-  Redazione P&D  -  31/08/2011

CONCORSO E STUPEFACENTI: IL CONTRIBUTO OBIETTIVAMENTE RILEVANTE - Riccardo MAZZON

Anche in ambito di detenzione e spaccio di stupefacenti,
“sono concorrenti nella detenzione e nello spaccio di stupefacenti sia colui che pone in contatto l'acquirente col fornitore, concordando prezzo e modalità della cessione e accompagnando il fornitore nel luogo convenuto, sia quest'ultimo che materialmente procede alla consegna della droga. Ambedue apportano con la rispettiva condotta un contributo causale alla realizzazione dell'evento criminoso, essendo ciascuno consapevole della partecipazione dell'altro per il conseguimento dell'identico risultato voluto da entrambi”
Cassazione penale, sez. I, 21 gennaio 1981 Browning Cass. pen. 1982, 1435 (s.m.)
similmente al caso di detenzione illegale di armi (cfr. paragrafi 29. e ss. del presente capitolo), v'è ampia casistica, in giurisprudenza, per quanto concerne il contributo da ritenersi obiettivamente rilevante (sempre avuti a mente i principi generali che sorreggono la materia: cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011):
“nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. (Fattispecie di detenzione di armi e sostanze stupefacenti: la S.C. ha ritenuto inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, nè che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto)”.
Cassazione penale, sez. VI, 12 novembre 1992 Rayab Abdelaziz e altro Riv. pen. 1993, 1112 Giust. pen. 1993, II, 685 Cass. pen. 1994, 2418 nota SVARIATI Mass. pen. cass. 1993, fasc. 7, 52
Preliminarmente, preme osservare come la giursprudenza affermi che
“la distinzione tra il riciclaggio ed il traffico di sostanze stupefacenti è posta dall'art. 110 c.p., in forza del principio generale vigente in materia di concorso di persone nel reato, per cui il soggetto risponde sia del fatto proprio che del fatto altrui per il semplice, consapevole inserimento nello svolgimento della vicenda criminosa, mediante condotte preparatorie o esecutive, preventive o anche successive purché psicologicamente e materialmente funzionali alla realizzazione dell'evento. Pertanto il post factum, preventivamente concordato e finalizzato all'occultamento e riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti, realizza il concorso nel reato principale”.
Cassazione penale , sez. V, 14 ottobre 1996, n. 873 Colecchia e altro Cass. pen. 1998, 503
Quanto alla distinzione tra concorso e favoreggiamento,
“in caso di detenzione illecita di sostanza stupefacente, reato a condotta permanente, non è configurabile il delitto di favoreggiamento in quanto qualunque agevolazione del colpevole, in costanza di tale condotta, si risolve inevitabilmente in un concorso, quantomeno morale con il colpevole stesso”.
Cassazione penale, sez. VI, 22 aprile 1994 Sordini Cass. pen. 1996, 81 (s.m.)
Pacificamente, la detenzione comune di sostanze stupefacenti, da parte di più persone, costituisce concorso nel reato in relazione all'intera quantità e non ad una quota ideale:
“la detenzione comune di sostanze stupefacenti da parte di più persone, costituisce concorso nel reato in relazione all'intera quantità, e non ad una quota ideale, poiché ciascun partecipe va considerato condetentore del tutto. (Fattispecie relativa a decisione nella quale erroneamente il giudice di merito aveva frazionato pro quota la quantità di sostanza stupefacente detenuta in comune dagli imputati, ritenendo così la non punibilità in base all'art. 80 m. 22 dicembre 1975 n. 685)”;
Cassazione penale , sez. I, 16 aprile 1982 Bassetto Cass. pen. 1983, 1693 (s.m.) Giust. pen. 1983, II,298 (s.m.) Riv. pen. 1983, 691
“la detenzione di sostanze stupefacenti da parte di più persone integra gli estremi del concorso nel reato in relazione all'intero quantitativo e non ad una quota ideale, poiché ciascun partecipe va considerato condetentore del tutto”.
