-  Tarantino Gianluca  -  21/06/2015

CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE: RISARCIMENTO DEL DANNO E ONERE DELLA PROVA - Cass. 11564/2015 - G. TARANTINO

Abuso di posizione dominante

Risarcimento del danno

Utilizzo poteri ufficiosi del Giudice

 

La tutela effettiva del diritto al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale postula, in considerazione dell"asimmetria informativa esistente tra le parti in tali ambiti nell"accesso alla prova, relativa a fatti complessi di natura economica, che il giudice non può applicare meccanicamente il principio dell"onere della prova ma deve interpretare estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile (nella specie, in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e di consulenza tecnica di ufficio), per l"esercizio dei poteri, anche officiosi, d"indagine, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11564 del 4 giugno 2015 (Pres. Rordorf, Rel. Lamorgese) che stabilisce un fondamentale principio sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di risarcimento del danno derivante da condotta anticoncorrenziale. Il S.C. infatti, dopo aver ritenuto di primaria importanza la tutela della concorrenza, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, precisa che, derivando il danno da complessi fatti di natura economica la cui esatta comprensione non è, spesso, alla portata degli agenti del mercato, spetta al Giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, applicare comunque in maniera estensiva i mezzi istruttori previsti del codice di rito, al fine di poter avere un chiaro quadro della fattispecie denunciata e verificare se, effettivamente, la denunciata condotta anticoncorrenziale può essere causa del danno lamentato.





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