-  Redazione P&D  -  29/03/2012

CONSIDERAZIONI A MARGINE DI CASS. 4184/2012 - Michele DI BARI

Prosegue il dibattito sulla recente sentenza della Corte di cassazione che ha di fatto, anche se non di diritto, "sdoganato" i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dopo gli interventi di Rita Rossi, Marco Gattuso e di Francesco M. Bernicchi, pubblichiamo un contributo di notevole interesse che getta uno sguardo sull"intreccio tra le motivazioni del giudice di legittimità e quelle della giurisprudenza della Cedu.

La sentenza n.4184/20121 della Corte di Cassazione segue non solo temporalmente ma anche concettualmente le linee interpretative della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e CEDU in materia di coppie same-sex. Con quest"ultima massima giurisprudenziale, si sancisce in maniera definitiva il superamento del "dualismo complementare" tra famiglia (matrimoniale) ed eterosessualità in favore di un diritto alla vita familiare che viene riconosciuto come fondamentale ed universale – prescindendo sia dal coniugio che dal sesso dei conviventi – accettando la differenziazione elaborata nella Carta dei Diritti Fondamentali dell"Unione Europea all"art.9 tra diritto a contrarre matrimonio e diritto a formare una famiglia.

Come già formulato in Maruko e Römer dalla Corte di Giustizia dell"Unione Europea (CGUE), il concetto di "omogeneità" diviene parametro di riferimento e garanzia, ovvero le coppie omosessuali potendo essere assimilabili sul piano concreto alle coppie eterosessuali in diverse circostanze – avendo ambedue i connotati tipici dell"unione familiare fondata su un rapporto emotivo stabile e duraturo – debbono godere delle tutele previste dall"ordinamento. Prima di esaminare nello specifico le motivazioni addotte dalla Cassazione nell"elaborazione della sentenza di rigetto n.4184 – dove è bene ricordare, si precisa come l"ordinamento italiano non permetta la trascrizione dell"atto di matrimonio per le coppie dello stesso sesso sposatesi all"estero – è necessario ricostruire il cammino giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di diritto a formare una famiglia ed il consequenziale diritto ad un riconoscimento giuridico della coppia (more uxorio) a prescindere dal sesso dei conviventi.

[…]

 Tratto da Rivista telematica giuridica dell"Associazione dei costituzionalisti italiani n. 1/2012

http//:www.rivistaaic.it

Michele Di Bari

Dottorando presso la School of International Studies, Università degli Studi di Trento

 

Per approfondimenti

 ALEXANDER SCHUSTER, Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato ed europeo; MATTEO WINKLER, Le unioni same-sex straniere in Italia dopo la sentenza n. 138/2010: indicazioni per i giudici, entrambe in Pezzini, Lorenzetti (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive?, Napoli, 2011




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