-  Bianchi Deborah  -  18/07/2011

COMMERCIO ELETTRONICO B2B. FORO COMPETENTE NELLE ULTIME DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE-Deborah BIANCHI

(segue)

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. III, 9 giugno 2011, C-87/10

Dispositivo
L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato "in base al contratto", il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms ("International Commercial Terms"), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.


Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. IV, sentenza 25 febbraio 2010, n. 381/08

Un contratto di fornitura di beni secondo il quale il fornitore è tenuto a produrre o fabbricare i beni è assimilato alla vendita purché l'acquirente non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario alla produzione o alla fabbricazione. A favore della stessa qualificazione depone la responsabilità del fornitore sulla qualità dei beni e sulla relativa conformità al contratto. Il criterio di cui all'articolo 5, n. 1, lettera b) del regolamento 44/2001 è autonomo. In tema di vendita, occorre accertare se il contratto presenta clausole sul luogo di consegna ovvero se tale luogo può essere evinto da altre disposizioni contrattuali o, ancora, se le parti hanno convenuto di fissare il locus destinatae solutionis mediante un accordo ad hoc. Se non è possibile procedere in tal senso, occorre nondimeno utilizzare parametri conformi all'autonomia del criterio. Perciò, è escluso ogni ricorso alla legge che regola il contratto. In tali casi, il luogo di consegna che meglio rispecchia l'obiettivo ultimo del contratto di vendita è quello in cui l'acquirente ha ottenuto o avrebbe dovuto ottenere il potere di disporre effettivamente dei beni acquistati, vale a dire il luogo di consegna materiale.

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. IV, sentenza del 3 maggio 2007 n. 386/05
La disciplina sulla competenza speciale in materia di contratti di compravendita di beni prevista dall'articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino del regolamento (Ce) n. 44/2001 è applicabile anche in caso di consegne in diversi luoghi di uno stesso Stato membro. In caso di controversia relativa a beni mobili, riferibili allo stesso contratto di compravendita e consegnati in diversi luoghi di un medesimo Stato membro, il giudice competente è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, da determinarsi in base a criteri economici. Se tale determinazione non è possibile, è competente il giudice di uno qualsiasi dei luoghi di consegna a scelta dell'attore.


QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regolamento Comunità Europea 22 dicembre 2000, n. 44/2001
Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 16 gennaio 2001, n. L 12
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Capo II Competenza - Sezione II Competenze speciali

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.










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