-  Redazione P&D  -  25/05/2015

CONSIDERAZIONI SU: PAS E AP (PARENTAL ALIENATION SYNDROME E ALIENAZIONE PARENTALE) - Elvira REALE

psicologa, esperta in violenza di genere e referente rete anti-violenza ASL Napoli 1

 

 

Non c'è differenza tra PAS ed AP se non nel nome e nel fatto (risibile) che non si dà più

valore ad una sindrome di cui soffrirebbe il bambino ma ad una relazione di coppia

conflittuale responsabile del disagio nel bambino.

A parte queste differenze tecniche il risultato è lo stesso: si parte dal rifiuto del bambino

lo si definisce immotivato (sulla base di un pregiudizio e cioè che il bambino ha come

punto di riferimento imprescindibile due genitori e che il rifiuto di un genitore è

un'anomalia); ma non solo, si parte anche da accuse (di maltrattamenti ed abusi) del

bambino verso un genitore (frequentemente verso un padre, che è maggiormente

implicato in comportamenti violenti) per poi considerare (allo stesso modo della PAS)

le accuse frutto di un processo di alienazione messo in atto dall'altro genitore. L'esito di

tutto ciò è un bambino che diventa inattendibile, per cui le sue parole sono considerate

inaffidabili. Il bambino colpito dalla presunzione di essere 'indottrinato e manipolato'

non viene ascoltato più e si agisce per suo conto considerando a priori la necessità che

sia subito riportato (anche con modalità traumatizzanti per un minore, vale a dire,

impositive, violente e di sottrazione dal suo luogo abituale di vita) nel rapporto con

l'altro genitore (generalmente il padre che ha anche le risorse per intraprendere

un'azione giudiziaria pressante) rifiutato e/o accusato di maltrattamenti e violenze.

Questo in contrasto con tutte le convenzioni (New York, Lanzarote) e le leggi che

tutelano e promuovono il diritto del bambino all'ascolto e ad esprimere il suo punto di

vista nel processo per l'affido che lo riguarda direttamente!

Ecco l'uso della PAS o dell'AP, o di altro costrutto analogo, mette in ugual modo fuori

gioco questo diritto del minore ad essere ascoltato perché pregiudizialmente (nel caso in

cui esprima un rifiuto o un'accusa) lo pone come incapace di esprimere il proprio

desiderio/pensiero genuino di stare o non stare con un genitore, veicolando (si presume)

invece il desiderio/pensiero di un altro (indottrinamento) che è in genere la madre, a sua

volta considerata, sul piano psicologico, come colei che vuole trattenere il figlio presso

di sé, che lo considera un suo prolungamento e fonte di realizzazione, e che non vuole

dargli autonomia nella relazione con l'altro.

Molte CTU (consulenze tecniche di ufficio) hanno quindi questa impostazione sia che

nominino la PAS in via esplicita sia che non la nominino: partono dal considerare la

violenza contro le donne come un conflitto e le separazioni conseguenti, promosse in

genere dalle donne, come altamente conflittuali; poi le CTU non 'apprezzano' e

considerano patologici i comportamenti così detti 'recriminatori' delle donne che

denunciano e rappresentano in corso di CTU la violenza, oppure delle donne che

fanno resistenza agli incontri proposti di mediazione (molte CTU si arrogano il diritto di

condurre, anche quando non richiesta dal giudice, la mediazione tra i coniugi!). Se la

donna è resistente alla relazione con un partner violento e teme anche per il figlio, sarà

considerata genitorialmente inadeguata perché il genitore adeguato è quello che

favorisce la relazione con l'altro, qualsiasi cosa sia successa prima. Le CTU infatti non

veicolano quasi mai la conoscenza della violenza domestica e si rifanno a teorie psicodinamiche

o sistemico-relazionali che pongono la responsabilità dei fatti o in vicende

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individuali infantili, oppure in una relazione di coppia sempre paritaria e collusiva (la

violenza invece pone al suo fondamento, come afferma la Convenzione di Istanbul, una

disparità di potere tra uomo e donna ed una netta distinzione tra vittima e carnefice).

Dalla mia esperienza, la PAS/ AP viene usata per lo più contro le madri a favore dei

padri perché alle donne viene tolto il diritto nei processi sull'affido di parlare della

violenza e di quello che hanno subito loro ed i figli. Nei processi per l'affido le donne

devono solo mostrare adattamento alla condivisione con il partner nonostante questa -

nei casi di violenza - divenga uno strumento di vessazione sulla donna a prosecuzione

del maltrattamento durante la convivenza. La violenza e lo stalking post-separativi

hanno quindi come strumento tipico di vessazione l'uso strumentale dei figli sia per

screditare la madre (ma questo succedeva anche prima della separazione), ma anche (e

questo lo si trova solo come tratto specifico di un comportamento maschile) come

strumento di controllo e mezzo per avvicinare la madre e continuare a maltrattare,

ingiuriare, svilire e minacciare la partner.

