-  Valeria De Franco  -  15/12/2016

Condominio: responsabile dello scivolone sul vialetto di ingresso a causa del muschio presente? - Cass. civ. 25483-2016 - Valeria De Franco

Può ritenersi il Condominio responsabile della caduta di un soggetto a causa del muschio sussistente sul vialetto per giungere all"ingresso dello stabile condominiale? Secondo la Corte di Cassazione si, salvo che non si fornisca la prova del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità ed escludere così la responsabilità del custode.

La Corte d"appello aveva rigettato l"appello proposto da un Condominio confermando la decisione che in primo grado lo aveva ritenuto responsabile della caduta di un soggetto su un mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di accesso che conduceva al cancello di ingresso allo stabile. In particolare si ritenevano sussistenti i requisiti di cui al 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia). Tale sentenza di condanna veniva tuttavia impugnata dal Condominio con apposito ricorso in Cassazione.

Il giudizio proseguiva nonostante il decesso della parte intimata poiché lo stesso era stato comunicato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione il quale risultava regolarmente ricevuto.

Con il primo motivo di ricorso il Condominio censurava la sentenza deducendo che l"evento dannoso sarebbe stato determinato da caso fortuito, o meglio dalla condotta negligente della stessa danneggiata, venendo in tal modo a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo dei fatti per come provati nella sentenza di merito con la conseguenza che il parametro del vizio di legittimità, alla stregua del quale si chiedeva alla Corte di sottoporre a verifica la sentenza era da ritenersi manifestamente errato, ciò comportava la conseguente dichiarazione di inammissibilità del suddetto motivo data l"incompatibilità tra i due vizi (errore di diritto e errore di fatto). In dettaglio secondo la Suprema Corte il Condominio non deduceva alcun fatto, dimostrato in giudizio, del quale la Corte d"appello avesse del tutto omesso l"esame, anzi era da rilevarsi che l"assunto del ricorrente secondo cui il fenomeno muschioso che rendeva scivoloso il terreno interessava solo una parte del vialetto, non trovava alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emergeva, invece, che il vialetto era costeggiato nei due lati, da un giardino e da piante in vaso, e che doveva, presumersi che l"irrigazione del verde avesse creato lo strato di muschio notoriamente scivoloso, determinando la situazione intrinseca di pericolo della res. Le altre considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla maggiore attenzione che avrebbe potuto richiedersi alla danneggiata, si risolvevano dunque a parere della Corte di legittimità in mere ipotesi ed allegazioni, prive di specifici riscontri, e comunque non evidenziano specifici "fatti storici" non considerati dal Giudice di appello, avendo questi esaminato ed escluso qualsiasi concorso di colpa della vittima. Sostanzialmente il Condominio veniva a chiedere alla Corte di cassazione una inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Con altro motivo il Condominio ricorrente censurava la sentenza per vizio di omessa motivazione poiché dai testimoni ascoltati durante il processo erano a suo parere emerse due diverse circostanze: a) non tutto il vialetto era coperto dal muschio b) il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto. Dunque, secondo il Condominio la condotta della danneggiata, la quale non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose, ed il fatto omissivo dei terzi (i familiari che accompagnavano in quel momento la vittima) i quali non si sarebbero attivati per informare la danneggiata della situazione pericolosa, avrebbero entrambi concorso a determinare in via esclusiva o concorrente l"evento dannoso. Tuttavia, a tal proposito la Corte chiarisce che per giurisprudenza costante nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l"attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l"evento lesivo nonché dell"esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l"esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell"imprevedibilità e dell"eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, il quale in particolare è tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell"autonomia, dell"eccezionalità, dell"imprevedibilità e dell"inevitabilità essendo, quindi, idoneo a produrre l"evento, escludendo fattori causali concorrenti. Circostanza questa certamente non sussistente nel caso di specie ove i fatti allegati dal Condominio risultavano sprovvisti entrambi del carattere della "decisività" e non caratterizzati da "imprevedibilità ed eccezionalità" e non integravano pertanto il fortuito.

Se da un lato, infatti, non è affatto imprevedibile od eccezionale l"uso del vialetto da parte dei terzi per accedere allo stabile condominiale, i quali non possono che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche limitazioni di transito o segnalazioni di pericolo od altri presidi diretti a limitarne l"uso dall"altro difettava la prova di quale fosse la effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto, neppure era ipotizzabile il "fatto del terzo" così come prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell"obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, è il caso di osservare secondo la Corte come la condotta omissiva viene a collocarsi al di fuori della fattispecie illecita individuata dalla norma dell"art. 2051 c.c., nella quale il fatto del terzo - sempre che imprevedibile ed eccezionale - produce invece direttamente la pericolosità della res.

In conclusione, il ricorso viene rigettato e non si procede a liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva della parte intimata.




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