Cassazione penale, sez. VI, 13 ottobre 1987 De Fant Cass. pen. 1989, 292 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,467,490 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale, sez. VI, 21 gennaio 1987 Pierucci e altro Riv. it. medicina legale 1989, 675 -Conforme- Cassazione penale, sez. I, 23 marzo 1987 Imbino Cass. pen. 1989, 291 (s.m.) - conforem - Cassazione penale, sez. VI, 06 ottobre 1987 Mazzarelli Riv. pen. 1988, 966
“la detenzione di sostanze stupefacenti da parte di più persone integra gli estremi del concorso nel reato in relazione all'intero quantitativo e non già ad una quota ideale, poiché ciascun partecipe va considerato codetentore del tutto. Ne consegue che concorre nel reato di detenzione di sostanza stupefacente colui il quale pone in essere una partecipazione alla detta detenzione, posta in atto da altre persone e ciò si verifica anche se l'apporto riguardi una detenzione già in corso ed abbia come scopo esclusivo quello di aiutare colui che ad essa abbia dato origine”
Cassazione penale, sez. VI, 20 giugno 1987 Deiana Cass. pen. 1989, 482 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,302 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 05 maggio 1987 Di Paola e altro Riv. Pen. 1988, 251- conforme - Cassazione penale, sez. I, 25 giugno 1985 Addamo Giust. pen. 1986, II,532 (s.m.)- conforme - Cassazione penale, sez. I, 06 marzo 1985 Bondioni Cass. pen. 1986, 1183 (s.m.) Giust. pen. 1986, II,168 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. IV, 13 luglio 1994 Tayk Giur. it. 1995, II, 418 Cass. pen. 1996, 660 (s.m.)
“il fatto che un tossicomane acquisti per uso personale non terapeutico proprio e di terzi, che gliene abbiano dato incarico, sostanza stupefacente iscritta nelle tabelle previste dall'art. 12 l. 22 dicembre 1975 n. 685, fa sì che la detenzione e l'acquisto sia, per il principio contenuto nell'art. 110 c.p. di uno e di tutti, avendo ognuno di essi apportato un proprio contributo causale nell'azione criminosa; con la conseguenza che la detenzione è ascrivibile ad ognuno per l'intero quantitativo”.
Cassazione penale, sez. I, 27 aprile 1983 Bennucci Cass. pen. 1984, 2530 (s.m.)
Particolarmente frequentata, in giurisprudenza, la fattispecie nella quale il contributo obiettivamente rilevante è dedotto dalla coabitazione dei presunti conpartecipi:
“la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di donna convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata nel frigorifero e nell'armadietto del bagno della casa familiare, sul rilievo che trattasi di zone di pertinenza e di cura della donna. Anche prescindendo dalla evoluzione dei costumi a riguardo della vocazione un tempo domestica della donna, non è consentita una ripartizione di zone di pertinenza maschile o femminile della casa o degli oggetti comuni per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti il nucleo familiare quali codetentori delle cose di uso comune. Una siffatta responsabilità - ma solo a titolo contravvenzionale - è talvolta prevista dall'ordinamento, come per l'obbligo di denunzia all'autorità da parte di chiunque abbia notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni (art. 697, comma 2,c.p.), ma nessun obbligo specifico in tal senso grava sulle persone conviventi con il detentore di sostanze stupefacenti, onde la semplice convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale. (Nella specie la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per difetto di motivazione)”.
Cassazione penale , sez. VI, 03 giugno 1991 Truscelli Cass. pen. 1993, 1834 (s.m.)
In argomento, è stato anche deciso non esser
“viziata da contradditorietà la sentenza che esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 73 comma 2 l. 22 dicembre 1975 n. 685 e ritiene, invece, il concorso in spaccio di stupefacenti (art. 71 stessa legge e 110 c.p.) nella condotta del soggetto che, pur non avendo mai direttamente ceduto a terzi la droga, abbia posto il proprio appartamento a disposizione degli spacciatori, i quali ivi giungevano con la sostanza stupefacente, provvedevano a frazionarla e a venderla ai tossicodipendenti (che colà si recavano), incassavano il relativo prezzo, alla fine compensando il titolare dell'alloggio, che aveva consentito loro di svolgere le predette operazioni in modo comodo e sicuro rispetto alla "piazza", con qualche dose di sostanza destinata all'uso personale. Il fatto di aver posto occasionalmente l'alloggio a disposizione degli spacciatori e della loro clientela è sufficiente per costituire un contributo causale ai delitti di illecita detenzione e vendita della droga, mentre nel reato di cui all'art. 73 comma 2, la messa a disposizione dell'appartamento deve avere il carattere di una destinazione consueta a convegni abituali di tossicodipendenti, e deve essere attuata a favore di persone che non compiano ivi atti di cessione, ma si limitino a fare uso personale di sostanza stupefacente acquistata altrove ognuna per se stessa. Tale fatto, inoltre, non può essere qualificato come delitto ex art. 76 comma 4, perché la condotta che si concreta nella messa a disposizione dell'alloggio, per fini specificati, è completamente diversa da quella con cui si favorisce l'uso personale proprio della sostanza stupefacente, ponendo a disposizione di tossicomani il proprio appartamento”.
Cassazione penale , sez. VI, 20 gennaio 1992 Afelpa e altro Giust. pen. 1992, II, 304 (s.m.) Giust. pen. 1992, II, 305 (s.m.)