Per denunciare comunque questi comportamenti la donna ha come riferimento gli artt.

del codice penale 572, 570 e 612 bis: essi sono pienamente sufficienti a comprendere

comportamenti vessatori che includono i figli in un quadro contestuale di violenze

plurime documentabili processualmente.

L'uomo manca di un contesto così articolato all'interno del quale poter documentare,

quale vittima, la 'ragionevolezza' di un rifiuto del figlio (al rapporto con l'altro

genitore), colpito in vario modo dal maltrattamento sulla figura genitoriale di

riferimento: con la paura ed il terrore del genitore violento, ma anche con l'adattamento

e l' imitazione di quel comportamento (la piaga della trasmissione intergenerazionale

della violenza attraverso il maltrattamento assistito).

Mancando di un quadro di violenza pre-separativo che lo individui come vittima, l'uomo

deve ricercare altri contesti di vittimizzazione ed altre leggi di riferimento; ecco che la

proposta della Bongiorno, che aggiunge un altro reato come quello della 'alienazione

parentale', è inequivocabilmente la proposta di una legge fatta su misura per gli uomini;

costoro infatti, esclusi dal panorama della violenza di genere come vittime prevalenti,

(la presenza maschile come vittima nell'ambito della violenza tra partner è data al 15%),

esclusi anche dal contesto che individua il minore quale vittima prevalente di

maltrattamento assistito, possono solo rivendicare per sé una condizione molto

particolare che prescinde dal contesto della violenza di coppia e che si esprime solo nel

corso della separazione (quale unico atto aggressivo/punitivo in prevalenza a carico di

una partner che non ha alle spalle una storia quale autore di violenze). In definitiva

l'alienazione parentale non solo non è una sindrome o un disturbo relazionale, ma non è

neanche una condizione giustificata sul piano di una storia familiare di violenza perché

nasce come un fiore nel deserto all'atto della separazione. Essa si giustifica quindi senza

alcuna catena di prove valida sul piano giuridico ma solo sostenuta da costrutti

psicologici poco scientifici che attribuiscono a un mix di sindromi inesistenti, di profili

di personalità che nulla hanno a che fare con le condotte genitoriali, di pregiudizi sulle

donne, il comportamento così detto 'alienante'.

La PAS e la AP quindi nel loro ruolo di parte a favore degli uomini violenti, non hanno

bisogno per sostenersi di un contesto di prove e di fatti. Esse nascono senza radici, non

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si giustificano in un contesto storico di violenze pregresse e vessazioni, esse hanno solo

bisogno di una ed una sola 'prova' sorretta da una interpretazione soggettiva che altera la

realtà dei fatti: da un lato il rifiuto del bambino, la sua resistenza, la sua paura

all'incontro con il padre, e dall'altro lato l'interpretazione 'abusiva', vale a dire, la

presunzione di una madre possessiva e vendicativa (di che? se spesso in queste

situazioni è la madre che si è separata per porre fine alla violenza?), o che per ansia,

fraintendimento, problemi psichici personali (molto opinabili perché in genere sono

condizioni emotive condivise da chi è stato vittima di maltrattamento), richiede una

tutela ingiustificata per il figlio, come ad esempio le visite protette (che purtroppo

quando vi sono minacce gravi, come il caso di Federico Barakat, ucciso in un incontro

presso i servizi sociali, non servono alla tutela).

La PAS, o l'AP o qualsiasi altro costrutto psicologico, o qualsiasi profilo di personalità,

che prescindano dalla valutazione del contesto di violenza precedente alla comparsa del

comportamento così detto 'alienante', si precludono la possibilità di valutare come quel

comportamento possa essere in realtà fondato su appropriate esigenze di tutela nei

confronti del minore, e come il genitore che lamenta l'alienazione possa essere, in realtà

e con molta probabilità, un maltrattante.

Le donne al contrario hanno le prove, le documentazioni, le testimonianze dei

maltrattamenti protratti negli anni contro di loro, hanno leggi, convenzioni, pronunce

della comunità scientifica, a partire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che

acclarano che quella condizione lamentata dalla singola donna, qualora non supportata

da altra prova oltre la testimonianza attendibile della vittima stessa, sia statisticamente

molto frequente ed abbia come unico responsabile il partner maschile.

Le donne non hanno bisogno di ricorrere alla PAS o all'AP per far valere i loro diritti ed

i diritti dei minori all'affido esclusivo o al no contact con il padre maltrattante.

