-  Mazzon Riccardo  -  09/01/2017

Colpevolezza civile in senso lato: responsabilità, risarcimento e giudizio di rimproverabilità personale oggettiva - Riccardo Mazzon

La colpevolezza proietta la propria luce in tutti e ciascuno degli elementi del fatto oggettivamente illecito, presupponendone pertanto il complessivo, attento, esame; quale categoria trasversale interessante sia l"ambito penale sia l"ambito civile, è soggetta a tripartizione: in particolare, essa può essere esaminata nei suoi tre aspetti del dolo, della colpa e della responsabilità oggettiva.

Come spesso riferito, l"art. 2043 c.c., nonché dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi, riservano il termine colpevolezza, in ambito civile, ai due istituti del dolo e della colpa, nel contempo autorizzando, attese le definizioni proposte ed utilizzate, a considerare unitariamente l"istituto della colpevolezza e, ulteriormente, a colorarlo di rimproverabilità (per un approfondimento, si veda il terzo capitolo del volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" Riccardo Mazzon, Rimini 2014).

Ma se la colpevolezza in senso stretto (dolo e colpa), in ambito civile, è da intendersi quale "giudizio di rimproverabilità personale in ordine al compimento del fatto materiale dannoso ed obiettivamente antigiuridico", è da chiedersi se ed in che modo la responsabilità oggettiva, nel medesimo ambito civile, possa in qualche misura partecipare del concetto di "colpevolezza", pur in un"accezione maggiormente lata.

Mentre, infatti, in ambito penale, è da considerarsi ormai consolidata l"inclusione della responsabilità oggettiva nel concetto di imputazione soggettiva [e ciò considerata la necessità assoluta di un minimum di imputazione psicologica (colpevolezza quale elemento essenziale non solo del dolo o della colpa, ma anche della responsabilità oggettiva) onde giustificare la pena: si veda, per un esempio, la seguente pronuncia, laddove precisa come, nella morte conseguente ad altro delitto, di cui all"art. 586 c.p., poiché l"accollo dell"evento morte a titolo di responsabilità oggettiva o di "colpa presunta" – pur mascherata dietro il riferimento alla colpa specifica da inosservanza della legge penale secondo la tradizionale regola del versari in re illicita – si palesa incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l"interpretazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e della necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa (Corte cost., sent. n. 364 e n. 1085 del 1988), l"affermazione di responsabilità dell"agente per l"evento ulteriore, non voluto, debba necessariamente

 "ancorarsi a un coefficiente di "prevedibilità", concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell"incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base (nella specie, usura ed estorsione)" (Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, DPP, 1999, 86; FI, 1999, II, 522; GP 1999, II, 267; RPo, 1999, 582; GI, 1999, 2374)],

 in ambito civile, al contrario, manifestandosi la conseguenza dell"illecito per il soggetto autore in un mero obbligo di risarcimento (e non, come per l"applicazione della pena – conseguenza del reato –, in una restrizione della libertà personale), la responsabilità oggettiva, intesa come assenza di dolo o colpa, mantiene piena cittadinanza costituzionale: così, ad esempio,

"il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l'uso del prodotto, ancorché si verta in un 'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza dell'agente" Corte appello Milano, 21/02/2007, Ferrara c. avv. Giorgetti c. Soc. La Vetroscala c. avv. Loasses, Foro it. 2007, 10, 2886; conforme: Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 12750, RCP, 2006, 1 129).

 




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