-  Mazzon Riccardo  -  17/09/2013

CONDOMINIO: SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DI SERVIZI COMUNI A GODIMENTO SEPARATO - Riccardo MAZZON

Prima della novella 2012, nel caso il condomino fosse moroso nel pagamento dei contributi, qualora detta mora si fosse protratta per almeno un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne avesse contenuto l'autorizzazione espressa, poteva sospendere, al condomino moroso, l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato: ad esempio, quanto

"all'erogazione dell'acqua" (Pret. Genova 3 dicembre 1993, GM, 1995, 528 – conforme, in ambito di riscaldamento ed acqua calda, attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, anche da eseguirsi all'interno della proprietà esclusiva del condomino moroso, obbligato a tollerare tali attività, sia in forza dello stesso accertamento della facoltà ex art. 63 disp. att. c.c. in capo alla collettività, sia in forza della specifica disposizione regolamentare: Trib. Milano 19 ottobre 1998, ALC 1999, 448).

Oggi, in virtù della modifica apportata all'articolo 63 delle disposizioni d'attuazione al codice civile, tale autorizzazione preventiva non è più richiesta - cfr., amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013 -.

Detta sospensione potrà avvenire anche attraverso richiesta di provvedimento d'urgenza: a fronte del predetto riferimento normativo, infatti, che garantisce un potere di autotutela, risulta ammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. promossa dal condominio per rimuovere ostacoli frapposti all'esercizio del suddetto potere.

Si confronti, ad esempio, la recente pronuncia che segue laddove, sul presupposto che per attuare la sospensione del servizio di riscaldamento centralizzato era indispensabile intervenire all'interno dell'abitazione dei condòmini morosi, i quali – benché preventivamente avvisati – si erano opposti all'accesso dei tecnici incaricati della chiusura degli elementi radianti, il condominio ricorrente ha domandato al Giudice di

"ordinare ai condòmini morosi di consentire la sospensione del servizio e di non ostacolare tale potere, determinandone anche le modalità applicative" (Trib. Busto Arsizio 24 dicembre 2010, www.dejure.it, 2010).

 




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