Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 30/10/2014; Giud. Morlini; Fallimento Alfa s.r.l. (avv. Sabatini) c. Banca Beta s.p.a. (avv. Barilli e De Crescenzo).
Richiamo cumulativo di tutte le condizioni generali di contratto comprese quelle non vessatorie
- Sottoscrizione apposta sotto la loro elencazione
- Sufficienza ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie comprese nell"elencazione
- Esclusione - Fondamento.
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell"art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l"approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.