Consumatori  -  Redazione P&D  -  14/06/2021

Codice del consumo: leasing auto firmato dal notaio - con tanto di (indicazione di) p. iva - Cass. 6578/2021 - Riccardo Riccò

La speciale tutela "consumeristica" è assicurata di fondo a coloro i quali, tutti, abbiano ragione di dolersi, i. a., degli "affari" conclusi per il conseguimento/soddisfazione di scopi/esigenze della vita loro quotidiana, extra-professionali, con soggetti cc. dd. professionnels.

Trib. Siena, 26/10/2020, n.698; Trib. Velletri, 14/07/2020, n.1066; Trib. Grosseto, 08/05/2020, n. 315; Trib. Spoleto, 18/04/2019, n.308.

Forma e sostanza. Diritto e ragione, ovvero giustizia. Dopo tanti inciampi tra le pieghe della normativa.

Finalmente, abbiamo potuto fissare un qualche paletto.

In tema ad es. di fideiussione (prestata nell'interesse di "professionista" da parte di "non professionista): Cass., 08/05/2020, n. 8662; Trib. Milano, 20/02/2020, n. 1628; Cass., 16/01/2020, n. 742; CGUE, 19/11/2015 (causa c - 74/15); Id., 14/09/2016 (causa c - 534/15).

In tema anche di condominio (contratti sottoscritti dall'amministratore di condominio ... !!!!): Trib. Milano, 01/04/2019; CGUE, 02/04/2020, n. 329.

La Cassazione oggi ci dice che, qualora il professionista (nel caso, un notaio) concluda contratto di leasing (nel caso, per l'acquisto di automobile), la mera indicazione da parte sua, ivi, nella modulistica, del n. di partita iva, sua propria, non è certamente dirimente: si dovrà tener conto delle finalità specifiche perseguite, solamente, per quanto d'interesse.

E meno male: tutto nitido, in punto di principio.

Da altro più alto punto di vista, però, altro che nitore (!): mettiamo che, ove mai fermo il rapporto, il "professionista consumatore" porti/possa portare in deduzione dal proprio reddito il "costo" (deducibile, nei limiti - davvero scarni - oggi consentiti) del contratto ...!

L'auto (il relativo finanziamento) serve al professionista a soddisfare principalmente (nel caso) le proprie esigenze personali, di vita, meta-prof.li. Servirà anche, tuttavia, pur bene, in minima parte, a soddisfare esigenze proprie professionali.

Ogni caso è però a sé, va be'.

Dunque, a veder bene le cose, lo "inghippo" è dato dalla "presunzione di uso promiscuo" iure fisci comoda. O, meglio, dalla (in effetti, è vero - tanto lo conferma) separazione/non comunicazione tra diritto "primo" civile e diritto tributario.


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