-  Santuari Alceste  -  01/02/2017

Concessioni e principio di libera circolazione – Cons. St. 394/17 – Alceste Santuari

I principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento economico.

Una società commerciale intendeva installare un barcone senza titolo nelle acque dei navigli milanesi, di fronte all"esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande della stessa società. Il Comune di Milano ha negato il rilascio della concessione. La società ha presentato ricorso avverso la decisione del Comune: il T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, con sentenza n. 01706/2015 lo ha respinto.

La società ha presentato appello e il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 31/1/2017 n. 394 lo ha respinto evidenziando quanto segue:

-) lo spazio acqueo occupato da un barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all'esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica;

-) i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici;

-) da ciò consegue che i principi sopra enunciati sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici;

-) si tratta di principi che trovano il loro presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce (come nella specie) un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato;

-) chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara.

L"evidenza pubblica costituisce, dunque, alla luce della sentenza de qua la procedura ordinaria che gli enti pubblici devono necessariamente seguire per assegnare beni pubblici in concessione.




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