-  Mazzon Riccardo  -  11/01/2013

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: CIRCOSTANZE INERENTI ALLA PERSONA (SECONDA PARTE) - Riccardo MAZZON

Quanto all'aggravante della premeditazione,

"nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, anche dopo la modifica dell'art. 118 c.p. a opera della l. 7 febbraio 1990 n. 19, deve ritenersi che, pur se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, la conoscenza effettiva legittimi, invece, l'estensione dell'aggravante stessa: infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia a esso partecipa nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, sicché la relativa aggravante va riferita anche a lui. Conseguentemente, in tema di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, nel caso di concorso di persone nel reato la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione". Cassazione penale, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 40237 C. Guida al diritto 2007, 48 93 (SOLO MASSIMA) Cass. Pen. 2009, 1 196 Cass. pen. 2009, 2 607 (NOTA) nota ZACCARIA La massima è in linea con l'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza della suprema Corte. In senso conforme v. Sez. II, 16 marzo 2005, n. 21956 L. Ced Cassazione 2005, RV231974 Laraspata, in Cass. Pen., 2007, p. 1108; Sez. I, 24 gennaio 2005, Bagarella, in C.E.D. Cass., n. 231124; Sez. I, 28 aprile 1997, Matrone e altro Ced Cassazione 1997, Cass. pen. 1998, 2348 (s.m.) Giust. pen. 1998, II, 159 (s.m.); Sez. V, 26 giugno 1997, Morelli, ivi, 1998, p. 2916; Sez. I, 17 maggio 1994, Caparrotta, Cass. Pen. 1996, 90, 2934 nota PARISE. In senso contrario, isolatamente, v. Sez. I, 17 maggio 1990, Bilardello, in C.E.D. Cass., n. 185326, che ha negato la comunicabilità della premeditazione ai concorrenti sul presupposto che vada annoverata tra le circostanze riguardanti l'intensità del dolo; PARISE, La premeditazione e il nuovo regime di valutazione delle circostanze aggravanti nel concorso di persone, in Giust. Pen. 1996, p. 2940 s.; PATALANO, voce Omicidio, in Enc. dir., vol. XXXIV, Giuffrè, 1985, p. 1037. Sul rapporto tra premeditazione e concorso di persone v., inoltre, D'ANDRIA, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi e Lupo, sub art. 577, vol. X, Giuffrè, 2000, p. 147 - cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011.

Il principio non è assolutamente contrastante con l'articolo 27 della costituzione:

"se è vero che l'art. 27, comma 1, cost., prescrivendo che la "responsabilità penale" sia "personale", sancisce, secondo la più diffusa interpretazione, che tutti gli elementi che concorrono a definire i termini di tale responsabilità siano riferiti all'agente in base ad un criterio di attribuibilità personale, incidendo le circostanze aggravanti, in varia guisa, sui limiti delle conseguenze minacciate e, quindi, in buona sostanza, della responsabilità penale, è altresì inconfutabile che il mandante di un omicidio, per il fatto di averlo commissionato, partecipa all'intero contenuto del delitto, nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurimento del proprio volontario apporto e protrattasi nel tempo; egli fa proprio ogni elemento circostanziale del delitto che, per le sue particolari caratteristiche e modalità esecutive, non può che essere caratterizzato dagli elementi tipici della premeditazione ex art. 577, comma 1, n. 3, c.p., per cui la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui". Corte assise appello Perugia, 17 novembre 2002 Andreotti e altro Foro it. 2003, II, 335

Si veda, inoltre, per un'applicazione confortata dalla circostanza che il correo fosse presente al controllo delle armi, la seguente, già richiamata, pronuncia:

