-  Basso Paolo  -  11/06/2013

COLLEGAMENTO NEGOZIALE E SIMULAZIONE: UNA DIFFICILE DECISIONE DELLA CASSAZIONE – Paolo BASSO

La sentenza in rassegna presenta una motivazione così sintetica da risultare addirittura criptica, tanto che la sua massima induce in prima battuta a pensare che essa abbia risolto il problema della configurabilità del collegamento fra negozi simulati o fra negozi dissimulati.

Tuttavia essa risolve, invece, un problema di grande rilevanza ossia la configurabilità di un collegamento funzionale fra un negozio simulato ed un negozio dissimulato.

Prima di svolgere alcune considerazioni in merito, occorre, seppur in estrema sintesi, ricordare che i contratti si dicono collegati quando sussiste tra di essi un nesso di interdipendenza ossia quando le parti, nella loro autonomia negoziale, hanno voluto subordinare la sorte di un contratto a quella di un altro e si dicono parimenti collegati quando gli effetti dell"uno determinano o meno la genesi dell"altro.

Il collegamento funzionale, come noto, emerge laddove i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario, che, così, ne costituisce anche la causa, tant"è che la stessa sentenza in rassegna con elegante espressione menziona la "prospettiva unificatrice della causa in concreto" quale espressione del collegamento negoziale; e sebbene ogni contratto collegato, che realizza l"interesse unico finale delle parti, mantenga una sua autonoma causa. In sintesi: nel collegamento coesistono due cause ossia quella del singolo frammento contrattuale e quella dell"intera operazione economica (teoria della doppia causa) (A. Rappazzo, I contratti collegati, Milano, 1998, pag. 38) e lo scopo dell"intera operazione negoziale costituisce, per volontà delle parti, l"elemento ulteriore rilevante sul piano effettuale.

Un tipico esempio di collegamento funzionale è costituito dal rapporto fiduciario laddove il patto di fiducia ed il mandato senza rappresentanza esplicano ognuno gli effetti suoi propri ma entrambi concorrono allo scopo comune delle parti.

Giova anche ricordare, essendo rilevante per comprendere il senso della decisione qui in commento, che la volontà delle parti è assolutamente sovrana sia nella creazione sia nell"individuazione degli effetti del collegamento negoziale sia, ancora, nell"obiettivizzare il contenuto dei negozi (A. Rappazzo, op. cit., pag. 41 e comunque l"unanime dottrina). È ovvio che la valutazione della volontà deve coinvolgere entrambe le parti, non essendo sufficiente che il fine ultimo dell"operazione sia perseguito solo da una parte, all"insaputa e senza la partecipazione dell"altra parte (Cass. 20/11/1992 n. 12401).

E così l"ampio riconoscimento del principio di autonomia contrattuale comporta non soltanto la facoltà di concludere contratti appartenenti ai tipi disciplinati dalla legge o, per così dire, di inventarne dei nuovi ma comporta anche la possibilità di combinare tra loro contratti distinti in vista di un più adeguato assetto delle proprie relazioni (G. Ferrando, in I contratti in generale, in Giur. sist. di Dir. Civ. e Comm., Torino, 1991, pag. 585) (Cass. 15/2/1980 n. 1126).

Costituisce ius receptum che le regole dell"invalidità, dell"inefficacia, della risoluzione per inadempimento, del recesso ed in generale l"intera disciplina dei contratti in generale si applicano anche alle fattispecie risultanti dal collegamento fra più contratti (giurisprudenza costante ed uniforme). Quindi non vi è motivo per non applicare anche alla disciplina dei contratti collegati le norme sulla simulazione.

La sentenza n. 13861/2013 della Suprema Corte dice che i contratti fra di loro collegati debbono essere voluti per i loro effetti tipici e quindi il fenomeno del collegamento non può realizzarsi tra un negozio simulato ed un negozio dissimulato, posto che di per sé la simulazione è già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.

