-  Foligno Emanuela  -  06/07/2016

Collegamento tra l'azione dannosa e il gioco: no al risarcimento. Un interessante caso di responsabilità ex art. 2048 c.c. - Cass. N. 1322/2016 - Emanuela Foligno

 

La Suprema Corte nella Sentenza in esame ha trattato il caso singolare di un in incidente accorso ad una insegnante colpita al viso da una pallonata durante una gara sportiva scolastica di pallavolo.

L"episodio ha provocato alla donna gravi lesioni al punto che la stessa ha chiamato in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l"Assicurazione della scuola per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici).

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non pronunziando quindi nessuna statuizione in merito alle domande risarcitorie avanzate. In secondo grado, la Corte d"Appello ha invece dichiarato corretta la competenza dell"autorità giudiziaria ordinaria e ha respinto le domande risarcitorie formulate dall"insegnante.

Avverso tale sentenza, gli eredi della professoressa (deceduta nel frattempo) hanno proposto ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso.

E" stata, infatti, confermata la decisione della Corte d"Appello di escludere la responsabilità ex art. 2048 c.c. in considerazione del fatto che tale norma non configura un"ipotesi di responsabilità oggettiva in capo agli studenti e ai professori.

Viene ribadito il concetto che il danno è risarcibile ex art. 2048 c.c. nel caso in cui sia derivante da fatto illecito di uno studente, oppure da manchevolezze di sorveglianza, prevenzione e controllo da parte della scuola.

Al riguardo la Suprema Corte, richiamando il precedente n. 15321/2003, ribadisce che le condizioni di applicabilità della norma richiedono che sia il danneggiato a dimostrare il fatto, mentre il fatto impeditivo inevitabile deve essere provato dall"istituto scolastico.

La particolarità della vicenda risiede nel fatto che l"azione dannosa è avvenuta nel corso di una gara sportiva, svolta durante l"orario di educazione fisica.

Durante la partita di pallavolo un alunno colpisce coni piedi il pallone, da questa circostanza la donna colpita dal pallone ha ritenuto tale azione pericolosa, quindi potenzialmente lesiva, e non compatibile con il gioco svolto.

Per tale ragione la Suprema Corte precisa che i parametri giuridici cui fare riferimento, nel caso concreto, devono essere coniugati ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva.

Ne deriva che il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile deve essere individuato nel nesso causale tra gioco ed evento lesivo.

Tale collegamento, precisano i Giudici di Legittimità, deve essere escluso se l'atto è compiuto allo scopo di ledere oppure con una certa violenza, del tutto incompatibile con le caratteristiche del gioco.

Diversamente, non vi è nessuna responsabilità ascrivibile se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco, l'atto a questo è funzionalmente connesso alle caratteristiche normali del gioco che si sta svolgendo. (ciò conforme al precedente : Cass. n. 12012/2002).

In definitiva, se nella dinamica del sinistro sussiste un collegamento funzionale tra l"azione e il gioco che si sta svolgendo, non spetta nessun risarcimento ai soggetti eventualmente feriti.

 

 

 




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