"la circostanza aggravante della premeditazione può estendersi anche al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. (Fattispecie in cui l'imputato era pienamente consapevole del progetto omicidiario essendo stato presente ai preparativi ed al controllo delle armi)". Cassazione penale, sez. I, 24 gennaio 2005, n. 12879 B. e altro Cass. pen. 2006, 9 2848 Giurisprudenza pacifica: Sez. II, 16 marzo 2005, Laraspata, in C.E.D. Cass., n. 231974; Sez. I, 25 marzo 2002, Grimoli, ivi, n. 221479; Sez. I, 19 dicembre 2001, Vaccaro, ivi, n. 221526; Sez. I, 27 settembre 2000, Alfieri, ivi, n. 217777; Sez. I, 28 aprile 1997, Matrone, ivi, n. 207997; Sez. I, 17 maggio 1994, Caparrotta, in Giust.It., 1996, p. 90 In dottrina, in senso contrario all'indirizzo seguito dalla S.C., v. Patalano, voce Premeditazione, in Enc. dir., XXXIV, Giuffrè, 1985, p. 1037, che nega la comunicabilità della circostanza sul presupposto che la premeditazione va annoverata tra le circostanze riguardanti l'intensità del dolo. Per un'esaustiva analisi dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di premeditazione e concorso di persone, cfr., inoltre, D'Andria, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, sub art. 577, Giuffrè, 2005, Aggiornamento 2000-2004, p. 224

In tema di turbata libertà degli incanti, l'ipotesi prevista dall'articolo 353, primo capoverso, del codice penale, costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel comma 2 dell'articolo 70 del codice penale), non è soggetta al regime dell'articolo 118 del codice penale:

"in tema di turbata libertà degli incanti, l'ipotesi prevista dall'art. 353, primo cpv., c.p. costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel comma 2 dell'art . 70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., bensì a quello dell'art. 59, comma 2, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante a carico di entrambi gli imputati che, nelle rispettive qualità di sindaco e di titolare di impresa di costruzione, avevano turbato la gara di appalto, mediante licitazione privata, dei lavori di arredo urbano di due vie del comune). Cassazione penale, sez. V, 08 marzo 1993 Arena Mass. pen. cass. 1993, fasc. 9, 34 - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 24 aprile 2007, n. 18310 C. CED Cass. Pen. 2007, 236455 Cass. pen. 2008, 4 1414 In senso conforme, v. Sez. I, 27 gennaio 2005, Scianna, in Giust. Pen., 2006, p. 3257; Sez. V, 8 marzo 1993, Arena, in Riv. pen., 1994, p. 352 In dottrina, v. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche), Giuffrè, 2002, p. 198; v., inoltre, PAGLIARO, Principi di diritto penale, p.s. (Delitti contro la pubblica amministrazione), Giuffrè, 2000, p. 461

In argomento, la giurisprudenza ribadisce con continuità come (se è vero che, a seguito della sostituzione del testo dell'articolo 118 del codice penale, ad opera dell'articolo 3, legge 7 febbraio 1990, n. 19 – cfr. paragrafo 7. del presente capitolo -, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, purtuttavia), le circostanze attinenti alle qualità personali del colpevole (cioè le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, del codice penale) restino comunque estendibili a tutti i concorrenti:

"in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3 l. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p. cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole". Cassazione penale, sez. I, 03 novembre 2005, n. 5639 C. Cass. Pen. 2007, 5 2066, CED Cass. pen. 2006, 233839 In senso conforme, v. Sez. VI, 24 marzo 1993, Sorrentino, in C.E.D. Cass., n. 194189; Sez. V, 31 marzo 1992, De Rosa, in Giust.It., 1993, p. 815; Sez. VI, 26 aprile 1991, Cuomo, in C.E.D. Cass., n. 187421; v. inoltre, Sez. V, 28 ottobre 1996, Di Micco, ivi, n. 206915 In senso critico rispetto a tale orientamento giurisprudenziale appare orientata la dottrina (in particolare, v. ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., Giuffrè, 2005, p. 257 s.; MANTOVANI, Diritto penale, p.g., Cedam, 2001, p. 570), che osserva come, diversamente dalle circostanze oggettive, la cui essenziale caratteristica è di ripercuotersi sempre sulla struttura del fatto di reato realizzato, le circostanze soggettive relative alle condizioni o qualità personali del colpevole, ovvero ai rapporti tra il colpevole e l'offeso, implicano un diverso grado di riprovevolezza personale e, di conseguenza, riverberandosi esclusivamente sulla colpevolezza individuale, non dovrebbero comportare la comunicazione al partecipe, anche in caso di effettiva rappresentazione da parte di questi

