Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  29/07/2023

Commento a Cassazione civile sez. I, 08/05/2023, (ud. 09/06/2022, dep. 08/05/2023), n.12190 - Manuel Capretti

L’ordinanza in commento ripropone la tematica del cosiddetto “tradimento apparente”, ovverosia non già l’estrinsecazione, in una versione “classica” della violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 143 c.c., della relazione extraconiugale in inequivocabili frequentazioni, foriere di relazione sentimentali, tra taluno dei coniugi ed una terza persona, bensì egualmente verificandosi la condotta contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio in presenza di un rapporto meramente “platonico” – o meglio, per definirlo in accezione maggiormente moderna, virtuale o telematica – comprovato in giudizio. La connotazione “a distanza” della relazione, quale precondizione fattuale del tradimento apparente, deve inserirsi con apprezzabile pregnanza all’interno della sfera sociale dell’altro coniuge richiedente l’addebito della separazione, essendo decisive, in tal senso, al fine della ricognizione positiva dei presupposti di una tale pronuncia, proprio le modalità di esternazione del rapporto, ossia la maggiore contezza del quale nel novero delle formazioni in cui si sviluppa la personalità del partner tradito (a titolo esemplificativo tra i suoi amici e conoscenti, nonché tra i colleghi di lavoro). Naturalmente la caratterizzazione “informatica” del rapporto amplierà certamente i destinatari della conoscibilità, specialmente quando la pubblicità sui social networks renderà sicuramente partecipi della summenzionata sfera sociale anche i followers, anche in considerazione della sempre maggiore importanza che assumono, al giorno d’oggi, tali strumenti di comunicazione nella vita reale. La divulgazione della relazione virtuale viene posta dalla Suprema Corte in stretta correlazione con la violazione di diritti della persona costituzionalmente rilevanti, quali, nella fattispecie in esame, la lesione alla dignità e all’onore della persona, i quali si coniugano evidentemente nel nocumento arrecato al diritto di immagine.

Proprio per le argomentate ragioni si giustifica il vaglio della Corte di legittimità, nel totale avallo della ponderazione della constatazione della Corte territoriale, la quale “ha desunto il carattere offensivo della dignità e dell'onore dell'altro coniuge dal messaggio inviato …  riproducendone il contenuto ed inferendo dal contenuto dello stesso … lesivo dell'onore e della dignità”.

E’ naturalmente fondamentale, come sempre in tema di addebito, il legame di inferenza causale necessaria, intesa quale unicità dell’incidenza della relazione extraconiugale nella determinazione della compromissione dell’affezione matrimoniale, così da cagionare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.


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