Gli uomini, che non hanno un corrispondente e forte contesto probatorio di riferimento

da cui far discendere come responsabilità in capo alla loro partner i comportamenti

denigratori o di alienazione nei confronti dei figli, hanno bisogno della PAS/AP.

Per questo motivo gruppi sociali rappresentativi delle esigenze maschili difensive

rispetto alla violenza di genere che li vede implicati prevalentemente come autori (in cui

oggi possiamo inscrivere anche la coppia Bongiorno - Hunziker) hanno bisogno di

creare (come appunto è nata la PAS di Gardner, ma non solo) costrutti che si reggano

da soli, senza bisogno di essere allocati in contesti di violenza, sostenuti/ideati da

psicologi con a volte scarsa cultura scientifica, che inseriscono nella loro metodologia

(dell'hic et nunc) anche il 'divieto' di declinare la storia del rapporto di coppia familiare

in termini di violenza agita e patita.

In sintesi, PAS ed AP prescindono dalla considerazione delle responsabilità genitoriali

nella mancata tutela dei figli dalla violenza, e veicolano le posizioni anti-giuridiche

degli psicologi quando essi giungono ad escludere l'ascolto del minore, o ne alterano il

contenuto e le esigenze, (il 'non voglio vedere mio padre perché fa male a mamma ed io

ho paura', diventa: 'il minore vuole ed ha bisogno di vedere il padre ma è ostacolato

dalla madre') perché viziati da una presunta ed indimostrata azione di indottrinamento.

Questa azione di 'indottrinamento' o 'manipolazione mentale' che si chiami PAS o AP, o

in altro modo, non ha raggiunto alcuna validità scientifica nel contesto della presunta

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'alienazione genitoriale' perché l'azione di manipolazione mentale non è un processo che

si instaura dall'oggi al domani di una separazione e non è un processo solo psicologico;

esso ha valore solo se condotto nel tempo con minacce, limitazione della libertà ed

esperienza di concreti atti ritorsivi.

Per sfatare poi il pregiudizio delle donne che hanno come intento quello di punire i

partner attraverso i figli c'è da dire che l'attaccare il ruolo genitoriale maschile non è

frequente nelle donne vittime di violenza. Le donne cha patiscono la violenza hanno un

comportamento abituale, di timore verso il partner e di sopravalutazione del ruolo

paterno rispetto al proprio, che le spinge a preservare, fin dove è possibile la relazione

del figlio con il padre (una donna si pone sempre problemi nel denunciare il partner

violento proprio perché teme di danneggiare il figlio nella relazione con il padre). In

più, nelle storie di violenza è tipico raccogliere le testimonianze delle donne sul fatto

che un uomo maltrattante usa sempre come violenza psicologica la denigrazione e la

svalutazione della partner anche nel suo ruolo di madre e lo fa abitualmente davanti ai

figli.

La proposta quindi della legge sull'alienazione parentale, nei fatti a prevalente se non

esclusivo vantaggio degli uomini violenti (abbiamo detto che le donne hanno altri modi

per dimostrare la volontà lesiva di un partner che si manifesta nel colpirle sulla

genitorialità), servirà solo ad ostacolare il contrasto alla violenza di genere: ogni azione

di auto-tutela e tutela dei minori da parte di donne vittime di violenza dal momento di

approvazione di una tale legge sarà stoppata; l'art. 572 bis non potrà che essere una

pietra tombale sulle azioni di denuncia contro il partner che una donna vittima di

maltrattamento dovrebbe fare, e dovrebbe essere sostenuta a fare, anche a tutela dei

figli, vittime essi stessi (in modo contestuale) di maltrattamento assistito.

Alla fine ci chiediamo: come mai le scienze giuridiche, con i loro rappresentanti nei

tribunali, possano giungere ad appiattirsi su questi costrutti ed ipotesi non dimostrabili

avulsi dalla conoscenza di fatti storici, dalla catena delle prove, dalla valutazione delle

testimonianze delle vittime?

Noi ci auguriamo che in Italia finalmente inizi in campo giuridico una riflessione,

presente nei paesi anglosassoni (Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia), che

ponga, alla base della discussione dell'affido dei minori:

- la valutazione obbligatoria del contesto di violenza pre-separativo per discriminare le

separazioni solo conflittuali da quelle in cui c'è violenza,

- e la conseguente assunzione del principio che: 'dove c'è violenza domestica (anche

senza che un procedimento penale aperto sia completato, ma sulla base di un

convincimento fondato del giudice dell'affido) il partner violento vada escluso in via

presuntiva dall'affido, a tutela del diritto prioritario del minore alla salute ed alla

sicurezza (diritto che comunque precede quello molto discusso e molto discutibile alla bi-genitorialità).




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