Altra circostanza rientrante nel novero di quelle ancora da valutarsi a carico dei concorrenti, in quanto circostanza soggettiva indicata dall'articolo 70, comma 1, n. 2, del codice penale (cioè compresa in quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa), ma non concernente i motivi a delinquere, l'intensità del dolo e il grado della colpa, nè relativa all'imputabilità od alla recidiva, è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 349 del codice penale:

"a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3 della l. 7 febbraio 1990 n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al "munus publicum" del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli)". Cassazione penale, sez. VI, 24 marzo 1993 Sorrentino Mass. pen. cass. 1993, fasc. 9, 53 Giust. pen. 1994, II, 74 (s.m.) Cass. pen. 1995, 277 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. III, 30 maggio 2003, n. 35500 W. Cass. pen. 2004, 3247 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 20 gennaio 1994 Mazzaglia Cass. pen. 1995, 2162 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 10, 11 "nelle ipotesi di concorso di persone nel reato di violazione di sigilli la qualità personale di custode che, ai sensi del comma 2 dell'art. 349 c.p., aggrava il reato, si comunica ai concorrenti con il temperamento, introdotto dall'art. 1 l. n. 19 del 1990 che ha modificato l'art. 59 c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o colpevolmente ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (La Cassazione ha precisato che nella qualità di custode non può riconoscersi una circostanza inerente alla persona del colpevole da valutarsi, ai sensi dell'art. 118 c.p., come novellato dall'art. 3 l. n. 19 del 1990, soltanto riguardo alla persona cui si riferisce, in quanto l'art. 70 c.p. qualifica come circostanze inerenti alla persona del colpevole unicamente quelle che riguardano la imputabilità - età, stato di mente, ubriachezza, sordomutismo - e la recidiva)". Cassazione penale, sez. VI, 26 aprile 1991 Cuomo e altro Cass. pen. 1993, 82 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 10 marzo 1993 Ferrara Cass. pen. 1995, 279 (s.m.) Riv. pen. 1994, 30 Informazione previd. 1993, fasc. 8, 114 -Conforme- Cassazione penale, sez. VI, 18 aprile 1994 Urzo Cass. pen. 1995, 2574 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 1991 Amatruda e altro Giust. pen. 1991, II,719- conforme -Cassazione penale, sez. VI, 22 maggio 1989 Ferrara Cass. pen. 1991, I,438 (s.m.) Giust. pen. 1990, II,439 (s.m.) - conforme -Cassazione penale, sez. VI, 16 gennaio 1989 Graziano Cass. pen. 1990, I,627 (s.m.) Giust. pen. 1990, II,36 (s.m.)

Si confronti, in argomento, anche la seguente pronuncia:

"attraverso un'indagine critica del combinato disposto degli art. 20 e 110 c.p., ed un'indagine sistematica del combinato disposto degli art. 1081 comma 2 c. nav., 14 comma 2 c.p.m.p., 59 comma 2, 117 e 118 c.p., si conclude che la pena accessoria di cui all'art. 31 c.p. non è estensibile al concorrente "extraneus", trattandosi di una pena accessoria connessa ad una particolare qualità. (Nella specie si è escluso che potesse essere estesa la pena accessoria di cui al combinato disposto degli art. 28, 31, 37, 349 comma 2 c.p. al concorrente non nominato custode)". Corte appello Napoli, 09 maggio 2000 Cassese e altro Riv. pen. 2000, 723

Per una pronuncia precedente alla modifica, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, si confronti la massima che segue:

"in tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 349 c.p. per il caso in cui il colpevole sia il custode delle cose assoggettate alla particolare tutela dell'apposizione di sigilli, costituisce una circostanza soggettiva che, a norma del comma 2 dell'art. 118 c.p. (valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti), si comunica ai compartecipi unicamente quando sia servita ad agevolare l'esecuzione del reato. Si richiede, cioè, che l'opera infedele del custode si esplichi come mezzo atto ad eliminare ostacoli ovvero ad eludere altri presidi concreti che siano suscettibili di impedire l'esecuzione materiale del reato. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante, il giudice di merito aveva accertato in punto di fatto che il custode aveva concorso all'apposizione di tende alla finestra prospiciente la via pubblica per evitare che dall'esterno fosse destata l'attenzione su quanto avvenisse all'interno ed inoltre si era allontanato dalla propria abitazione, sovrastante il luogo della custodia, per facilitare il compito degli autori materiali del reato)". Cassazione penale, sez. VI, 10 febbraio 1987 Marciante Cass. pen. 1988, 1450 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,110 (s.m.)

