-  Redazione P&D  -  30/09/2016

Collegato agricoltura: bilancio solo per le reti di imprese con soggettività giuridica ed agevolazioni per le assunzioni - A.M. Occasione

Collegato agricoltura: bilancio solo per le reti di imprese con soggettività giuridica ed agevolazioni per le assunzioni congiunte lavoratori nel settore agricolo

La recente normativa prevista dalla legge 28/07/2016 n. 154 ("Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare") cosiddetta "Collegato agricoltura" ha apportato rilevanti novità nei settori contabili e lavoristici delle reti di impresa.

Letteralmente, l"art. 17 della legge in oggetto, ha stabilito che all"art. 3, comma 4-ter, numero 3 del decreto Legge 10/02/2009 n. 5 convertito nella Legge 9/04/2009 n. 33 ("entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede" siano premesse le seguenti parole "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4 – quater".

Nella pratica, significa che l"onere posto in capo all"organo comune di rete di redigere una situazione patrimoniale, osservando in quanto compatibili, le disposizioni relativamente al bilancio di esercizio delle società per azioni e depositandola presso l"ufficio del registro delle imprese, non si applica alle reti prive di soggettività giuridica, alleggerendo quindi la gestione di reti che non prevedono – per le ragioni più diverse – la costituzione di un soggetto distinto rispetto ai vari soggetti che formano la rete stessa (le c.d. reti contratto).

Ciò premesso, la norma in oggetto pone un problema interpretativo non di poco conto. L"art. 17 del Collegato agricoltura, infatti, si pone all"interno della legge 154/2016 il cui titolo reca "Disposizioni in materia di semplificazione e sicurezza alimentare" e l"articolo stesso è rubricato come "Contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare".

La semplificazione contabile in oggetto ha quindi efficacia erga omnes o è limitata alle sole imprese dei settori agricolo, forestale ed agroalimentare?

Si tratta di un caso di contrasto tra la rubrica di un articolo ed il suo contenuto, che secondo i tradizionali criteri di interpretazione della legge (rubrica legis non est lex) dovrebbe risolversi a favore della prevalenza del contenuto della norma rispetto alla rubricazioni sotto la cui egida è posto: sulla premessa che il contenuto dell"art. 17 del Collegato Agricoltura è chiaro e non sembra lasciare spazio a ipotesi di applicazione circoscritte, quanto meno in prima battuta, si dovrebbe ritenere che la semplificazione contabile in oggetto non sia dunque limitata al solo settore agricolo, forestale ed agroalimentare ma sia applicabile a tutte le reti di imprese-soggetto, lasciando così libere le reti-contratto dal rispettare le più stringenti regole di contabilità previste dalla legge e viste poco sopra.

Il Collegato agricoltura ha previsto un"altra importante modifica della normativa, con riferimento alla assunzione congiunta di lavoratori e questa volta con certezza si tratta di norma applicabile al solo settore agricolo.

L"art. 18 del Collegato agricolo, sotto la rubrica "Assunzione congiunta di lavoratori" stabilisce che "Al comma 3-ter dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»".

L"art. 31 del Decreto legislativo 10/09/2003 n. 276 (recante "Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento di azienda") prevede che talune tipologie di imprese agricole (ivi comprese quelle cooperative, appartenenti ai gruppi di impresa di cui al comma 1 o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da vincoli di parentela od affinità) possano procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Il comma 3-ter del medesimo art 31 prevedeva che tale assunzione congiunta potesse essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse fossero imprese agricole, percentuale ora abbassata dall"art. 18 del Collegato Agricolo al 40%.

Per quanto sia stigmatizzabile la scelta del legislatore di inserire in una molteplicità di disposizioni norme aventi ad oggetto la gestione (commerciale, tributaria, lavoristica) delle reti di impresa, va accolta positivamente la spinta legislativa di agevolare l"implementazione di forme di produttività aggregata, che del resto, pur senza eccessivo clamore, rappresentano una nota più che lieta nell"attuale panorama economico. Infatti le reti di impresa in generale rappresentano un fenomeno sempre più significativo nel quadro dello sviluppo delle PMI. Secondo i dati di Confindustria alla fine del 2015 le reti hanno visto il coinvolgimento di oltre undicimila imprese intorno a 2.200 progetti.

L"istituto delle reti di imprese è stato introdotto dall"art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009 convertito nella L. 33/2009 integrato da successive disposizioni.

Da più parti e da alcuni decenni, ormai, anche a livello europeo, vi è la consapevolezza che occorra sfruttare appieno il patrimonio di PMI che costituiscono, almeno in Italia, la stragrande maggioranza numerica del tessuto imprenditoriale.

Del resto questo era lo spirito dello "Small Business Act" di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 25/06/2008 e più di recente, proprio nel settore agricolo, del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per sviluppo rurale (FEASR) che ha abrogato il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio.

Sintomatica la riguardo, la nozione di "polo" contenuta all"art. 2 del Regolamento 1305/2013 definito nel glossario quale "raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo".

Definizione non scevra di importanza economica relativamente ai benefici che essa comporta: l"art. 35 del Regolamento 1305/2013 ad esempio prevede un sostegno al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti ed in particolare la creazione di poli e di reti.

Un trend quindi da cavalcare che dovrebbe – come si auspica – essere politicamente seguito da un aumento degli investimenti privati e di progressivi incentivi di rilancio delle PMI.

 




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