-  Santuari Alceste  -  17/05/2017

Codice dei contratti pubblici e appalti di servizi sociali e sanitari – D. lgs. 50/16 – Alceste Santuari

Il nuovo art. 142 stabilisce interessanti novità in materia di affidamenti di servizi sociali e sanitari

Il correttivo del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56) ha introdotto alcune novità in ordine alle modalità con cui la P.A. può procedere all"affidamento di diverse tipologie di servizi sociali e sanitari, procedure che, rispetto al sistema previgente, vengono in parte semplificate.

L"art. 142 novellato introduce un regime particolare per l"aggiudicazione di appalti con oggetto una ampia gamma di servizi alla persona, tra cui in particolare in questa preme segnalare i servizi sociali e quelli sanitari (la disciplina è altresì applicabile ai servizi di ristorazione collettiva, già contenuti nell"art. 144, con il quale dunque l"art. 142 deve essere coordinato).

Il comma 5-bis stabilisce che la disciplina contenuta nell"art. 142 si applica ai seguenti servizi ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

Si tratta di una previsione che amplia i servizi oggetto della disciplina semplificata e che individua un favor legis per l"erogazione da parte di realtà non lucrative.

Il comma 5-ter richiama la necessità che nel programmare ed affidare gli appalti in parola siano garantiti adeguati standard qualitativi, siano assicurate l"accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi. Inoltre, avuto riguardo alla specificità dei servizi sociali e sanitari in generale, il comma assegna alle stazioni appaltanti il compito di considerare le peculiari esigenze delle diverse categorie degli utenti di quei servizi, ivi compresi i gruppi svantaggiati. Parimenti, gli appalti in questi settori devono promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. La disposizione in argomento riprende altre previsioni normative presenti nel nostro ordinamento giuridico, finalizzato, per talune categorie di servizi, a valorizzare l"apporto degli utenti finanche nella definizione del servizio.

Il successivo comma 5-quater introduce una importante previsione, atteso che, nella programmazione degli appalti, la P.A. aggiudicatrice devono rispettare quanto previsto dalla legislazione statale e regionale. Si pensi, al riguardo, alla cogenza dei piani di zona redatti ai sensi dell"art. 19, l. n. 328/2000 e delle leggi regionali, ovvero a quanto disposto nell"ambito dei distretti socio-sanitari e dei comuni capofila (comma 5-quinquies).

Il comma 5-septies dispone poi in ordine al criterio di valutazione delle offerte, criterio identificato in quello dell"offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In termini generali, per quanto attiene alle procedure di affidamento, l"art. 142 richiama le procedure stabilite dal Codice dei contratti pubblici: aperte, ristrette, negoziate, partenariato per l"innovazione, procedura quest"ultima che – richiamando anche quanto sopra descritto in tema di Piani di Zona – può collegarsi all"esperienza della co-progettazione (così come disciplinata dal dpcm 30 marzo 2001).

Infine, si segnala che il comma 5-octies richiama l"art. 36 del Codice quale norma applicabile agli affidamenti sotto soglia.

Delle novità introdotte dal decreto correttivo, in questa sede, preme evidenziare non tanto la semplificazione delle procedure – aspetto che rappresenta un supporto di indubbio valore per una più efficace azione di programmazione ed erogazione dei servizi – quanto il riconoscimento della specificità dei servizi oggetto delle procedure semplificate. Come in altre occasioni si è avuto modo di segnalare, anche su questo sito, i servizi sociali e sanitari, in particolare per la mission ad essi affidata di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitari, in un contesto di accesso universalistico e non discriminatorio, costituiscono un unicum nel novero degli appalti. Come tale, conseguentemente, deve essere anche giuridicamente riconosciuto.




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