Anche per l'aggravante dell'esser stato, il sequestro di persona, commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, soggiace al medesimo principio:

"la circostanza aggravante di cui al comma 2 n. 2 dell'art. 605 c.p., ossia l'esser stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel comma 2 dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., bensì a quello di cui all'art. 59 comma 2 stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa". Cassazione penale, sez. V, 31 marzo 1992 De Rosa e altro Cass. pen. 1994, 317 (s.m.) Cass. pen. 1993, 815 Giur. it. 1993, II, 15

Neppure rientra nella previsione dell'articolo 118 del codice penale la circostanza soggetttiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso,

"nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui l 'art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso - sono soggette al pur novellato art. 59 comma 2, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa". Cassazione penale, sez. III, 30 giugno 1994 Montegrandi Cass. pen. 1995, 2529 (s.m.) Giust. pen. 1994, II, 758 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 61

Si veda anche, in argomento, la seguente pronuncia:

"le circostanze aggravanti previste dall'art. 577 comma 1 n. 1 e capoverso c.p., seppure soggettive ai sensi dell'art. 70 comma 1 n. 2 c.p., se conosciute o ignorate per colpa, si comunicano al concorrente. Invero i rapporti tra colpevole e offeso previsti dall'art. 577 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 575 stesso codice qualificano il delitto in termini di gravità tali che la coscienza etica comune che ne ha sempre avvertito la maggiore rimproverabilità non solo in considerazione del rapporto che lega offensore e offeso, ma anche perché in tal senso l'omicidio (che è fratricidio, matricidio, uxoricidio, ecc.) offende i valori etico-sociali che oggi sono tutelati dagli artt. 29 e 30 Cost.. Cassazione penale, sez. I, 23 settembre 1991 Cappelletti e altro Cass. pen. 1993, 1991 (s.m.) Giust. pen. 1993, II, 157 (s.m.)

Ulterirmente, è stato precisato che

"la natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577 comma 1 n. 4 c.p. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi, presente alla selvaggia aggressione della vittima, ne abbia impedito la fuga, riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita, e nelle mani dell'aggressore, visibilmente in preda a un'incontenibile furia omicida, sul rilievo che tale condotta non può non significare, secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dagli art. 59 comma 2 e 118 c.p., la piena consapevolezza delle spietate modalità con cui l'aggressore avrebbe proseguito nell'azione delittuosa)". Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775 E. Ced Cassazione 2005, RV230147

Per una pronuncia precedente alla modifica, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, si confronti la massima che segue:

"la circostanza di aver agito con crudeltà, pur essendo di natura soggettiva, si estende ai correi qualora sia strumentale rispetto all'evento realizzato". Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 1980 Milan Cass. pen. 1981, 1983 (s.m.) Giust. pen. 1981, II,290 (s.m.)

Quanto all'aggravante del nesso peleologico, è stato deciso come

"non sussista compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire, e non già l'elemento materiale del fatto-reato cui inerisce, e il concorso ex art. 116 c.p. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato commesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l'altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato, in quanto la perpetrazione di quest'ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l'elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l'esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 c.p., qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 c.p.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l'aggravante citata". Cassazione penale, sez. I, 07 febbraio 1995, n. 3921Mascia e altro Cass. pen. 1996, 3309 (s.m.) Giust. pen. 1996, II, 240 (s.m.)

In altri termini,

"alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 l. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo)". Cassazione penale, sez. I, 16 novembre 2003, n. 48219 Pernice Ced Cassazione 2003, RV226463 Cass. pen. 2005, 1 57 (s.m.) (s.m.)

