-  Gambuli Elena  -  16/03/2012

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER FACTA CONCLUDENTIA - Cass. 3245/2012 - Elena GAMBULI

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3245 depositata in data 2 Marzo 2012 ha di nuovo affrontato l'argomento della forma scritta come requisito essenziale del contratto.

Nel caso di specie si occupa del contratto di trasporto di cose per conto terzi e della sua risoluzione.

In breve si riportano i fatti: una società di trasporti su strada contrae con altra ditta un negozio di sub trasporto per la consegna di merci e materiale di posta celere.

Il rapporto contrattuale, però, giunge alla sua conclusione in modo patologico e l'azienda di autotrasporti cita in giudizio la sua parte contrattuale chiedendo al giudice il risarcimento del danno per immotivato recesso.

Sia il I grado che il II rigettano la domanda così la ditta ricorre in Cassazione.
Secondo gli avvocati difensori, i giudici dei precedenti gradi di merito avrebbero sbagliato escludendo la necessità della forma scritta per "la manifestazione del mutuo dissenso in ordine alla prosecuzione del contratto."

Gli ermellini, di nuovo, rigettano il ricorso dando torto alla parte attorea: la conclusione del negozio principale non prevedeva la necessità della forma scritta ad substantiam e così, allo stesso modo, "la prescrizione dell"uso della forma scritta, non è estensibile all"ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche."

La Cassazione nota come le due parti contraenti abbiano concluso il contratto per facta concludentia basandosi soprattutto su considerazioni di fatto e quindi è necessario ribadire il, sempre più dimenticato, principio della libertà delle forme in fase contrattuale.

 




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