una sola parte un vantaggio ingiusto e sproporzionato;

2) pongono una delle parte in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all"altra;

3) costringono una delle parti a tenere comportamenti contrari ai doveri di solidarietà.

La clausola in questione appare immeritevole di tutela in quanto esclude dalla copertura le richiesta postume attribuendo all"assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato. Restano, infatti, in tal modo esclusi verosimilmente tutti i danni causati dall"assicurato in prossimità della scadenza contrattuale.

Ciò mal si concilia con la responsabilità professionale a cui può andare incontro il medico poiché è ben possibile che gli effetti dannosi del suo operato si manifestino anche dopo molto tempo dal compimento della condotta fonte del danno.

In secondo luogo, una clausola così strutturata pone l"assicurato in una posizione di indeterminata soggezione nei confronti dell"altra parte poichè fa dipendere la prestazione dell"assicuratore non solo da un evento futuro e incerto (cioè la condotta colposa dell"assicurato), ma anche da un ulteriore evento futuro e incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato (la richiesta di risarcimento).

In terzo luogo, infine, la clausola appare immeritevole di tutela essendo idonea a costringere l"assicurato a tenere un comportamento contrario ai doveri di solidarietà in quanto legittima lo stesso a non pagare l"indennizzo, qualora manchi la richiesta di risarcimento, proprio sapendo che, in mancanza della stessa, l"assicuratore potrebbe rifiutare la copertura.

Sulla base delle suesposte motivazioni la Cassazione rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza di appello, ed enuncia il seguente principio di diritto:

"La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un"azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall"assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell"assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell"art. 1322, comma secondo, c.c. in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell"assicuratore, e pone l"assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione".

 




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