Per pronunce precedenti alla modifica, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, si confrontino le massime che seguono:

"poiché il comma 2 dell'art. 118 c.p. stabilisce che "le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando sono servite ad agevolare l'esecuzione del reato", la circostanza aggravante del nesso teleologico, soggettiva per i suoi aspetti psicologici, ma non inerente alla persona del colpevole (art. 70, ultima parte c.p.), si comunica, in virtù del principio stabilito dal capoverso dell'art. 118 ai compartecipi, anche se da essi non conosciuto quando abbia agevolato l'esecuzione del reato. Non sussiste, pertanto, sul piano astratto, incompatibilità fra la detta aggravante e l'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 116 c.p. dato che il concorso previsto da questa ultima disposizione è equiparato, nei suoi effetti, al concorso tipico di cui all'art. 110 c.p., salvo quanto concerne la diminuzione della pena". Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985 Di Leva Cass. Pen. 1986, 723 Giust. pen. 1986, II,19 (s.m.) "la circostanza aggravante del nesso teleologico soggettiva per i suoi aspetti psicologici, ma non inerente alla persona del colpevole (art. 70 ultima parte c.p.), si comunica, in virtù del principio stabilito dal capoverso dell'art. 118 c.p., ai compartecipi, anche se da essi non conosciuta, quando abbia agevolato l'esecuzione del reato. Non sussiste, pertanto, sul piano astratto, incompatibilità fra la detta aggravante e l'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 116 c.p. dato che il concorso previsto da quest'ultima disposizione è equiparato, nei suoi effetti, al concorso tipico di cui all'art. 110 c.p., salvo quanto concerne la diminuzione della pena". Cassazione penale, sez. I, 01 giugno 1987 Atzeni e altro Cass. pen. 1989, 197 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,462 - conforme - Cassazione penale, sez. I, 16 ottobre 1985 Scravaglieri Cass. pen. 1987, 539 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 1980 Milan Cass. pen. 1981, 1983 (s.m.) Giust. pen. 1981, II,290 (s.m.)

In tema di contrabbando, la circostanza aggravante prevista dall'art. 295, comma 2, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43,

"per il caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e può comunicarsi, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 59 c.p., a tutti i concorrenti, anche nell'ipotesi in cui il reato connesso sia estinto". Cassazione penale, sez. un., 19 gennaio 1994 Cellerini e altro Mass. pen. cass. 1994, fasc. 5, 134

Per pronunce precedenti alla modifica, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, si confronti le massime che seguono:

"la circostanza aggravante di cui all'art. 295 comma 2 lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, per essere il fatto di contrabbando connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha natura oggettiva sicché va valutata a carico di quanti concorrono nel reato di contrabbando, sia consumato, sia semplicemente tentato". Cassazione penale, sez. III, 05 novembre 1982 Adelfio Cass. pen. 1984, 166 (s.m.) Giur. it. 1983, II,307 Comm. trib. centr. 1983, II,1460 "i principi generali sulla compartecipazione criminosa - anche nella forma dell'accordo - si applicano pure nella correità dell'estraneo nel reato proprio del coimputato che riveste una speciale qualifica personale richiesta appunto per la configurazione di quel reato: così, in caso di collusione del militare della guardia di finanza con persona estranea al corpo al fine di contrabbando". Cassazione penale, sez. VI, 17 giugno 1982 Favilla e altro Giust. pen. 1982, III,677

Quanto all'art. 73 comma 3 t.u. n. 309 del 1990 in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, è stato precisato come esso

"non preveda un'ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante dei reati di cui ai commi precedenti. Detta circostanza ha natura oggettiva e, come tale, si estende a tutti gli eventuali concorrenti nel reato, ai sensi dell'art. 118 c.p.". Tribunale Napoli, 06 giugno 1991 Buonocore e altro Giur. Merito 1992, 659

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (articolo 62, n. 4, del codice penale,) ha natura oggettiva:

"l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) ha natura oggettiva. Ne consegue che tale deminuente, riconosciuta all'imputato che ne ha fatto oggetto di motivo d'appello, deve essere concessa anche al coimputato appellante che non ne ha fatto richiesta, per l'effetto estensivo del gravame" Cassazione penale, sez. II, 24 maggio 1991 Barbetta Riv. pen. 1992, 464. "la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha carattere oggettivo e pertanto si comunica al concorrente al quale sia stata, ancorché in separato giudizio, riconosciuta".  Cassazione penale, sez. II, 22 maggio 1989 Del Prete Cass. pen. 1991, I,230 (s.m.)

