-  Redazione P&D  -  10/11/2014

CLAUSOLE VESSATORIE E TECNICA REDAZIONALE DEL CONTRATTO - Trib. R. Emilia 30/10/14 - G. MORLINI

Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 30/10/2014; Giud. Morlini; Fallimento Alfa s.r.l. (avv. Sabatini) c. Banca Beta s.p.a. (avv. Barilli e De Crescenzo).

 

Richiamo cumulativo di tutte le condizioni generali di contratto comprese quelle non vessatorie

- Sottoscrizione apposta sotto la loro elencazione

- Sufficienza ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie comprese nell"elencazione

- Esclusione - Fondamento.

 

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell"art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l"approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film