Intanto è da premettere la considerazione, pur ovvia, che tale ragionamento vale solo in fattispecie di simulazione relativa giacché la simulazione assoluta, risolvendosi nell"inesistenza (o nullità per difetto di consenso, od inefficacia assoluta, secondo le varie teorie) del negozio simulato, impedisce la configurabilità stessa del collegamento per mancanza radicale di uno dei suoi due termini.

Il lapidario passaggio motivazionale presuppone, quindi, un"incompatibilità fra la natura causale del rapporto di simulazione e quella del rapporto di collegamento, cosicché la prima necessariamente impedisca la configurabilità della seconda. Sembra quasi, in altri termini, sostenere una sorta di "tipizzazione"della causa simulatoria, sebbene la pronuncia sia ben chiara nello specificare che l"atipicità riguarda gli effetti dei singoli negozi e non già l"operazione complessivamente considerata. In sostanza, secondo la Cassazione, se le parti vogliono collegare più contratti debbono stipularli senza alcuna volontà simulatoria e quindi debbono volerne gli effetti tipici.

Tuttavia è da chiedersi se vi è vera incompatibilità in generale e dunque se sia davvero vietato alle parti di instaurare un rapporto di collegamento fra un negozio simulato (in via relativa) ed il negozio dissimulato, ossia se sia davvero vietato porre un interdipendenza funzionale fra un negozio (relativamente simulato) di cui si vogliono effetti diversi ed un negozio (dissimulato) di cui si vogliono gli effetti tipici.

La perplessità sorge principalmente da due considerazioni.

La prima riguarda la già menzionata sovranità della volontà delle parti, a cui non pare lecito porre limiti che non siano normativamente previsti o che siano costituiti dai princìpi fondamentali dell"Ordinamento.

La seconda riguarda la funzione principale, sul piano effettuale, del collegamento negoziale ossia l"interdipendenza fra le due frazioni contrattuali che simul stabunt simul cadent.

Nessuna delle due considerazioni, pur unanimemente condivise dalla dottrina (ed anche dalla giurisprudenza), pare in grado di giustificare tale divieto.

Per quale motivo, infatti, le parti non potrebbero porre in essere un"operazione negoziale complessiva che, a soddisfazione dei loro specifici interessi (causa in concreto), non preveda la simulazione relativa di un contratto, l"effettiva volontà di desiderare gli effetti di un altro contratto (dissimulato) e la previsione di un"interdipendenza così stretta fra i due negozi che il venir meno di uno di essi possa determinare il venir meno anche dell"altro?

Pare insufficiente il richiamo ad un"astratta incompatibilità della causa (che, fra l"altro, sarebbe la causa tipica e quindi astratta e non già la causa concreta tenute in considerazione dall"unanime opinione in tema di collegamento negoziale), giacché tale richiamo prevarica in modo inaccettabile la sovranità della volontà delle parti e non giustifica il sacrificio della vera causa concreta, che, piuttosto, sarebbe meglio soddisfatta da un coordinamento fra il fenomeno giuridico della simulazione e quello del collegamento negoziale.

Invero, sebbene in tempi non recenti, la stessa Suprema Corte pare non aver escluso la possibilità di tale coordinamento e coesistenza dei due fenomeni, laddove, confermando la validità della tesi del giudice d"appello, aveva ritenuto che tra le parti fosse stata stipulata una vendita simulata dissimulante un mutuo con patto commissorio ed aveva dichiarato la nullità non solo di tale patto commissorio ma anche del mutuo, essendo risultato provato che quest"ultimo non sarebbe stato concluso senza il patto commissorio medesimo (Cass. 25/6/1979 n. 3551). Ossia, in sintesi, la Suprema Corte aveva ravvisato un collegamento negoziale fra il negozio simulato ed il negozio dissimulato.

Il problema, quindi, potrebbe ancora suscitare interesse e discussione in dottrina, la quale, peraltro, ad onor del vero, gli ha dedicato un"attenzione pressoché nulla.

Si coglie invece l"occasione per dire che non pare esservi dubbio sulla possibilità e liceità di operare un collegamento fra negozi simulati e fra negozi dissimulati ossia, in altre parole, fra un"operazione simulatoria da una parte ed un"operazione simulatoria dall"altra parte. O no?




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