La circostanza aggravante (soggettiva) prevista dall'articolo 61, n. 9, del codice penale, va valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce:

"la circostanza aggravante soggettiva prevista dall'art. 61 n. 9 c.p. va valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce e non può più, ai sensi dell'art. 118 stesso codice così come modificato e sostituito dall'art. 7 l. 7 febbraio 1990 n. 19, essere estesa al correo". Cassazione penale, sez. I, 12 novembre 1990 Cellentani e altro Riv. Pen. 1991, 633 Giust. pen. 1991, II,578 (s.m.)

E' opportuno precisare come, in forza dell'articolo 23 del codice penale militare di guerra (ultrattività della legge penale militare di guerra), l'articolo 118 del codice penale debba trovare applicazione, rispetto a reati militari commessi durante lo stato di guerra, nella sua formulazione originaria:

"in forza dell'art. 23 c.p.m.g. (ultrattività della legge penale militare di guerra) l'art. 118 c.p. deve trovare applicazione, rispetto a reati militari commessi durante lo stato di guerra, nella sua formulazione originaria, secondo la quale le circostanze soggettive si applicano non soltanto alle persone cui si riferiscono ma anche ai concorrenti nel reato quando siano servite ad agevolarne la partecipazione criminosa". Tribunale sup. militare Roma, 13 settembre 1997 Priebke e altro Dir. pen. e processo 1997, 1510 nota RIONDATO "la ultrattività della legge penale militare di guerra consiste nell'assicurare che i delitti previsti da detta legge siano puniti in base alle sanzioni penali ivi stabilite che, per il principio di complementarietà, comprendono la disciplina di parte generale del codice penale vigente all'epoca di applicazione della legge penale militare di guerra. Ne consegue che alla fattispecie di violenza contro privati nemici, mediante omicidio aggravato e continuato (eccidio delle Fosse Ardeatine commesso nel marzo 1944), si applica, quanto all'ascrivibilità della premeditazione ad ogni concorrente, la norma dell'art. 118 c.p. nel testo originario (anteriore alla l. n. 19/1990) e così pure si applica la esclusione dal giudizio di comparazione delle circostanze per le quali la legge stabilisca una pena diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella del reato, così come previsto dalla norma del comma 4 dell'art. 69 c.p., nel testo originario (anteriore al d.l. n. 99/1974, conv. in l. n. 220/1974). La ultrattività della legge penale militare di guerra non osta all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche reintrodotte nell'ordinamento con d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288, perdurando lo stato di guerra". Tribunale militare Roma, 22 luglio 1997 Priebke e altro Cass. pen. 1998, 668 nota RICHIELLO

Si riporta, per competezza, la seguente rassegna giurisprudenziale, relativa a significative pronunce, concernenti l'articolo 118 del codice penale, nella versione non ancora modificata dall'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19:

