-  Mazzon Riccardo  -  12/07/2016

Conclusione del contratto: proposta con obbligazioni a carico del solo proponente - Riccardo Mazzon

La proposta da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile non appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata e quest"ultima può rifiutare la proposta, nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.

Quanto all"accettazione, che qualora sia non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta:

1) essa deve giungere al proponente nel termine da quest"ultimo stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi;

2) il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte;

3) qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Così, è stato ad esempio deciso che, quando l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il "forum contractus" ex art. 20 cod. proc. civ. deve farsi riferimento, a norma dell'art. 1326 cod. civ., al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato - che firma il mandato per autentica -, mentre,

"qualora il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell'atto di citazione, a margine del quale il mandato stesso si trovi" (Cass. civ. sez. II, 22 novembre 2013 n. 26269, GCM, 2013 - cfr., amplius, "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014 -).

Ancora, si osservi inoltre come, qualora con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento, apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione; in particolare, nel caso in cui una parte rivolga all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché

"l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative" (Cass. civ. sez. III 31marzo 2011 n. 7420, GDir, 2011, 19, 55).

Si rammenti altresì, a margine, come l'eventuale accettazione senza riserve della prestazione tardiva riguardi un contratto già in precedenza concluso e non comporti automaticamente la rinunzia al risarcimento del danno discendente dal mancato rispetto del termine pattuito, occorrendo, a tal fine, una esplicita manifestazione di volontà: detta forma di inadempimento, infatti, non viene sanata dall'accettazione di una prestazione resa in ritardo (Cass. civ. sez. II, 14 marzo 2012 n. 4074 DeG, 2012).

In effetti, se è vero che, al fine di determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto ex art. 1326, comma 2°, del codice civile, è altresì corretto precisare che, proprio sulla scorta del predetto princiopio, deve ritenersi che, se le parti intendano variare la regolamentazione del contratto già stipulato, abbiano l'onere di farlo con una nuova scrittura privata,

"diversamente dovendo ritenersi validamente efficace ed operante quella originaria" (App. Bari sez. II, 26 gennaio 2012 n. 40, www.giurisprudenzabarese.it, 2013).

Ulteriormente, i contratti fra più parti possono realizzarsi - e perfezionarsi – attraverso l'adesione, anche se in momenti diversi, delle singole parti sicché, in tal caso, il contratto si perfeziona - e diviene efficace - con il consenso di tutti i contraenti (Cass. civ. sez. II 30 gennaio 1980 n. 718 GCM, 1980); se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

La proposta, diretta a concludere un contratto, da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è, invece, irrevocabile non appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata; in tal caso, il destinatario può rifiutare la proposta, nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi e, in mancanza di tale rifiuto, il contratto è da considerarsi concluso.

Così l'obbligazione fideiussoria, quale promanante da un contratto unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona, se non rifiutata, con la conoscenza del destinatario:

"è trasmissibile anche a mezzo di altro soggetto, ma deve in questo caso riguardare lo stesso oggetto della trasmissione effettuata dal proponente, così da esprimerne la volontà, e quindi richiede l'originale della dichiarazione, e non una mera fotocopia". (Cass. civ. sez. I, 15 ottobre 2012 n. 17641, GCM, 2012, 10, 1213).

La disciplina di cui all'art. 1333 c.c. è, altresì, applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo - che ha carattere di preliminare unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente e - che si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi,

"il promissario non rifiuti l'offerta" (Cass. civ. sez. II, 29 febbraio 2012 n. 3127 GCM, 2012, 2, 237).

Al contrario, solo un'espressa convenzione di conto corrente (sia pure come clausola specifica di un contratto a prestazioni corrispettive) e di onnicomprensività delle ragioni di dare e avere tra le parti, rappresentata dal risultato della contabilizzazione, giustifica l'applicabilità dell'art. 1832 c.c., secondo cui l'estratto-conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che potrà ritenersi congruo secondo le circostanze; ne consegue che, in difetto di un'espressa pattuizione (ovvero in presenza di una pattuizione contraria), la mera circostanza dell'invio di estratti conto circa le rispettive situazioni di dare e avere, da un lato, non costituisce titolo giustificativo dell'importo del saldo attivo dallo stesso risultante, trattandosi di una mera precisazione in forma contabile della propria pretesa, senza alcun assolvimento o inversione della relativa prova e, dall'altro,

"neppure comporta alcuna efficacia preclusiva in ordine alla ridefinizione del saldo" (Cass. civ. sez. III, 14giugno 2012 n. 9720, GDir, 2012, 38, 60).

In effetti, nel contratto con obbligazioni del solo proponente (di cui all'art. 1333 c.c.), non rileva neppure l'avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha solo facoltà di adempiere; ne consegue che, fondandosi l'impegno sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione dell'atto che lo contiene, da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto; così, ad esempio, la Suprema Corte ha confermato una sentenza (impugnata) che aveva ravvisato, in un negozio, un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico, sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe diritti indisponibili,  

"in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell'impegno contrattuale" (Cass. civ. sez. I, 31 gennaio 2012 n. 1338, DeG, 2012).

 




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