-  Mazzon Riccardo  -  21/09/2013

CONDOMINIO E RECUPERO DEI CONTRIBUTI NON PAGATI: POTERI E RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE - RM

L'amministratore di un condominio è legittimato ad agire - ed a chiedere, perciò, l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -, contro il condomino moroso (per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione), nonostante la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea medesima (già frutto d'orientamento costante, nella giurisprudenza precedente alla riforma, oggi la non necessità dell'autorizzazione assembleare è positivamente prevista dal primo comma dell'articolo 63 delle disposizioni d'attuazione al codice civile - cfr., amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013 -; inoltre,

 ""a fortiori" può impugnare la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale abbia rivestito la qualità di parte" (Cass., sez. II, 5 gennaio 2000, n. 29, GCM, 2000, 16 – conforme, con la precisazione che l'amministratore è legittimato anche a resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo: Cass., sez. II, 29 dicembre 1999, n. 14665, GCM, 1999, 2638; RGE, 2000, I, 382 – conforme - Cass., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, GCM, 1998, 1043 – conforme - Cass., sez. II, 15 marzo1994, n. 2452, GCM, 1994, 312 – conforme, in quanto l'amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea: Cass., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12125, GCM, 1992, 11).

Inoltre, poiché la fonte di tale potere discende dall'approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v'è ragione, in tal ambito, di distinguere

"tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie" (Cass., sez. II, 9 dicembre 2005, n. 27292, GCM, 2005, 7/8).

L'amministratore di condominio, ai sensi dell'articolo 1130 del codice civile, deve sia erogare le spese, sia riscuotere i contributi; egli non può, ad esempio, sottrarsi alla prima di tali obbligazioni con l'asserire di non aver adempiuto alla seconda, inadempimento ingiustificato, proprio attesi i poteri conferiti all'amministratore

"ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., di ottenere, ove occorra, decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo" (App. Roma, sez. IV, 18 aprile 2007, n. 1763, GDir, 2008, 4, 80).

Ad esempio, qualora il pagamento delle spese condominiali sia effettuato normalmente presso un istituto di credito delegato alla riscossione dei crediti condominiali, incombe all'amministratore - che chiede il decreto ingiuntivo a norma dell'art. 63 disp. att.c.c. - di accertare il mancato pagamento presso l'istituto delegato alla riscossione alla data dell'anzidetta richiesta, essendo irrilevante che il pagamento non risulti effettuato, a tale data, nelle mani del legale del condominio, il quale, nel richiedere al condominio moroso il pagamento delle spese condominiali in via stragiudiziale, abbia dichiarato di sostituire se stesso all'istituto di credito quale delegato alla riscossione,

"in difetto di prova che tale mandato sia stato effettivamente conferito all'amministrazione del condominio" (Cass., sez. II, 7 dicembre 1982, n. 6665, GCM, 1982, 12).

Peraltro, non pare altresì tenuto, sotto propria responsabilità, a conseguire, nel concreto svolgimento di attività dovuta, la soluzione economicamente più conveniente per l'ente di gestione: nella pronuncia che segue, ad esempio, con mandato dell'assemblea, l'amministratore aveva immediatamente promosso azione di recupero credito verso alcuni condomini nonostante, di lì a poco, la transazione con l'impresa creditrice 

"avrebbe reso superflua l'azione e conseguentemente anche le spese legali" (Trib. Genova 31 agosto 2010, www.dejure.it, 2010).

 




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