Peraltro,
la mera coabitazione con il detentore di stupefacenti non comporta l'automatica estensione di responsabilità ai familiari che tengano un comportamento di mera tolleranza alla situazione, senza alcuna adesione morale o materiale rilevante sul piano concorsuale”,
Tribunale Milano, 18 marzo 1994 Rizzo e altro Riv. pen. 1994, 648
in quanto,
“il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività”.
Cassazione penale, sez. III, 10 dicembre 2008, n. 9842G Annulla con rinvio, App. Milano, 13 marzo 2008. CED Cass. pen. 2009, 242996 In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2006 n. 21441, Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2006 n. 11392, Cass. pen. n. 40167 del 2004, Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2000 n. 12777, Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998 n. 9986 – conforme - Cassazione penale, sez. VI, 09 ottobre 2008, n. 39989 C. Cass. pen. 2009, 3 1219 (NOTA)nota AMATO
Si tratterebbe altrimenti, invero, di attribuire al soggetto un evento in presenza di condotta omissiva non correlata ad alcuna posizione di garanzia:
“in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso del coniuge (e dello stesso convivente "more uxorio") ex art. 110 c.p. ogniqualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito-moglie-convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del “partner” e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento”.
Cassazione penale, sez. VI, 09 ottobre 2008, n. 39989 C. Diritto & Giustizia 2008,
In senso conforme:
“in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il ritrovamento nell'abitazione comune a più soggetti di stupefacente occultato in maniera più o meno rudimentale, di coltelli in numero rilevante usati per il taglio della sostanza e di bilancino, non è sufficiente ad individuare un apporto causale rilevante in termini di responsabilità penale in capo al convivente che, pur nella consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente in casa, abbia tenuto un comportamento omissivo tale da integrare un'ipotesi di mera connivenza, vale a dire di assistenza passiva alla commissione del reato che come tale non costituisce una condotta di partecipazione punibile”.
Tribunale Milano, 02 luglio 2001 - Foro ambrosiano 2002, 111 (s.m) – conforme - Cassazione penale, sez. VI, 20 ottobre 1994 Bonaffini Cass. pen. 1996, 1303 (s.m.)
Naturalmente, in ossequio ai principi generali (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011),
“in tema di detenzione di stupefacenti, l'aiuto prestato nell'occultamento della sostanza stupefacente esula dai limiti di un comportamento meramente passivo configurante una connivenza non punibile e costituisce una ipotesi di concorso nel reato”.
Cassazione penale, sez. IV, 22 giugno 2000, n. 8250 Giarraputo Riv. pen. 2000, 1155
Si è discusso, nell'ambito de quo, circa l'esistenza o meno del contributo obiettivamente rilevante, nei seguenti casi:
semplice partecipazione ad una manifestazione, avente come obiettivo primario quello di sollecitare iniziative di modifiche legislative, nel corso della quale erano stati gratuitamente distribuiti hashish e marijuana;
“la semplice partecipazione ad una manifestazione avente come obiettivo primario quello di sollecitare iniziative di modifiche legislative, anche se gli organizzatori e promotori abbiano programmato tra l'altro atti dimostrativi di rilievo penale, è di per sè sola circostanza "neutra" ai fini della responsabilità penale; quest'ultima, infatti, impone la sussistenza di condotte che, anche se "in astratto" riconducibili alla figura del concorso morale nel reato, debbano "in concreto" essere connotate da una tipicità tale da poter essere considerate e valutate come contributi coscienti e volontari alla realizzazione dell'evento (nella specie, si trattava di una manifestazione del Partito radicale, nel corso della quale erano stati gratuitamente distribuiti hashish e marijuana)”
Cassazione penale, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 11878 Vigevano e altro Cass. pen. 2003, 3729 D&G - Dir. e giust. 2003, 27 96 Riv. pen. 2003, 609 Foro it. 2004, II, 625 nota ARGIRÒ
soggetto che, senza aver mai direttamente ceduto a terzi la droga, aveva posto a disposizione di spacciatori un appartamento per l'attività di frazionamento e vendita della sostanza;
“per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di partecipazione in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa. In tal caso gli atti dei singoli sono considerati nello stesso tempo loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente: il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione materiale e morale, onde la solidarietà del delitto importa la solidarietà della pena. (Nella fattispecie è stato ritenuto il concorso nel reato di spaccio di stupefacenti (artt. 110 c.p. e 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685) nella condotta di un soggetto che, senza aver mai direttamente ceduto a terzi la droga, aveva posto a disposizione di spacciatori un appartamento per l'attività di frazionamento e vendita della sostanza)”
Cassazione penale, sez. VI, 06 novembre 1991 Afelba e altro Cass. pen. 1993, 295 (s.m.) Giust. pen. 1992, II, 290 (s.m.)
