-  Bernicchi Francesco Maria  -  15/04/2015

CONCORSO ESTERNO IN ASS.NE MAFIOSA: REATO NON CHIARO - Corte Edu 13/4/15 - F.M. BERNICCHI

Corte Europea dei diritti dell"Uomo

 

Violazione dell"Articolo 7 CEDU (nulla poena sine lege)

 

Il reato contestato all"imputato (Concorso esterno in associazione mafiosa) non era sufficientemente chiaro al tempo del procedimento penale

 

Il fatto, in breve: la vicenda che ha portato al provvedimento europeo che si commenta, è notissima alle cronache perché ha come protagonista Bruno Contrada.

Egli, ex poliziotto ed ex capo della mobile di Palermo fu arrestato la prima volta il 24 dicembre 1992 e detenuto in carcere fino al 31 luglio 1995. Dal 10 maggio 2007 al 24 luglio 2008 è stato nel carcere militare a Santa Maria Capua Vetere, dal 24 luglio 2008 è agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Palermo per il suo stato di salute.

A giugno 2012 la Cassazione, ancora una volta, aveva detto «no» alla richiesta di revisione del processo. Contrada negli anni è stato un investigatore di punta dell"antimafia e più volte è stato capo della squadra mobile di Palermo negli anni 70, poi dirigente della Criminalpol, capo di gabinetto dell"Alto commissariato antimafia e, infine, «numero tre» del Sisde.

La condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa risale al maggio del 2007.

In particolare per la Corte, l"Italia ha violato l"articolo 7 della Convenzione europea per i diritti umani che stabilisce che non ci può essere condanna senza che il reato sia chiaramente identificato dai codici di giustizia.

Il reato contestata a Contrada, infatti, rimane uno di quelli foriero di maggiori dubbi interpretativi e giurisprudenziali: il concorso esterno in associazione mafiosa.

La Corte Europea segnala che la questione «non era sufficientemente chiara e prevedibile per Contrada ai tempi in cui si sono svolti gli eventi in questione», e quindi ha riconosciuto la violazione, in quanto le pene non possono essere applicate in modo retroattivo.

Contrada, per l"effetto di questa sentenza, diventa titolare di un diritto al risarcimento per danni non patrimoniali quantificabili in 1000,00 euro.




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