-  Mazzon Riccardo  -  18/10/2016

Contratto e responsabilità: il c.d. patto d'opzione - Riccardo Mazzon

Quanto all'opzione, essa dà luogo alla formazione del contratto secondo il particolare schema del contratto di opzione/esercizio del potere di accettazione, sempre che il patto di opzione contenga tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere (in modo da consentire la conclusione del contratto nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte).

In tal ottica, è necessario tener conto di come, qualora le parti convengano che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si consideri proprio quale proposta irrevocabile, per gli effetti previsti dall'articolo 1329 del codice civile; e se, per l'accettazione, non sia stato fissato un termine, questo potrà essere stabilito dal giudice (cfr., amplius, il capitolo terzo del volume "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014).

In buona sostanza, la causa del patto d"opzione consiste nel rendere ferma, per il tempo pattuito, la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all"altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto, entro quel medesimo tempo; l"opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l"irrevocabilità della proposta del promettente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico.

Resta anche da precisare come il disposto dell"art. 1331 c.c. non preveda il pagamento di alcun corrispettivo, sicché l"opzione può essere offerta tanto a titolo oneroso, quanto (a titolo) gratuito: si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, laddove il Trib. di Milano, ritenuta nel caso concreto infondata l"eccezione di nullità del contratto d"opzione per "mancanza della previsione di un corrispettivo per la concessione dell"opzione put", rilevata la contestuale previsione di diritti e obblighi per entrambe le parti, dato che l"esercizio dell"opzione put era "bilanciata dalla possibilità per la controparte di esercitare l"opzione call", ha dichiarato che

"il contratto preliminare di compravendita delle azioni – che le parti avevano inteso concludere all"esito dell"esercizio delle opzioni - si è validamente concluso con l"esercizio dell"opzione, accertato l"inadempimento della società convenuta, va disposto, ai sensi dell"art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di una quota del capitale sociale" (Trib. Milano 3 ottobre 2013 12213, www.dejure.it).

In linea generale, l'opzione dà luogo alla formazione del contratto - non secondo il comune schema fondato sullo scambio di proposta ed accettazione, ma - secondo il particolare schema del contratto di opzione/esercizio del potere di accettazione; un tanto, però, si può verificare solamente quando la sequenza procedimentale tragga origine da un patto di opzione che determini il contenuto del rapporto contrattuale finale - che è oggetto dell'accordo delle parti - e conferisca ad una delle parti - l'opzionario - il potere di decisione rispetto alla stipula del contratto: ecco perché, tanto la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), quanto la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 c.c.), debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni:

"profilandosi in caso contrario l'ipotesi di un mero "accordo preparatorio" destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto" (Trib. Bari sez. II, 30 giugno 2009 n. 2218, www.giurisprudenzabarese.it, 2009).

Nella sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale" (gratuito od oneroso) destinato a realizzare - e ad esaurire - la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale (finalità perseguita con l'attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione); e in quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva sempre un suo grado di autonomia strutturale e funzionale nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso.

Così, ad esempio, quando il diritto di opzione - non derivi da un contratto preparatorio intercorso tra le parti ma - venga attribuito direttamente dalla legge, in via generale ed astratta, ad una categoria di soggetti, il perfezionamento del contratto non può scaturire direttamente da un atto dell'opzionario, senza la cooperazione dell'altro contraente, ma presuppone la formulazione, da parte di quest'ultimo, di una proposta contenente gli elementi necessari per la conclusione del contratto nel caso concreto (Trib. Milano sez. IV, 5agosto 2008 n. 10071, GiustM, 2008, 7-8, 50); d"altro canto, il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola (previsto dall'art. 1367 c.c.), avendo carattere sussidiario, può e deve trovare applicazione solo quando siano stati utilizzati i criteri letterale, logico e sistematico di indagine e, nonostante ciò, il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo: ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto; è in applicazione di questo principio, ad esempio, che la Suprema Corte, nella pronuncia che segue, ha cassato una sentenza di merito che, seguendo il criterio interpretativo del senso letterale delle parole, aveva dichiarato la nullità di un contratto di compravendita per l'indeterminatezza del prezzo d'opzione, stabilito in parte in contanti ed in parte mediante accollo delle rate di mutuo ancora da versare, così trascurando di utilizzare gli altri criteri ermeneutici sussidiari,

"indispensabili al fine di evitare di adottare una soluzione che rendesse la scrittura improduttiva di effetti" (Cass. civ. sez. III, 20 dicembre 2011 n. 27564, GCM, 2011, 12, 1793).

A completamento e sutura di quanto testé esposto, valgano i seguenti principi pacificamente accolti in giurisprudenza:

  • il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile, cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla; esso configura uno degli elementi di una fattispecie a formazione progressiva, costituita: (1) inizialmente, dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta; (2) successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario

"che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto" (Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2006 n. 23022, GI, 2007, 8-9, 1968 - conforme T.A.R. Milano sez. I, 11 febbraio 2010 n. 374, FATAR, 2010, 2, 351); 

  • qualora due parti si siano accordate su più punti di un contratto, seguito dall"invito a nuovi incontri per "definire le trattative" e "concordare le soluzioni migliori", si evince una formazione contrattuale ancora "in itinere": non un diritto di opzione, che implica il definitivo e bilaterale esaurimento della trattativa ed esige soltanto che, nel termine assegnatogli dal promittente - o in mancanza dal giudice - , il promissario eserciti o meno

"il diritto potestativo di concludere il contratto" (Trib. Torino sez. II, 8 gennaio 2008, www.dejure.it); 

  • la stipula di un patto di opzione - nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra rimanga libera di accettarla o meno - non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che

"non matura il diritto del mediatore alla provvigione" (Cass. civ. sez. III, 21 novembre 2011 n. 24445, GCM, 2011, 11, 1648); 

  • costituisce mutamento inammissibile della domanda, l"invocare in primo grado l'esistenza d'un contratto preliminare - e chiederne l'esecuzione in forma specifica - e qualificare, invece, in appello quel contratto - non come preliminare, ma - come patto di opzione, invocando l'accertamento dell'avvenuto

"trasferimento del bene, per effetto dell'esercizio del relativo diritto" (Cass. civ. sez. III, 29 maggio 2012 n. 8564, GCM, 2012, 5, 694).

 




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