attività di intermediazione;
“in materia di spaccio di sostanze stupefacenti integra l'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. l'attività di intermediazione destinata a collegare venditore e acquirente, rappresentata da qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico”
Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 1991 Ghiso Cass. pen. 1993, 689 Giust. pen. 1992, II, 360 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 24 aprile 1990 Giovine Riv. pen. 1991, 377. Cass. pen. 1992, 760 (s.m.)
accompagnare giornalmente il conpartecipe sul luogo dello spaccio;
“in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, integra l'ipotesi di concorso di persone nel reato non solo l'attività rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella attività riguardante la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti ed un qualsiasi apporto causale concreto all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne e agevolarne l'azione, come, ad esempio, accompagnarlo giornalmente sul luogo dello spaccio, fornirgli ospitalità nella propria abitazione in cambio di droga, consentirgli di depositarvi la sostanza stupefacente, prestarsi ad occultare il denaro provento dello spaccio, etc..”
Cassazione penale, sez. VI, 19 settembre 1990 Casiraghi Cass. pen. 1992, 1910 (s.m.)
viaggiare nell'autovettura nella quale la droga e trasportata;
“il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione di droga non può essere escluso dall'eventuale appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste quando la sostanza si trovi nella disponibilità di tutti e quando tutti partecipino consapevolmente al suo trasporto viaggiando nella stessa autovettura perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa”
Cassazione penale, sez. VI, 29 gennaio 1990 Awad Cass. pen. 1992, 171 (s.m.) - conforme - Cassazione penale , sez. VI, 26 settembre 1989 Caruso Cass. pen. 1991, I,642 (s.m.)
presenza configurante cocorso morale;
“l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato - che non è soltanto quella della partecipazione all'esecuzione materiale del reato - può assumere forme diverse, come - tra l'altro - il rafforzamento dell'altrui volontà, la preparazione del reato, la fornitura dei mezzi per commetterlo. La compartecipazione criminosa può realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte del correo, quando ricorrano le condizioni che detta presenza non sia meramente casuale, ma rilevi invece l'adesione all'azione, e che essa abbia dato al complice un maggior senso di sicurezza nella sua condotta. (Nella specie è stato ritenuto che ciascuno degli imputati - tossicodipendenti del posto - ogni volta che si rendeva accompagnatore di coimputato spacciatore di eroina sprovvisto di autovettura personale, forniva il proprio contributo causale alla condotta criminosa dell'altro, e cioè all'acquisto della droga, al suo trasporto, alla sua detenzione finalizzata allo spaccio, accertata in fatto la perfetta conoscenza da parte degli imputati medesimi delle ragioni per le quali quello con tanta frequenza si portava a Genova)”
Cassazione penale, sez. VI, 06 dicembre 1989 Giusti Cass. pen. 1991, I,1558 (s.m.) Giust. pen. 1991, II,40 (s.m.)
indicare il nome del possibile acquirente;
“concorre nel reato di vendita di stupefacente - e quindi viola gli artt. 71 e 72 l. 22 dicembre 1975 n. 685 - anche colui che fa da intermediario tra acquirente e venditore e anche colui che indichi all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente, ravvisandosi in tale condotta la cnsapevolezza di concorrere nella cessione a terzi dello stupefacente” .
Cassazione penale, sez. VI, 10 giugno 1988 Mormina Cass. pen. 1990, I,2001 (s.m.)
Si vedano, ulteriormente, le seguenti pronunce:
“il concorso di persone nel reato non esige imprescindibilmente - soprattutto quando si tratti di condotte articolate e protraentisi nel tempo come quella di importazione di stupefacenti - che tutti i concorrenti esplichino attività identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale (fattispecie in tema di traffico di sostanze stupefacenti)”
Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 1996, n. 574 D'Angelo Ced Cassazione 1997, (s.m.)
“ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. Ne consegue che risponde di concorso in detenzione di sostanza stupefacente colui che, dopo aver trasportato un soggetto in un luogo per acquistare droga, ad acquisto avvenuto lo ritrasporta nel luogo di provenienza, offrendo così, nel viaggio di ritorno, un consapevole ed apprezzabile contributo all'attività illecita del soggetto trasportato”
Cassazione penale, sez. VI, 20 gennaio 1994 Bassetti e altro Mass. pen. cass. 1994, fasc. 9, 43
Giust. pen. 1995, II, 64
“l'intermediazione nella cessione di stupefacente integra un'ipotesi di concorso nel reato posto in essere dal cedente, in quanto quest'ultimo non avrebbe avuto modo di trasferire ad altri la droga senza tale intermediazione, che costituisce così una "condicio sine qua non" dell'evento”
Cassazione penale, sez. IV, 24 maggio 1993 Avellini Cass. pen. 1994, 2799 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993, fasc. 12, 75
“non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (fattispecie in tema di stupefacenti)”.
Cassazione penale, sez. VI, 06 maggio 2005, n. 24438 M. e altro Ced Cassazione 2005, RV231855




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film