-  Cardani Valentina  -  04/05/2015

CLASS ACTION: PUO ESSERE RIPROPOSTA SE DICHIARATA INAMMISSIBILE?- Cass. Ord. 8433/15 – V. CARDANI

- Class Action: ammissibilità

- Impugnazione dell"ordinanza di inammissibilità della class action

- Contrasto con Cass. 9772/12: rimessione alle S.U.

Com"è noto, l"art. 140 bis del Codice del Consumo prevede la possibilità che diritti comuni a classi di utenti possano essere esercitati attraverso la cd. "class action".

Sulla domanda, che può essere proposta sia dal singolo componente della "classe" che da un"associazione (come nel caso di specie), il Giudice esprime preliminarmente una valutazione di ammissibilità. Se la domanda è giudicata ammissibile, vengono date contestualmente disposizioni per garantire la pubblicità dell"azione nonché per consentire ai consumatori interessati di aderirvi.

Viceversa, la domanda è dichiarata inammissibile quanto "è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l"interesse della classe" (art. 140 bis. lg. 206/05, co. 6).

La pronuncia in commento prende le mosse proprio da una dichiarazione di inammissibilità dell"azione di classe. L"ordinanza di inammissibilità del Tribunale di Roma veniva dapprima reclamata avanti la Corte d"appello e quindi fatta oggetto di ricorso per Cassazione.

A dire della Società convenuta, il ricorso per Cassazione non sarebbe ammissibile, poiché l"ordinanza che statuisce l"inammissibilità dell"azione di classe non avrebbe carattere decisorio né definitivo.

Un tale assunto prende le mosse dall"orientamento giurisprudenziale facente capo a Cass. 9772/12 secondo cui: a) in ogni caso, la pronuncia di inammissibilità della class action non impedirebbe l"esercizio del diritto da parte del singolo; b) comunque, la statuizione in dibattito non potrebbe avere carattere definitivo attesa la natura sommaria della sua istruzione; c) la lettera della norma (co. 14) si riferisce all"improponibilità della azione di classe dopo "la scadenza del termine per l"adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9 (i.e. per l"adesione)".

La Sezione III della Suprema Corte ha invece ritenuto diversamente con la pronuncia in oggetto: 1) nessuna norma prevede espressamente la riproponibilità dell"azione di classe; 2) l"azione di classe e l"azione del singolo consumatore non possono dirsi equivalenti, stante il maggior "peso" che la prima comporta; di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità non può dirsi "non definitiva" per il sol fatto che residua l"azione individuale; 3) la "non definitività" del provvedimento, non può nemmeno discendere dalla forma del giudizio a "cognizione sommaria"; 4) non convince la Corte nemmeno il ragionamento a contrario di Cass. 9772/12, secondo cui se la lettera della legge esclude espressamente la riproponibilità nel caso di azione ammissibile, lo stesso non fa per il caso di inammissibilità della stessa; secondo la richiamata sentenza del 2012, l"azione di classe – se non ammessa - deve pertanto ritenersi liberamente riproponibile.

Sulla base di tali considerazioni, la III Sezione della Corte di Cassazione, ha dunque ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.




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