-  Mazzon Riccardo  -  26/02/2014

COLMARE LE INTERCAPEDINI NEI (DUE) CASI DI COSTRUZIONE IN ADERENZA: SI PUO' - Riccardo MAZZON

Solo in due casi può sussistere il diritto di costruire in aderenza: quando il muro del vicino è realizzato sul confine

"ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 877 c.c., disciplinante le costruzioni in aderenza, in luogo di quella di cui all'art. 874 c.c., che prevede la comunione forzosa del muro sul confine, occorre che il corpo posizionato in aderenza consista in una vera e propria costruzione e che combaci perfettamente su uno dei lati con l'edificio preesistente per tutta la sua lunghezza o per una parte rilevante di esso, in modo da eliminare il rischio di intercapedini dannose previsto dall'art. 873 c.c., conservando però un'autonomia statica, strutturale ed organizzativa" Trib. Verona 1.10.2004, GM, 2005, 10 2131 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto,

e quando il vicino abbia edificato a distanza inferiore a quella legale:

"ai sensi dell'art. 877 c.c. il diritto di costruire in aderenza può essere esercitato esclusivamente nelle ipotesi di cui: a) al comma 1, che attribuisce al proprietario del suolo sul cui confine il vicino abbia in precedenza edificato la possibilità, se non intende avvalersi della facoltà di chiedere la comunione del muro, di realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (in tali casi, ove tale diritto sia controverso la sentenza ha natura dichiarativa); b) al comma 2, in relazione all'art. 875 comma 1 c.c., che prevede - nei casi in cui il vicino abbia edificato a distanza inferiore alla metà di quella legale o regolamentare - la possibilità di chiedere l'acquisizione in proprietà, previo indennizzo, della parte di suolo compresa tra il confine ed il muro del vicino, occupata ai fini dell'edificazione in aderenza alla fabbrica del confinante (in quest'ultima ipotesi la sentenza, che riconosca il diritto potestativo, ha natura costitutiva). Pertanto, poiché rispetto alle predette ipotesi tertium non datur, nel caso in cui sia incerto il confine tra i fondi è priva di fondamento normativo la pretesa di costruire in aderenza al fabbricato del vicino senza corrispondere l'indennità dovuta per acquisire la proprietà del suolo contiguo, di cui sia controversa la proprietà" Cass. 23.6.06, 14658, GCM, 2006, 6.

Affinché le costruzioni in aderenza siano legittime, necessita l"assenza di intercapedini tra i due muri adiacenti:

"la costruzione in aderenza alla fabbrica altrui (art. 877 c.c.) postula l'assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia (statica e funzionale) nei riguardi dello stesso e, quindi, è consentita, salvo l'obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente, ove egli eserciti il diritto di sopraelevare a sua volta in aderenza" Cass. 25.5.84, n. 3229, GCM, 1984, fasc.5.

Ciononostante, le modeste intercapedini possono essere colmate con idonei accorgimenti tecnici non comportanti appoggi o spinte sul manufatto precedente:

"la costruzione in aderenza al muro posto sul confine, ai sensi ed agli effetti dell'art. 877 c.c., deve essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini, ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente (nella specie, trattavasi di un distacco variabile da zero a sedici centimetri e derivante dal fatto che il muro si presentava inclinato rispetto al piano di posa)" Cass. 19.12.90, n. 12054, GCM, 1990, fasc. 12.

 




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