-  Rossi Valentina  -  26/06/2014

CONTRATTO DA INTERPRETARE – Cass n. 14206/2014-Valentina ROSSI

 

 

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa; precisandosi, poi, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 cod. civ.

Quanto al coordinamento tra i vari criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., assai di recente si è ribadito che i canoni legali sono governati da un principio di gerarchia, tale che i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli c.d. integrativi e ne escludono la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti; e, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, assume un ruolo fondamentale quello fondato sul significato letterale delle parole .

Analizziamo in breve il fatto.

Due soci di una spa convenivano in giudizio un terzo socio con il quale avevano sottoscritto un accordo che impegnava gli stessi attori a liberare il convenuto da alcune fideiussioni a suo tempo prestate in favore delle banche. Quest'ultimo, in cambio, si impegnava trasferire loro la proprietà di tutte le azioni di cui era titolare. Epperò sebbene gli attori avessero provveduto a far fronte ai propri adempimenti, il convenuto rifiutava di sottoscrivere l'atto ricognitivo dell'avvenuto perfezionamento della condizione.

Ordunque gli attori, spiegata azione di accertamento, chiedevano che fosse accertata e dichiarata in loro favore, in forza della convenzione sottoscritta, la titolarità delle azioni loro cedute dal convenuto .

In subordine,invece, chiedevano la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. traslativa della proprietà in loro favore. Il tribunale respingeva la domanda degli attori si appellavano . Tuttavia il giudice d'appello confermava la pronuncia del giudici di prime cure.. Veniva allora proposto ricorso per cassazione




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