-  Mazzon Riccardo  -  20/01/2017

Colpevolezza civile in senso lato: inopportunità di una definizione meramente negativa della responsabilità oggettiva - Riccardo Mazzon

Quanto alla colpevolezza civile in senso lato, intesa come attribuibilità della responsabilità generante risarcimento attraverso un giudizio normativo di rimproverabilità personale oggettiva, risulta palese l'inopportunità di una definizione meramente negativa della responsabilità oggettiva, così come l'eccezionalità dell"istituto e il necessario rigore, richiesto al legislatore nella previsione casistica, nonché all"interprete nell"applicazione pratica.

 La migliore dottrina avverte circa l"inopportunità di limitarsi a qualificare la responsabilità oggettiva quale mera "assenza di colpa",

 "si parla di responsabilità oggettiva – secondo un concetto profondamente penetrato nella coscienza del mondo giuridico moderno – nel senso che non è richiesta la colpa (no fault); essa si richiama a generica equità. Chi trae vantaggio da una situazione risponde anche per gli svantaggi: ubi commoda, ibi incommoda. Coerentemente con l"esigenza di rispettare le strutture della società in cui viviamo, si invoca una responsabilità da accadimento, in contrapposizione a responsabilità da condotta. Questa responsabilità oggettiva, qualificata anche "responsabilità da rischio lecito", non costituisce una categoria generale da giustapporre alla generale responsabilità ex art. 2043. L"espressione poi di "responsabilità senza colpa" contiene una sola indicazione negativa. Ma perché si deve risarcire un danno? L"obbligazione relativa si trova legata nel sistema a situazioni particolari, tenendosi conto anche che in talune di esse si rivelano delle presunzioni suscettibili di prova contraria (prova che peraltro è spesso difficilmente raggiungibile da parte del presunto responsabile). "Paghi chi ha"; "paghi chi fa": sono criteri questi ai quali si può riferire anche una generica sensibilità dei rapporti sociali" (Trabucchi 2004, 914)

stimolando l"interprete a recuperare una definizione positiva, che ponga in luce il contenuto della fattispecie (ciò che essa è), piuttosto che, con mera negazione, rivesta valore meramente ad excludendum (ciò che essa non è).

Ecco, allora, che il definire la responsabilità oggettiva quale "attribuibilità al soggetto della responsabilità generante risarcimento attraverso un giudizio normativo di rimproverabilità personale oggettiva", può acquistare la propria utilità, dando contenuto positivo a ciò che, altrimenti, resterebbe relegato nel mondo del non essere e consentendo, in ottica sistematica, di considerare la colpevolezza in senso lato quale elemento necessario, assieme al fatto e all"antigiuridicità, alla genesi del diritto al risarcimento.

Resta, in ultima analisi, da valutare la portata della rimproverabilità personale oggettiva fondante la colpevolezza (in senso lato) nella responsabilità oggettiva; valutazione da effettuarsi alla luce del sistema risarcitorio positivo, imperniato nel caposaldo di cui all"art. 2043 c.c. (fatto antigiuridico colposo o doloso): ecco, conseguentemente, che ben potrà rappresentarsi l"eccezionalità dell"istituto in oggetto, figura destinata ad operare solo ed esclusivamente nei casi previsti esplicitamente dalla legge; così, ad esempio in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli concessi in leasing, per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 - che, all'art. 91, comma 2, ha esteso tale responsabilità solidale anche al locatario - sussiste responsabilità solidale con il conducente della vettura coinvolta nell'incidente del solo soggetto proprietario - concedente, giacché la norma dell'art. 2054, comma 3, c.c., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui,

"deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (art. 14 della preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati" (Cassazione civile, sez. III, 13/12/2010, n. 25127, Soc. Locat c. Soc. Fondiaria Sai, Guida al diritto 2011, 7, 80; cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11006, MGC, 2003, 7-8).

Di più: come ormai da tempo osservato (per un approfondimento, si veda, recentemente, il volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" Riccardo Mazzon, Rimini 2014), la responsabilità oggettiva andrà dosata con parsimonia anche dal legislatore, rappresentando, comunque, anche nell"ambito civile, così come in quello penale, strumento ai limiti della costituzionalità, ove la contemplazione della rimproverabilità personale oggettiva dovrà, gioco forza, trovare contenuto concreto in sede di ratio legis (coinvolgente, ad esempio, rischio d"impresa connesso ad attività potenzialmente dannose, ovvero particolari difficoltà probatorie determinate, a carico del danneggiato, da processi produttivi d"estrema vantaggiosità per il danneggiante – globalizzazione, ecc.; si pensi anche all'art 147 l. fall. (nel testo anteriore al d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5), nella parte in cui commina l'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, che si riferisce a quelle società che, in base al tipo legale, sono strutturalmente conformate in modo tale da comportare, nonostante l'autonomia patrimoniale - o, addirittura, la personalità giuridica, come nella società in accomandita per azioni - la responsabilità illimitata e solidale dei soci, o di una categoria di essi, per tutte le obbligazioni sociali, secondo una ratio che imputa l'insolvenza a titolo di responsabilità oggettiva sulla base dell'accettazione del rischio di impresa:

"la norma non è quindi estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società per azioni, ai sensi dell'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore al d.lg. n. 6 del 2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all'unico azionista, di una responsabilità lato sensu fideiussoria ex lege, ma solo in via temporanea" (Cassazione civile, sez. I, 04/02/2009, n. 2711, Fall. soc. D. c. D. P., Giust. civ. Mass. 2009, 2, 173; cfr. anche T.A.R. Liguria, sez. I, 21 novembre 2005, n. 1494, FA, 2005, 11 3492 e, in tema di responsabilità da prodotti difettosi, Trib. Trapani, 23 settembre 2005, www.iurisdata.it, 2005).

Ulteriormente, nei casi di dubbia lettura sarà comunque da preferire l"interpretazione tendente ad escludere la presenza di un caso (eccezionale) di responsabilità oggettiva, valorizzando, piuttosto, istituti attigui quali la presunzione di colpa.

 




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