-  Mazzon Riccardo  -  02/03/2016

CONTENUTO LIBERO DEL CONTRATTO: EREDITA', CONSUMO, MANLEVA E MANTENIMENTO - Riccardo MAZZON

Il potere delle parti di determinare liberamente, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto, deriva dal principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.: le parti, cioè, possono liberamente determinare il contenuto del contratto - seppur nei limiti imposti dalla legge; e possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare: si considerino, ad esempio, gli ambiti della comunione ereditaria, del consumatore, della manleva e del mantenimento.

Esemplificando, in materia di comunione ereditaria è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando - cfr., amplius, "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014 -

"non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale" (Cass. civ. sez. II 9 ottobre 2013 n. 22977 GC, Massimario 2013);

ancora, il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, pur postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati - e nel cui ambito svantaggi e benefici determinati da singole clausole possono compensarsi -, è circoscritto alla componente normativa del contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l'adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, alla stregua dell'art. 1469 ter, secondo comma, cod. civ. - poi sostituito dall'art. 34, secondo comma, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206: cfr. Riccardo Mazzon, "La responsabilità oggettiva e semioggettiva", Torino 2012 -, che l'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile: nella pronuncia che segue la Suprema Corte, ritenendo puntualmente verificata dal giudice del merito, in base al piano finanziario sottoscritto dal cliente, la natura dell'operazione concordata tra le parti con il contratto "my way", ha ritenuto inammissibile, anche perché estraneo alle questioni sollevate nel giudizio di merito, il motivo di ricorso concernente

"l'esistenza di uno squilibrio del rapporto contrattuale nella sua interezza" (Cass. civ. sez. I 20 settembre 2013, n. 21600 GC, Massimario 2013);

anche il patto di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato, è contratto atipico, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale,

"non disciplinato dall'ordinamento" (Cass. civ. sez. II 30 maggio 2013 n. 13613 GC, Massimario 2013);

ulteriormente, ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, è stato recentemente precisato come l'elemento essenziale dell'aleatorietà vada valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra: (a) il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e (b) il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio; potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite

"la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni" (Cass. civ. sez. II 25 marzo 2013 n. 7479 GC, Massimario 2013).

 




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