"nel caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, seguito dall'uccisione del sequestrato, si configura un'ipotesi di reato complesso nel quale l'omicidio, voluto dai partecipanti al sequestro, rappresenta un'aggravante oggettiva e non già elemento costitutivo, che va valutata a carico di tutti i concorrenti, anche se da loro non conosciuta. Ne consegue, a norma dell'art. 84 c.p., l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico delitto previsto dall'art. 289-bis comma 3 c.p." Cassazione penale, sez. I, 08 febbraio 1988 Gidoni Cass. pen. 1990, I,623. "la Corte di cassazione può mutare in senso più grave la qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'applicazione dell'amnistia al reato, ma solo quando vi sia l'impugnazione da parte del p.m. oppure quando l'imputato abbia impugnato sulla natura giuridica del fatto contestategli, richiedendone un nuovo esame. (Fattispecie in tema di reato di violazione di sigilli, ritenuto dai giudici di merito nella forma semplice per un imputato, perché l'aggravante della qualità di custode dell'altro imputato era stata esclusa in quanto non comunicabile ai sensi dell'art. 118, comma 2 e 3 c.p. La Corte ha invece ritenuto che l'aggravante era servita ad agevolare la esecuzione del reato, ma in mancanza di impugnazione del p.m. e dell'imputato sul punto precisato in massima ha applicato l'amnistia)" Cassazione penale, sez. VI, 20 novembre 1987 Maggeo Giust. pen. 1988, III,611 (s.m.)  "l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ha natura soggettiva, e quindi non è estensibile ai concorrenti. Ne consegue che ai concorrenti comuni, quali che siano stati i loro comportamenti, non si estendono neanche i benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della l. 29 maggio 1982 n. 304" Cassazione penale , sez. I, 05 novembre 1987 Adamoli Cass. pen. 1988, 2053 (s.m.) "l'art. 118 c.p., che detta le regole relative alla comunicabilità delle circostanze, aggravanti o attenuanti, stabilisce, al comma 2, che le circostanze soggettive, diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole, che agevolano l'esecuzione del delitto, stanno a carico dell'altro compartecipe anche se da questi non conosciute. Ne consegue, argomentando a contrario, che le circostanze soggettive, che siano conosciute, si applicano a tutti i compartecipi (anche a coloro che non hanno materialmente partecipato all'esecuzione del delitto) anche quando non si siano oggettivizzate, agevolando l'esecuzione del delitto" Cassazione penale, sez. I, 27 ottobre 1986 Vitale Cass. pen. 1988, 1637 (s.m.) "la procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale presunta commessa dal genitore (o dal tutore) sussiste anche quando tali soggetti siano partecipanti morali o non autori materiali dell'illecito, ciò in quanto nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni di natura processuale per le quali un determinato soggetto è costretto a subire la sanzione penale" Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 1983 Corallini Giust. pen. 1984, II,483 (s.m.) Cass. pen. 1984, 2193 (s.m.) "in tema di concorso di persone nel reato la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. (numero delle persone) non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa. Questa, infatti, ha natura oggettiva e pertanto si comunica a tutti i compartecipi a norma del combinato disposto degli artt. 70 n. 1 e 118 c.p." Cassazione penale, sez. II, 30 novembre 1982 Licciardiello Cass. pen. 1984, 1402 (s.m.) Giust. pen. 1984, II,216 (s.m.) "la circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 c.p. è circostanza oggettiva in quanto concerne le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato, per effetto del combinato disposto dell'art. 70 comma 1 l.n. 1 e dell'art. 118 comma 1 c.p. Pertanto, in virtù del divieto contenuto nel comma 2 dell' art. 114 c.p., la sussistenza dell'aggravante citata determina la inapplicabilità dell'attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 114 c.p." Cassazione penale, sez. I, 30 marzo 1981 Profeta Cass. pen. 1982, 1509 (s.m.) "l'estensione delle circostanze aggravanti soggettive alla persona concorrente nel reato, ai sensi dell'art. 118 comma 2 c.p. non produce effetti limitati alle sole pene principali, ma comporta anche l'applicazione delle pene accessorie collegate con le circostanze suddette. (Nella specie, con l'aggravante dell'abuso della prestazione professionale, era stata estesa all'imputato concorrente anche la pena accessoria della interdizione dall'esercizio di una professione)" Cassazione penale, sez. VI, 30 ottobre 1979 Cesarano Cass. Pen. 1981, 1204 "l'art. 118 c.p. pone la regola della estensione al concorrente non solo delle circostanze oggettive (comma 1) ma anche delle circostanze aggravanti soggettive (comma 2), purché non inerenti alla persona del colpevole e sempre che abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato" Cassazione penale, sez. I, 24 gennaio 1978 Rizzato Cass. pen. 1979, 530 "ove taluno dei concorrenti rivesta la qualità di militare, la circostanza aggravante a tale titolo prevista dalla legge si estende anche agli altri concorrenti. Trattasi, invero, di una circostanza soggettiva non inerente alla persona del colpevole, soggetta, quindi, all'effetto estensivo, a nulla rilevando che essa non sia contemplata nel codice penale bensì in quello militare di pace". Cassazione penale, sez. I, 24 gennaio 1978 Rizzato Cass. pen. 1979, 530 Giust. pen. 1979, 191,II

 

 




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